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DECRETO LEGISLATIVO 16 novembre 2015, n. 180

Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio. (15G00195)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/11/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2021)
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Testo in vigore dal:  1-12-2021
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e in, particolare, l'art. 8, recante principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/59/UE;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «accordo di netting»: un accordo in virtù del quale determinati crediti o obbligazioni possono essere convertiti in un unico credito netto, compresi gli accordi di netting per close-out di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;
b) «alta dirigenza»: il direttore generale, i vice-direttori generali e le cariche ad esse assimilate, i responsabili
((delle principali aree di affari e coloro che rispondono))
direttamente all'organo amministrativo;
c) «autorità competente»: la Banca d'Italia, la Banca centrale europea relativamente ai compiti specifici ad essa attribuiti dal Regolamento (UE) n. 1024/2013, o altra autorità competente straniera per l'esercizio della vigilanza ai sensi all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
d) «autorità di vigilanza su base consolidata»: l'autorità di vigilanza come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 41, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
e) «autorità di risoluzione di gruppo»: l'autorità di risoluzione dello Stato membro in cui ha sede l'autorità di vigilanza su base consolidata;
((
f) «azione di risoluzione»: la decisione di sottoporre un soggetto a risoluzione, l'esercizio di uno o più poteri di cui al Titolo IV, Capo V, oppure l'applicazione di una o più misure di risoluzione di cui al Titolo IV, Capo IV, o degli articoli 24, 25, 26 e 27 del regolamento (UE) n. 806/2014;
))
g) «bail-in»: la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori, secondo quanto previsto dal Titolo IV, Capo IV, Sezione III ;
h) «banca»: una banca come definita all'articolo 1, comma 1, lettera b), del Testo Unico Bancario;
((h-bis) «banca affiliata»: una banca di credito cooperativo o una banca a cui fa capo un sottogruppo territoriale aderente al gruppo bancario cooperativo in quanto soggetta all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo in virtù del contratto di coesione con essa stipulato;
h-ter) «banca extracomunitaria»: una banca come definita all'articolo 1, comma 2, lettera c), del Testo Unico Bancario;))
((
i) «capitale primario di classe 1»: il capitale primario di classe 1 calcolato ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013;
))
l) «capogruppo»: la capogruppo di un gruppo bancario ai sensi dell'articolo 61 del Testo Unico Bancario;
m) «cessionario»: il soggetto al quale sono ceduti azioni, altre partecipazioni, titoli di debito, attività, diritti o passività, o una combinazione degli stessi, dall'ente sottoposto a risoluzione;
n) «clausola di close-out netting»: una clausola come definita all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;
((n-bis) «coefficiente di capitale totale»: il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013;
n-ter) «coefficiente di leva finanziaria»: il coefficiente di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013;))
o) «contratti finanziari» i seguenti contratti e accordi:
1) contratti su valori mobiliari, fra cui:
i) contratti di acquisto, vendita o prestito di un titolo o gruppi o indici di titoli;
ii) opzioni su un titolo o gruppi o indici di titoli;
iii) operazioni di vendita attive o passive con patto di riacquisto su ciascuno di questi titoli, o gruppi o indici di titoli;
2) contratti connessi a merci, fra cui:
i) contratti di acquisto, vendita o prestito di merci o gruppi o indici di merci per consegna futura;
ii) opzioni su merci o gruppi o indici di merci;
iii) operazioni di vendita con patto di riacquisto attive o passive su merci o gruppi o indici di merci;
3) contratti standardizzati a termine (futures) e contratti differenziali a termine (forward), compresi i contratti per l'acquisto, la vendita o la cessione, a un dato prezzo a una data futura, di merci o beni di qualsiasi altro tipo, servizi, diritti o interessi;
4) accordi di swap, tra cui:
i) swap e opzioni su tassi d'interesse; accordi a pronti (spot) o altri accordi su cambi, valute, indici azionari o azioni, indici obbligazionari o titoli di debito, indici di merci o merci, variabili climatiche, quote di emissione o tassi di inflazione;
ii) total return swap, credit default swap o credit swap;
iii) accordi o transazioni analoghe agli accordi di cui ai punti i) o ii) negoziati abitualmente sui mercati degli swap o dei derivati;
5) accordi di prestito interbancario in cui la scadenza del prestito è pari o inferiore a tre mesi;
6) accordi quadro per i contratti o accordi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5;
p) «controparte centrale»: un soggetto di cui all'articolo 2, punto 1, del Regolamento (UE) n. 648/2012;
q) «depositi»: i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di rimborso; non costituiscono depositi i crediti relativi a fondi acquisiti dalla banca debitrice rappresentati da strumenti finanziari indicati dall'articolo 1, comma 2, del Testo Unico della Finanza, o il cui capitale non è rimborsabile alla pari, o il cui capitale è rimborsabile alla pari solo in forza di specifici accordi o garanzie concordati con la banca o terzi; costituiscono depositi i certificati di deposito purché non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie;
r) 'depositi ammissibili al rimborsò: i depositi che, ai sensi dell'articolo 96-bis.1, commi 1 e 2, del testo unico bancario, sono astrattamente idonei a essere rimborsati da un sistema di garanzia dei depositanti;
