stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 15 luglio 2015, n. 112

Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione). (15G00126)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/07/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-1-2019
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

Licenza
1. Possono chiedere il rilascio della licenza, le imprese con sede in Italia, la cui attività principale consista nella prestazione di servizi per il trasporto su ferrovia, che sono in grado di dimostrare, già prima di iniziare l'attività, i requisiti in materia di onorabilità, capacità finanziaria e competenza professionale, nonché di copertura della propria responsabilità civile secondo quanto prescritto all'articolo 8.
2. L'istanza per il rilascio della licenza è soggetta all'imposta di bollo in base alla normativa vigente, indica la tipologia o le tipologie dei servizi che l'impresa intende espletare ed è firmata dal rappresentante legale dell'impresa.
3. Le imprese richiedenti sono tenute ad uniformarsi alle procedure operative per il rilascio della licenza, pubblicate dall'autorità competente sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed a produrre, a corredo dell'istanza, la documentazione completa, indicata nelle procedure, necessaria ad attestare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8.
4. La licenza è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, entro novanta giorni dal ricevimento delle informazioni complete di cui al comma 3, con provvedimento comunicato al soggetto richiedente. Il rigetto della richiesta deve essere motivato. (3)
5. Del rilascio della licenza è fatta comunicazione all'Agenzia ferroviaria europea, secondo le modalità contenute nel regolamento (UE) 2015/171 del 4 febbraio 2015, di cui all'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ed al gestore dell'infrastruttura ferroviaria.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 NOVEMBRE 2018, N. 139))
.
6. Avverso le decisioni adottate dalla autorità preposta al rilascio delle licenze è possibile proporre ricorso giurisdizionale.
7. Le imprese richiedenti sono tenute, all'atto della presentazione della domanda, al pagamento di un diritto commisurato ai costi sostenuti per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per le procedure di rilascio e modifica della licenza. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono aggiornate le modalità del pagamento e l'ammontare del diritto di cui al decreto ministeriale 28 maggio 2009, sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2015/171 del 4 febbraio 2015, di cui all'articolo 17, paragrafo 5 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

-------------
AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 23 novembre 2018, n. 139 ha disposto (con l'art. 20, comma 2) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.