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DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2015, n. 172

Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque. (15G00186)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/11/2015
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vigente al 19/03/2024
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Testo in vigore dal:  11-11-2015

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva 2008/105/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica
Vista la direttiva 2013/39/UE del Consiglio e del Parlamento europeo, del 12 agosto 2013, che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale, ed in particolare
la parte terza e l'allegato 1 alla parte terza;
attuazione della direttiva 2008/105/CE;
Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge di delegazione europea 2013 (secondo semestre), e, in particolare, l'allegato B;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 3 luglio 2015;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 30 luglio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole
alimentari e forestali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 74, comma 2, la lettera z), è sostituita dalla seguente:
«z) buono stato chimico delle acque superficiali: lo stato chimico richiesto per conseguire gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dalla presente sezione secondo le modalità previste all'articolo 78, comma 2, lettere a) e b), ossia lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti non superi gli standard di qualità ambientali fissati per le sostanze dell'elenco di priorità di cui alle tabelle 1/A e 2/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte
terza;»;
b) all'articolo 74, comma 2, lettera ll), dopo le parole: «standard di qualità ambientale» sono inserite le seguenti: «, denominati
anche "SQA";»;
c) all'articolo 74, comma 2, dopo la lettera uu-quinquies) sono
aggiunte le seguenti:
«uu-sexies) matrice: un comparto dell'ambiente acquatico, vale a
dire acqua, sedimenti, biota;
uu-septies) taxon del biota: un particolare taxon acquatico all'interno del rango tassonomico o "sub phylum", "classe" o un loro equivalente.»;
d) l'articolo 78 è sostituito dal seguente:
«Art. 78 (Standard di qualità ambientale per le acque superficiali). - 1. Ai fini della determinazione del buono stato chimico delle acque superficiali si applicano, con le modalità disciplinate dal presente articolo, gli SQA elencati alla tabella 1/A per la colonna d'acqua e per il biota e gli SQA elencati alla tabella 2/A per i sedimenti, di cui al paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza.
2. Le regioni e le province autonome, avvalendosi delle agenzie regionali per l'ambiente, applicano gli SQA alla colonna d'acqua e al biota con le modalità di cui al paragrafo A.2.8 dell'allegato 1 alla
parte terza e nel rispetto dei seguenti criteri e condizioni:
a) gli SQA per le sostanze individuate con i numeri 2, 5, 15, 20, 22, 23, 28, di cui alla tabella 1/A, paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, si applicano dal 22 dicembre 2015, per conseguire un buono stato chimico entro il 22 dicembre 2021, mediante programmi di misure inclusi nei piani di gestione dei bacini idrografici
elaborati entro il 2015, in attuazione dell'articolo 117;
b) gli SQA fissati per le nuove sostanze individuate con i numeri da 34 a 45, di cui alla tabella 1/A, del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, si applicano dal 22 dicembre 2018, per conseguire un buono stato chimico entro il 22 dicembre 2027 ed impedire il deterioramento dello stato chimico relativamente a tali sostanze. A tal fine, entro il 22 dicembre 2018, le regioni e le province autonome, in collaborazione con le Autorità di bacino, elaborano un programma di monitoraggio supplementare ed un programma preliminare di misure relative a dette sostanze, che trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane, di seguito SINTAI, per il successivo inoltro alla Commissione europea. I piani di gestione di cui all'articolo 117, elaborati entro il 22 dicembre 2021, contengono un programma di misure definitivo, ai sensi dell'articolo 116, per il raggiungimento del buono stato chimico delle sostanze di cui alla presente lettera, che è attuato e reso
pienamente operativo, entro e non oltre il 22 dicembre 2024;
c) per le sostanze identificate con i numeri 5, 15, 16, 17, 21, 28, 34, 35, 37, 43 e 44, che figurano alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, si applicano gli SQA per il biota fissati alla medesima tabella 1/A, salvo quanto previsto al comma 3, lettera a). A tal fine, è resa disponibile, entro il 22 marzo 2016, la linea guida italiana, di cui all'allegato 1 alla parte terza, paragrafo A.2.6, elaborata sulla base delle linee guida europee n. 25 - Chemical Monitoring of Sediment and Biota, n. 32 - Biota Monitoring e n. 33 - Analytical Methods for Biota Monitoring, contenente le informazioni pratiche, necessarie per l'utilizzo di
taxa di biota alternativi ai fini della classificazione;
d) per le sostanze diverse da quelle di cui al punto c) si applicano gli SQA per l'acqua fissati alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, salvo quanto previsto al
comma 3, lettera b).
