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DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2015, n. 7

Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonchè proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. (15G00019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/02/2015, ad eccezione dell'art. 15, commi 6-bis e 6-ter che entra in vigore il 1/06/2015.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 (in G.U. 20/04/2015, n. 91).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  21-4-2015
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la Risoluzione n. 2178 adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite il 24 settembre 2014 ai sensi del Capo VII della Carta delle Nazioni unite;
Visto il decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, anche alla luce dei recenti gravissimi episodi verificatisi all'estero, di perfezionare gli strumenti di prevenzione e contrasto del terrorismo, anche attraverso la semplificazione delle modalità di trattamento di dati personali da parte delle Forze di polizia, nel rispetto dei diritti riconosciuti ai soggetti interessati dalle norme vigenti in materia;
Ritenuta in particolare, la straordinaria necessità di adottare misure urgenti, anche di carattere sanzionatorio, al fine di prevenire il reclutamento nelle organizzazioni terroristiche e il compimento di atti terroristici, rafforzando altresì l'attività del Sistema di informazione per la Sicurezza della Repubblica;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni per assicurare il coordinamento dei procedimenti penali e di prevenzione in materia di terrorismo, anche internazionale;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare la partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali, le iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo
1. All'articolo 270-quater del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione
((da cinque a otto anni))
.».
2. Dopo l'articolo 270-quater del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 270-quater.1
Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo

Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi
((in territorio estero))
finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione
((da cinque a otto anni))
.».
3. All'articolo 270-quinquies del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del primo comma, dopo le parole: «della persona addestrata» sono aggiunte le seguenti: «, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti
((univocamente))
finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies»;
b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto
((di chi addestra o istruisce))
è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.».
((
3-bis. La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore
))