s) 'depositi protettì: i depositi ammissibili al rimborso che non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti previsto dall'articolo 96-bis.1, commi 3 e 4,
((...))
del testo unico bancario;
t) «derivato»: uno strumento derivato come definito all'articolo 2, punto 5, del Regolamento (UE) n. 648/2012;
((t-bis) «disposizioni dell'MRU»: il regolamento (UE) n. 806/2014 e le relative misure di esecuzione;))
u) «elementi di classe 2»: gli strumenti di capitale e i prestiti subordinati ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 (Tier 2) o della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle relative disposizioni di attuazione;
v) «ente-ponte»: la società di capitali costituita ai sensi del Titolo IV, Capo IV, Sezione II, Sottosezione II, per acquisire, detenere e vendere, in tutto o in parte, azioni o altre partecipazioni emesse da un ente sottoposto a risoluzione, o attività, diritti e passività di uno o più enti sottoposti a risoluzione per preservarne le funzioni essenziali;
((v-bis) «ente a rilevanza sistemica a livello globale» o «G-SII»: un G-SII secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 133, del regolamento (UE) n. 575/2013;
v-ter) «ente designato per la risoluzione»: una persona giuridica avente sede legale nell'Unione europea identificata come soggetto per il quale il piano di risoluzione di gruppo prevede l'applicazione di un'azione di risoluzione ovvero una banca non sottoposta a vigilanza su base consolidata per la quale il piano di risoluzione individuale prevede l'applicazione di un'azione di risoluzione;
v-quater) «ente di maggiori dimensioni»: l'ente designato per la risoluzione che non è G-SII e che fa parte di un gruppo soggetto a risoluzione le cui attività totali superano i 100 miliardi di euro;))
z) «ente sottoposto a risoluzione»: uno dei soggetti indicati all'articolo 2 in relazione al quale è avviata un'azione di risoluzione;
aa) «evento determinante l'escussione della garanzia»: un evento come definito all'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;
bb) «funzioni essenziali»: attività, servizi o operazioni la cui interruzione potrebbe compromettere la prestazione in uno o più Stati membri di servizi essenziali per il sistema economico o la stabilità finanziaria, in ragione della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne o interne, della complessità o dell'operatività transfrontaliera di una banca o di un gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità dell'attività, dei servizi o delle operazioni;
cc) «giorno lavorativo»: qualsiasi giorno tranne il sabato, la domenica o le festività pubbliche;
dd) «gruppo»: una società controllante e le società da essa controllate ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico Bancario;
((dd-bis) «gruppo bancario cooperativo»: il gruppo bancario cooperativo previsto dall'articolo 37-bis del Testo Unico Bancario;
dd-ter) «gruppo soggetto a risoluzione»:
1) un ente designato per la risoluzione e le società da esso controllate che non siano:
i) a loro volta enti designati per la risoluzione;
ii) controllate da altri enti designati per la risoluzione;
iii) soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che, in conformità al piano di risoluzione, non sono inclusi nel gruppo soggetto a risoluzione, nonché le società da essi controllate;
2) le società appartenenti a un gruppo bancario cooperativo, quando almeno una delle banche affiliate o la società capogruppo è un ente designato per la risoluzione;
dd-quater) «impresa di investimento di paesi terzi diversa da una banca»: l'impresa che non ha la propria sede legale o direzione legale nell'Unione europea, diversa da una banca, che presta uno o più dei seguenti servizi o attività di investimento:
1) negoziazione per conto proprio;
2) assunzione a fermo e, in aggiunta o in alternativa, collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
3) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;))
ee) «infrastruttura di mercato»: un sistema di gestione accentrata, un sistema di pagamento, un sistema di regolamento titoli, una controparte centrale o un repertorio di dati sulle negoziazioni;
ff) «legge fallimentare»: il r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
hh) «linee di operatività principali»: linee di operatività e servizi connessi che rappresentano fonti significative di entrate, di utili o di valore di avviamento della banca o di un gruppo di cui fa parte una banca;
ii) «meccanismi terminativi»: clausole che attribuiscono alle parti di un contratto il diritto di scioglierlo contratto o chiuderlo per close-out, di esigere l'intera prestazione con decadenza dal beneficio del termine, di compensare obbligazioni, anche secondo un meccanismo di netting, e ogni analoga disposizione che consente la sospensione, la modifica o l'estinzione di un'obbligazione da parte di un contraente o che impedisce l'insorgere di un obbligo previsto dal contratto;
ll) «misura di gestione della crisi»: un'azione di risoluzione o la nomina di un commissario speciale ai sensi dell'articolo 37;
((mm) «misura di prevenzione della crisi»: l'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 69-sexies, comma 3, del Testo Unico Bancario, l'applicazione di una misura di intervento precoce o dell'amministrazione straordinaria a norma del Testo Unico Bancario, l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 14 e 15 del presente decreto e dall'articolo 10 del regolamento (UE) n. 806/2014, nonché dei poteri di riduzione o di conversione a norma del Titolo IV, Capo II, e dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014;))
((mm-bis) «MRU»: il Meccanismo di risoluzione unico, ossia il sistema di risoluzione istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014, composto dal Comitato di Risoluzione Unico e dalle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri che vi partecipano;))

