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DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2015, n. 76

Norma di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 495, in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione. (15G00090)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/2015
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Testo in vigore dal:  1-7-2015

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 495, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione» ed, in particolare, l'articolo 3;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma secondo, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Acquisito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, reso nella riunione dell'11 dicembre 2014;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 27 marzo 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Il terzo e quinto periodo dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo del 21 dicembre 1998, n. 495, sono soppressi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Guidi, Ministro dello sviluppo economico

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

- Il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 495 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1999, n. 17, Supplemento Ordinario n. 20.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
- Il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 495 è citato nella nota al titolo.
- Si riporta il testo dell'articolo 107 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670:
«Art. 107. Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco. In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del citato decreto legislativo 21 dicembre 1998 n. 495, come modificato dal presente decreto:
«1. Gli immobili adibiti a rifugi alpini indicati nell'allegato A, tabella a), sono trasferiti alla provincia di Bolzano. Le concessioni in atto sono prorogate al 31 dicembre 2010. Il rinnovo della concessione, dopo il 2010, è effettuato con procedura ad evidenza pubblica.».