3. Se sono rispettate le condizioni di cui al comma 4 le regioni e le province autonome:
a) per le sostanze recanti il numero 15, 16, 17, 28, 34, 35, 43 e 44 possono applicare gli SQA fissati alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza per la colonna d'acqua;
b) per la sostanza 9-ter possono applicare lo SQA per il biota.
4. Ai fini del comma 3 il metodo di analisi scelto per la matrice o per il taxon del biota deve soddisfare i criteri minimi di efficienza specificati all'articolo 78-sexies. Se i criteri di cui all'articolo 78-sexies non sono rispettati per alcuna matrice, le regioni e le province autonome garantiscono che il monitoraggio sia effettuato utilizzando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi e che il metodo di analisi fornisca risultati almeno equivalenti al metodo disponibile per la matrice di cui al comma 2, lettera c), per la sostanza pertinente.
5. Per le acque marino costiere e di transizione le regioni e le province autonome possono applicare gli SQA di cui alla tabella 2/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza ai sedimenti, se
sono rispettate le condizioni di cui al comma 4.
6. Quando viene individuato un rischio potenziale per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico causato da un'esposizione acuta, quale risultato di concentrazioni od emissioni ambientali misurate o stimate ed è stato applicato uno SQA per il biota o i sedimenti, le regioni e le province autonome effettuano il monitoraggio anche della colonna d'acqua e applicano gli SQA-CMA di cui alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza.
7. Per le sostanze alle quali si applica uno SQA per i sedimenti o per il biota, le regioni e le province autonome effettuano il monitoraggio della sostanza nella corrispondente matrice con cadenza almeno annuale, salvo che le conoscenze tecniche e la valutazione di esperti non giustifichino un diverso intervallo temporale. In tale ultimo caso, la motivazione tecnico-scientifica della frequenza applicata è inserita nei Piani di gestione dei distretti idrografici, in conformità all'articolo 78-nonies, comma 1, lettera c).
8. Le regioni e le province autonome effettuano l'analisi della tendenza a lungo termine delle concentrazioni delle sostanze dell'elenco di priorità di cui alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza che tendono ad accumularsi nei sedimenti e nel biota ovvero in una sola delle due matrici, con particolare attenzione per le sostanze riportate nella citata tabella ai numeri 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 e 44, conformemente al paragrafo A.3.2.4 dell'allegato 1 alla parte terza ed ai commi 9 e 10.
9. Le regioni e le province autonome effettuano il monitoraggio delle sostanze di cui al comma 8 nei sedimenti o nel biota, con cadenza triennale, al fine di disporre di un numero di dati sufficienti per un'analisi della tendenza a lungo termine affidabile.
Ai medesimi fini effettuano, in via prioritaria, eventualmente intensificando la frequenza, il monitoraggio nei corpi idrici che presentano criticità ambientali, quali i corpi idrici in cui sono ubicati scarichi contenenti sostanze dell'elenco di priorità o soggetti a fonti diffuse e perdite derivanti da attività agricola intensiva, siti contaminati da bonificare, discariche e depositi di rifiuti. All'esito dell'analisi di tendenza sono adottate le
necessarie misure di tutela nell'ambito del piano di gestione.