nn) «obbligazioni bancarie garantite»: i titoli di debito di cui all'articolo 7-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130;
oo) «organo di amministrazione»: l'organo o gli organi di una società cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale, che supervisionano e monitorano le decisioni della dirigenza e comprendono le persone che dirigono di fatto la società; nelle società per azioni, società in accomandita per azioni e società cooperative per azioni a responsabilità limitata aventi sede legale in Italia, esso identifica: (i) quando è adottato il sistema tradizionale o quello monistico, il consiglio di amministrazione; (ii) quando è adottato il sistema dualistico, il consiglio di gestione; nel caso in cui sia adottato il sistema dualistico e lo statuto attribuisca al consiglio di sorveglianza il compito di deliberare in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della società ai sensi dell'articolo 2409-terdecies, comma 1, lettera f-bis, del codice civile, anche il consiglio di sorveglianza;
pp) «partecipazioni»: azioni, quote, altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, nonché titoli convertibili in - o che conferiscono il diritto di acquisire, o che rappresentano - azioni, quote o i suddetti altri strumenti finanziari;
qq) «passività ammissibili»: gli strumenti di capitale non computabili
((nei fondi propri))
e le altre passività e di uno dei soggetti indicati all'articolo 2, non escluse dall'ambito di applicazione del bail-in in virtù dell'articolo 49, comma 1;
((qq-bis) «passività computabili»: le passività ammissibili che soddisfano le condizioni dell'articolo 16-quater ovvero dell'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), le passività indicate dall'articolo 2, comma 1, punto 49-bis, del regolamento (UE) n. 806/2014, nonché gli strumenti di capitale di classe 2 che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72-bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;))

rr) «passività garantita»: una passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto;
ss) «prestazione della garanzia»: il compimento degli atti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;
tt) «repertorio di dati sulle negoziazioni»: un soggetto di cui all'articolo 2, punto 2, del Regolamento (UE) n. 648/2012;
((tt-bis) «requisito combinato di riserva di capitale»: il requisito combinato di riserva di capitale come definito all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE e relative disposizioni di recepimento;
tt-ter) «requisito di capitale di primo pilastro»: il requisito di cui all'articolo 92, comma 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
tt-quater) «requisito di capitale vincolante di secondo pilastro»: il requisito stabilito in base alla normativa di recepimento dell'articolo 104-bis della direttiva 2013/36/UE;
tt-quinquies) «riserva di capitale anticiclica»: il requisito di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE e relative disposizioni di recepimento;))