10. Le regioni e le province autonome effettuano la valutazione delle variazioni a lungo termine ai sensi del paragrafo A.3.2.4 dell'allegato 1 alla parte terza nei siti interessati da una diffusa attività antropica. Per l'individuazione di detti siti si tiene conto degli esiti dell'analisi delle pressioni e degli impatti, effettuata in base alle disposizioni di cui all'allegato 3 alla parte terza, dando priorità ai corpi idrici ed ai siti soggetti a pressioni da fonti puntuali e diffuse derivanti dalle sostanze elencate alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza. In ogni caso, l'elenco comprende i siti rappresentativi dei corpi idrici marino-costieri e di transizione che, sulla base dei dati disponibili, superano gli SQA di cui alla tabella 3/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza. Le regioni e le province autonome, attraverso il sistema SINTAI, rendono disponibili l'elenco dei siti così selezionati, entro il 31 dicembre 2015, ed i risultati dell'analisi di tendenza secondo le modalità previste al punto 1.4.2 del paragrafo A.2.8-ter dell'allegato 1 alla parte terza.
I risultati dell'analisi di tendenza sono inseriti nei piani di
gestione di cui all'articolo 117.
11. I risultati del monitoraggio delle sostanze di cui al comma 8 nei sedimenti e nel biota concorrono all'aggiornamento ed all'integrazione degli standard di qualità ambientali per i corpi
idrici lacustri e fluviali.
12. Le regioni e le province autonome adottano misure atte a garantire che le concentrazioni delle sostanze di cui al comma 8 non aumentino in maniera significativamente rilevante nei sedimenti o nel
biota.
13. Le disposizioni del presente articolo concorrono a conseguire l'obiettivo dell'eliminazione delle sostanze pericolose prioritarie indicate come PP alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, negli scarichi, nei rilasci da fonte diffusa e nelle perdite, nonché alla graduale riduzione negli stessi delle sostanze prioritarie individuate come P alla medesima tabella. Tali obiettivi devono essere conseguiti entro venti anni dall'inserimento della sostanza nell'elenco delle sostanze prioritarie da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. Per le sostanze indicate come E l'obiettivo è di eliminare l'inquinamento delle acque causato da
scarichi, rilasci da fonte diffusa e perdite entro il 2021.»;
e) all'articolo 78-septies dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente:
«1-bis. Nel caso in cui, ai sensi del presente articolo, il valore medio calcolato di una misurazione, quando è effettuato utilizzando la migliore tecnica disponibile che non comporti costi eccessivi, è indicato come "inferiore al limite di quantificazione" e il "limite di quantificazione" di tale tecnica è superiore allo SQA, il risultato per la sostanza oggetto di misurazione non si considera ai fini dello stato chimico globale di tale corpo idrico.»;
f) dopo l'articolo 78-octies sono inseriti i seguenti:
«Art. 78-nonies (Aggiornamento dei piani di gestione). - 1. Gli aggiornamenti dei Piani di gestione dei distretti idrografici predisposti ai sensi dell'articolo 117, comma 2-bis, riportano le seguenti informazioni fornite dalle regioni e dalle province
autonome, avvalendosi delle agenzie regionali per l'ambiente:
a) una tabella contenente i limiti di quantificazione dei metodi di analisi applicati e le informazioni sulle prestazioni di tali metodi in relazione ai criteri minimi di efficienza di cui
all'articolo 78-sexies;
b) per le sostanze per le quali si applica l'opzione di cui
all'articolo 78, comma 3:
1) i motivi e la giustificazione forniti dalle regioni e
province autonome, per la scelta di tale opzione;
2) i limiti di quantificazione dei metodi di analisi per le matrici specificate alle tabelle 1/A e 2/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, comprese le informazioni sulle prestazioni di tali metodi in relazione ai requisiti minimi di prestazione fissati all'articolo 78-sexies, al fine di permettere il confronto con le informazioni di cui alla lettera a);
c) la motivazione tecnica della frequenza applicata per i monitoraggi in conformità all'articolo 78, comma 7, se gli
intervalli tra un monitoraggio e l'altro sono superiori ad un anno.
2. Se del caso, i piani di gestione riportano per gli SQA alternativi stabiliti per la colonna d'acqua relativi all'esaclorobenzene e all'esaclorobutadiene, per il biota relativo al DDT e per le sostanze di cui alla tabella 2/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza la motivazione tecnica che dimostri che tali SQA garantiscano almeno lo stesso livello di protezione degli SQA fissati per le altre matrici alla tabella 1/A del paragrafo
A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza.
3. Le Autorità di bacino mettono a disposizione su un sito accessibile elettronicamente al pubblico, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, i piani di gestione dei bacini idrografici aggiornati ai sensi dell'articolo 117, comma 2-bis, contenenti i risultati e l'impatto delle misure adottate per prevenire l'inquinamento chimico delle acque superficiali e la relazione provvisoria sui progressi realizzati nell'attuazione del programma di misure di cui all'articolo 116. Tali informazioni sono pubblicate e rese accessibili al pubblico sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 78-decies (Disposizioni specifiche per alcune sostanze). - 1.
Nel rispetto degli obblighi di cui al paragrafo A.4.6.3 dell'allegato 1 alla parte terza, concernenti la presentazione dello stato chimico nonché degli obiettivi e degli obblighi di cui agli articoli 76, 77, 78, 116 e 117, i piani di gestione possono contenere mappe supplementari che presentano separatamente, rispetto alle informazioni riguardanti le altre sostanze di cui alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, le informazioni
sullo stato chimico per una o più delle seguenti sostanze:
a) sostanze che si comportano come PBT (Persistenti, bioaccumulabili e tossiche) ubiquitarie, recanti il numero 5, 21, 28,
30, 35, 37, 43 e 44;
b) sostanze recanti il numero da 34 a 45;
c) sostanze per le quali sono stati definiti SQA rivisti e più
restrittivi, recanti il numero 2, 5, 15, 20, 22, 23 e 28.
2. I piani di gestione dei bacini idrografici possono riportare l'entità di ogni deviazione dal valore degli SQA per le sostanze di cui alle lettere a), b) e c), cercando di garantirne
l'intercomparabilità a livello di bacino idrografico.
Art. 78-undecies (Elenco di controllo).- 1. Le regioni e le province autonome, avvalendosi delle agenzie regionali per l'ambiente, effettuano il monitoraggio delle sostanze presenti nell'elenco di controllo di cui alla decisione 2015/495 della Commissione del 20 marzo 2015, che istituisce un elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione nel settore della politica delle acque in attuazione della direttiva
2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Il monitoraggio è effettuato per un periodo di almeno dodici mesi, a partire dal 24 settembre 2015. Per ciascuna sostanza presente in elenchi successivi il monitoraggio è avviato entro sei mesi dalla
inclusione di dette sostanze nell'elenco di cui al comma 1.
3. Su proposta delle regioni e delle province autonome, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, seleziona venti stazioni di monitoraggio rappresentative e definisce la frequenza e la tempistica del monitoraggio per ciascuna sostanza, tenendo conto degli usi e dell'eventuale frequenza di ritrovamento della stessa. ISPRA elabora una relazione che descrive la rappresentatività delle stazioni di monitoraggio e la strategia di monitoraggio e che riporta le informazioni di cui al comma 5, tenuto conto dei criteri indicati all'articolo 8-ter, paragrafo 3, della direttiva 2008/105/CE, come modificata dalla direttiva 2013/39/UE. ISPRA identifica le sostanze di cui al comma 5 sulla base
delle informazioni fornite dalle regioni.
4. Il monitoraggio delle sostanze dell'elenco di controllo viene
effettuato almeno una volta l'anno.
5. Le sostanze dell'elenco di controllo per cui esistono dati di monitoraggio sufficienti, comparabili, rappresentativi e recenti, ricavati da programmi di monitoraggio o da studi esistenti possono essere escluse dal monitoraggio supplementare, purché tali sostanze siano monitorate utilizzando metodiche conformi ai requisiti delle linee guida elaborate dalla Commissione per facilitare il
monitoraggio delle sostanze appartenenti all'elenco di controllo.