uu) «risoluzione»: l'applicazione di una o più misure previste al Titolo IV, Capo IV, per realizzare gli obiettivi indicati nell'articolo 21
((ovvero indicate nel programma di risoluzione adottato ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio))
;
vv) «sede di negoziazione»: un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE;
zz) «SEVIF»: il Sistema europeo di vigilanza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h-bis), del Testo Unico Bancario;
((aaa) «SIM»: una società di intermediazione mobiliare o un'impresa di investimento dell'Unione europea che presta uno o più dei seguenti servizi o attività di investimento:
1) negoziazione per conto proprio;
2) assunzione a fermo e in aggiunta o in alternativa collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
3) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;))

bbb) «sistema di gestione accentrata»: un soggetto che presta i servizi di cui alla Sezione A, punti 1 e/o 2, dell'Allegato al Regolamento (UE) n. 909/2014;
ccc) «sistema di pagamento»: un accordo di cui all'articolo 2, punto 1, del Regolamento (UE) n. 795/2014;
ddd) «sistema di regolamento titoli»: un sistema di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 10, del Regolamento (UE) n. 909/2014;
eee) «sistema di tutela istituzionale» o «IPS»: un accordo riconosciuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
fff) «società controllante»: la società controllante ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico Bancario;
ggg) «società controllate»: le società che sono controllate ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico Bancario
((. Ai fini dell'applicazione ai gruppi bancari cooperativi degli articoli 8, 13, 15, 16 e 70, del Titolo III, Capo II-bis, nonché del Titolo IV, Capo II, si considerano società controllate altresì, ove appropriato, le banche affiliate, la società capogruppo e le rispettive società controllate, tenuto conto delle modalità con cui il requisito minimo di fondi propri e passività computabili è applicato a questi gruppi ai sensi dell'articolo 16-quinquies, comma 3))
;
((ggg-bis) «società controllate rilevanti»: le società di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 135, del regolamento (UE) n. 575/2013;))

hhh) «società finanziarie»: le società di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), del Testo Unico Bancario;
lll) «società veicolo per la gestione delle attività»: una società di capitali costituita ai sensi del Titolo IV, Capo IV, Sezione II, Sottosezione III, per acquisire, in tutto o in parte, le attività, i diritti o le passività di uno o più enti sottoposti a risoluzione o di un ente-ponte;
((lll-bis) «soggetto assimilato a un ente di maggiori dimensioni»: l'ente designato per la risoluzione che non è G-SII, che fa parte di un gruppo soggetto a risoluzione le cui attività totali sono inferiori a 100 miliardi di euro e che è considerato idoneo a porre rischi sistemici in caso di dissesto o di rischio di dissesto dal Comitato di Risoluzione Unico o dalla Banca d'Italia;))
mmm) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea o qualsiasi altro sostegno finanziario pubblico a livello sovranazionale che se erogato a livello nazionale configurerebbe un aiuto di stato, fornito per mantenere o ripristinare la solidità, la liquidità o la solvibilità di uno dei soggetti indicati all'articolo 2;
nnn) «Stato terzo»: uno Stato non facente parte dell'Unione Europea;
ooo) «Stato membro»: uno Stato facente parte dell'Unione Europea;
ppp) «strumenti di capitale»: gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e gli elementi di classe 2 ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 o della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e relative disposizioni di attuazione;
((ppp-bis) «strumenti di capitale primario di classe 1»: le azioni, le riserve e gli altri strumenti finanziari computabili nel capitale primario di classe 1 ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013;))

qqq) «strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1»: gli strumenti di cui all'articolo 52, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 o alla direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e relative disposizioni di attuazione;
((qqq-bis) «strumenti subordinati computabili»: gli strumenti che soddisfano tutte le condizioni previste dall'articolo 72-bis del regolamento (UE) n. 575/2013, fatta eccezione per l'articolo 72-ter, paragrafi 3, 4 e 5 del medesimo regolamento;))

rrr) «succursale significativa»: una succursale considerata significativa nello Stato membro nel quale essa è stabilita ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE;
sss) «Testo Unico Bancario»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
uuu) «Testo Unico della Finanza»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
vvv) «titoli di debito»: le obbligazioni e altre forme di debito trasferibile, gli strumenti che creano o riconoscono un debito e quelli che conferiscono diritti di acquistare titoli di debito.