6. ISPRA, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, trasmette alla Commissione europea, per conto dello stesso Ministero, i dati di monitoraggio e la relazione di cui al comma 3, entro quindici mesi dal 24 settembre 2015, per il primo elenco di controllo, o entro ventuno mesi dall'inserimento della sostanza nell'elenco di controllo di cui al comma 1 e, successivamente, ogni dodici mesi finchè la sostanza è presente in detto elenco. A tal fine, le regioni e le province autonome mettono a disposizione, attraverso il sistema SINTAI, i risultati dei monitoraggi condotti ai sensi dei commi 1 e 2, trenta giorni prima
delle suddette scadenze.»;
g) il paragrafo A.2.6 della sezione A «Stato delle acque superficiali», della parte 2 «Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici» dell'allegato 1 alla parte terza è sostituito dal seguente:
«A.2.6 Stato chimico.
Al fine di raggiungere o mantenere il buono stato chimico, le regioni e le province autonome applicano per le sostanze dell'elenco di priorità, selezionate come indicato ai paragrafi A.3.2.5 e A.3.3.4, gli standard di qualità ambientali così come riportati per
le diverse matrici alle tabelle 1A e 2A del presente allegato.
Le sostanze dell'elenco di priorità sono: le sostanze prioritarie (P), le sostanze pericolose prioritarie (PP) e le rimanenti sostanze (E).
Tali standard rappresentano le concentrazioni che identificano il buono stato chimico.
Ai fini della classificazione delle acque superficiali il monitoraggio chimico viene eseguito nella colonna d'acqua e nel biota. A tal fine, entro il 22 marzo 2016, sulla base delle linee guida europee n. 25 - Chemical Monitoring of Sediment and Biota, n. 32 - Biota Monitoring e n. 33 - Analytical Methods for Biota Monitoring è resa disponibile una linea guida italiana, predisposta dagli istituti scientifici nazionali di riferimento, con le informazioni pratiche, necessarie per l'utilizzo di taxa di biota
alternativi ai fini della classificazione.
La linea guida riporta, inoltre, i riferimenti ai criteri fisico-chimici per valutare la concentrazione di piombo e nichel in base alla biodisponibilità sito-specifica nelle acque interne.
Le regioni e le province autonome possono utilizzare, limitatamente alle sostanze di cui alla tabella 2/A, la matrice sedimento al fine della classificazione dei corpi idrici marino-costieri e di
transizione.
Tab. 1/A - Standard di qualità ambientale nella colonna d'acqua e nel biota per le sostanze dell'elenco di priorità.


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
N. Denomi- nazione della so- stanza Numero CAS(1) SQA-MA (2) Acque super- ficiali interne (3) SQA-MA (2) Altre acque di super- ficie SQA- CMA (4) Acque su- perfi- ciali inter- ne(3) SQA- CMA (4) Altre acque di super- ficie SQA Biota (12) I- den- ti fi- ca- zio- ne- so- stan- za (15)
(1) Alacloro 15972- 60-8 0,3 0,3 0,7 0,7 P
(2) Antracene 120-12-7 0,1 0,1 0,1 0,1 PP
(3) Atrazina 1912- 24-9 0,6 0,6 2,0 2,0 P
(4) Benzene 71-43-2 10 8 50 50 P
(5) Difenil- eteri bromu- rati (5) 32534- 81-9 0,14 0,014 0,0085 PP
(6) Cadmio e composti (in fun- zione delle classi di du- rezza dell'a- cqua)(6) 7440- 43-9 ≤ 0,08 (clas- se 1) 0,08 (clas- se 2) 0,09 (clas- se 3) 0,15 (clas- se 4) 0,25 (clas- se 5) 0,2 ≤ 0,45 (clas- se 1) 0,45 (clas- se 2) 0,6 (clas- se 3) 0,9 (clas- se 4) 1,5 (clas- se 5) ≤ 0,45 (clas- se 1) 0,45 (clas- se 2) 0,6 (clas- se 3) 0,9 (clas- se 4) 1,5 (clas- se 5) PP
(6 bis) Tetra- cloruro di car- bonio (7) 56-23-5 12 12 non ap- pli- ca- bile non ap- pli- ca- bile E
(7) Cloro- alcani C10-13 (8) 85535- 84-8 0,4 0,4 1,4 1,4 PP
(8) Clorfen- vinfos 470-90-6 0,1 0,1 0,3 0,3 P
(9) Clor- pirifos (Clor- pirifos etile) 2921- 88-2 0,03 0,03 0,1 0,1 P
(9 bis) Anti- paras- sitari del ciclo- diene: Aldrin(7) Dieldrin (7) Endrin(7) Isodrin(7) 309-00-2 60-57-1 72-20-8 465-73-6 Σ = 0,01 Σ = 0,005 non ap- pli- ca- bile non ap- pli- ca- bile E
(9 ter) DDT totale (7,9) non ap- plica- bile 0,025 0,025 non ap- pli- ca- bile non ap- pli- ca- bile 50 μg/kg (pe- sci con meno 5% gras- si) 100 μg/kg p.f. (per i pe- sci con più del 5% gras- si) E
para-para- DDT(7) 50-29-3 0,01 0,01 non ap- pli- ca- bile non ap- pli- ca- bile ( E
(10) 1,2-Di- cloro- etano 107-06-2 10 10 non ap- pli- ca- bile non ap- pli- ca- bile P
(11) Dicloro- metano 75-09-2 20 20 non ap- pli- ca- bile non ap- pli- ca- bile P
(12) Di(2- etilesil) ftalato (DEHP) 117-81-7 1,3 1,3 non ap- pli- ca- bile non ap- pli- ca- bile PP
(13) Diuron 330-54-1 0,2 0,2 1,8 1,8 P
(14) Endosulfan 115-29-7 0,005 0,0005 0,01 0,004 PP
(15) Fluoran- tene 206-44-0 0,0063 0,0063 0,12 0,12 30 P
(16) Esacloro- benzene 118-74-1 0,005 0,002 0,05 0,05 10 PP
(17) Esacloro- butadiene 87-68-3 0,05 0,02 0,6 0,6 55 PP
(18) Esacloro- cicloesano 608-73-1 0,02 0,002 0,04 0,02 PP
(19) Isopro- turon 34123- 59-6 0,3 0,3 1,0 1,0 P
(20) Piombo e composti 7439- 92-1 1,2(13) 1,3 14 14 P
(21) Mercurio e composti 7439- 97-6 0,07 0,07 20 PP
(22) Naftalene 91-20-3 2 2 130 130 P
(23) Nichel e composti 7440- 02-0 4(13) 8,6 34 34 P
(24) Nonil- fenoli (4-nonil- fenolo) 84852- 15-3 0,3 0,3 2,0 2,0 PP
(25) Ottil- fenoli ( (4-(1,1', 3,3'- tetrame- tilbutil)- fenolo)) 140-66-9 0,1 0,01 non ap- pli- ca- bile non ap- pli- ca- bile P
(26) Penta- cloro- benzene 608-93-5 0,007 0,0007 non ap- pli- ca- bile non ap- pli- ca- bile PP
(27) Penta- cloro- fenolo 87-86-5 0,4 0,4 1 1 P
(28) Idrocar- buri poli- ciclici aroma- tici (IPA) (11) non ap- plica- bile non ap- pli- ca- bile non ap- pli- ca- bile non ap- pli- ca- bile non ap- pli- ca- bile PP
Benzo(a)- pirene 50-32-8 1,7 10(-4) 1,7 10(-4) 0,27 0,027 5 PP
Benzo(b)- fluoran- tene 205-99-2 Cfr. nota 11 Cfr. nota 11 0,017 0,017 Cfr. nota 11 PP
Benzo(k)- fluoran- tene 207-08-9 Cfr. nota 11 Cfr. nota 11 0,017 0,017 Cfr. nota 11 PP
Benzo (g,h,i)- perilene 191-24-2 Cfr. nota 11 Cfr. nota 11 8,2 10(-3) 8,2 10(-4) Cfr. nota 11 PP
Indeno (1,2,3-cd) pirene 193-39-5 Cfr. nota 11 Cfr. nota 11 non ap- pli- ca- bile non ap- pli- ca- bile Cfr. nota 11 PP
(29) Simazina 122-34-9 1 1 4 4 P
(29 bis) Tetra- cloro- etilene(7) 127-18-4 10 10 non ap- pli- ca- bile non ap- pli- ca- bile E
(29 ter) Tricloro- etilene(7) 79-01-6 10 10 non ap- pli- ca- bile non ap- pli- ca- bile E
(30) Tributil- stagno (composti) (tributil- stagno- catione) 36643- 28-4 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015 PP
(31) Tricloro- benzeni 12002- 48-1 0,4 0,4 non ap- pli- ca- bile non ap- pli- ca- bile P
(32) Tricloro- metano 67-66-3 2,5 2,5 non ap- pli- ca- bile non ap- pli- ca- bile P
(33) Tri- fluralin 1582- 09-8 0,03 0,03 non ap- pli- ca- bile non ap- pli- ca- bile PP
(34) Dicofol 115-32-2 1,3 10(-3) 3,2 10(-5) non ap- pli- ca- bile (10) non ap- pli- ca- bile (10) 33 PP
(35) Acido perfluo- rottan- solfo- nico e suoi sali (PFOS) 1763- 23-1 6,5 10(-4) 1,3 10(-4) 36 7,2 9,1 PP
(36) Chinos- sifen 124495- 18-7 0,15 0,015 2,7 0,54 PP
(37) Diossine e composti diossina- simili Cfr. la nota 10 a piè di pagina del- l'al- legato X del- la di- ret- tiva 2000/ 60/CE non ap- pli- ca- bile non ap- pli- ca- bile Somma di PCDD+ PCDF+P CB-DL 0,0065 μg.kg (-1) TEQ (14) PP
(38) Aclonifen 74070- 46-5 0,12 0,012 0,12 0,012 P
(39) Bifenox 42576- 02-3 0,012 0,0012 0,04 0,004 P
(40) Cibutrina 28159- 98-0 0,0025 0,0025 0,016 0,016 P
(41) Ciper- metrina 52315- 07-8 8 10(-5) 8 10(-6) 6 10(-4) 6 10(-5) P
(42) Diclorvos 62-73-7 6 10(-4) 6 10(-5) 7 10(-4) 7 10(-5) P
(43) Esabromo- ciclo- dodecano (HBCDD) Cfr. la nota 12 a piè di pagina del- l'al- legato X della diret- tiva 2000/ 60/CE 0,0016 0,0008 0,5 0,05 167 PP
(44) (45) Eptacloro ed eptacloro epossido Terbutrina 76-44-8/ 1024- 57-3 886-50-0 2 10(-7) 0,065 1 10(-8) 0,0065 3 10(-4) 0,34 3 10(-5) 0,034 6,7 10(-3) PP P




Unità di misura: [μg/l] per le colonne da (4) a (7); [μg/kg di peso
umido] per la colonna (8).

Note alla tabella 1/A:
1 - CAS: Chemical Abstracts Service.
2 - Questo parametro rappresenta lo SQA espresso come valore medio annuo (SQA-MA). Se non altrimenti specificato, si applica alla
concentrazione totale di tutti gli isomeri.
3 - Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi e i corpi idrici artificiali o fortemente modificati.
4 - Questo parametro rappresenta lo standard di qualità ambientale espresso come concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA). Quando compare la dicitura "non applicabile" riferita agli SQA-CMA, si ritiene che i valori SQA-MA tutelino dai picchi di inquinamento di breve termine, in scarichi continui, perché sono sensibilmente
inferiori ai valori derivati in base alla tossicità acuta.
5 - Per il gruppo di sostanze prioritarie "difenileteri bromurati" (voce n. 5), lo SQA ambientale si riferisce alla somma delle
concentrazioni dei congeneri numeri 28, 47, 99, 100, 153 e 154.
6 - Per il cadmio e composti (voce n. 6) i valori degli SQA variano in funzione della durezza dell'acqua classificata secondo le seguenti cinque categorie: classe 1: < 40 mg CaCO³/l, classe 2: da 40 a < 50
mg CaCO³/l, classe 3: da 50 a < 100 mg CaCO³/l, classe 4: da 100 a <
200 mg CaCO³/l e classe 5: ≥ 200 mg CaCO³/l.
7 - Questa sostanza non è prioritaria, ma è uno degli altri inquinanti in cui gli SQA sono identici a quelli fissati dalla
normativa applicata prima del 13 gennaio 2009.
8 - Per questo gruppo di sostanze non è fornito alcun parametro indicativo. Il parametro o i parametri indicativi devono essere
definiti con il metodo analitico.
9 - Il DDT totale comprende la somma degli isomeri 1,1,1-tricloro 2,2 bis (p-clorofenil)etano (numero CAS 50-29-3; numero UE 200-024-3), 1,1,1-tricloro-2 (o-clorofenil)-2-(p-clorofenil)etano (numero CAS 789-02-6; numero UE 212-332-5), 1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil)etilene (numero CAS 72-55-9; numero UE 200-784-6) e 1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil)etano (numero CAS 72-54-8; numero UE 200-783-0).
10 - Per queste sostanze non sono disponibili informazioni
sufficienti per fissare un SQA-CMA.
11 - Per il gruppo di sostanze prioritarie "idrocarburi policiclici aromatici" (IPA) (voce n. 28), lo SQA per il biota e il corrispondente SQA-AA in acqua si riferiscono alla concentrazione di benzo(a)pirene sulla cui tossicità sono basati. Il benzo(a)pirene può essere considerato marcatore degli altri IPA, di conseguenza solo il benzo(a)pirene deve essere monitorato per raffronto con lo
SQA per il biota o il corrispondente SQA-AA in acqua.
12 - Se non altrimenti indicato, lo SQA per il biota è riferito ai pesci. Si può monitorare un taxon del biota alternativo o un'altra matrice purché lo SQA applicato garantisca un livello equivalente di protezione. Per le sostanze numeri 15 (Fluorantene) e 28 (IPA), lo SQA per il biota si riferisce ai crostacei ed ai molluschi. Ai fini della valutazione dello stato chimico, il monitoraggio di Fluorantene e di IPA nel pesce non è opportuno. Per la sostanza numero 37 (Diossine e composti diossina-simili), lo SQA per il biota si riferisce al pesce, ai crostacei ed ai molluschi. Fare riferimento al punto 5.3 dell'allegato al regolamento (UE) n. 1259/2011 della Commissione del 2 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi per le diossine, i PCB diossina-simili e per i PCB non diossina-simili nei prodotti
alimentari (Gazzetta Ufficiale n. L 320 del 3 dicembre 2011).
13 - Questi SQA si riferiscono alle concentrazioni biodisponibili delle sostanze.
14 - PCDD: dibenzo-p-diossine policlorurate; PCDF: dibenzofurani policlorurati; PCB-DL: bifenili policlorurati diossina-simili; TEQ: equivalenti di tossicità conformemente ai fattori di tossicità
equivalente del 2005 dell'Organizzazione mondiale della sanità.
15 - Le sostanze contraddistinte dalla lettera P e PP sono, rispettivamente, le sostanze prioritarie e quelle pericolose prioritarie individuate ai sensi della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, modificata dalla direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 agosto 2013. Le sostanze contraddistinte dalla lettera E sono le sostanze incluse nell'elenco di priorità individuate dalle
"direttive figlie" della direttiva 76/464/CE.
Tab. 2/A - Standard di qualità ambientale nei sedimenti nei corpi idrici marino-costieri e di transizione.

NUMERO CAS PARAMETRI SQA-MA(1) (2)
Metalli mg/kg s.s
7440-43-9 Cadmio 0,3
7439-97-6 Mercurio 0,3
7439-92-1 Piombo 30
Organo metalli µg/kg
Tributilstagno 5
Policiclici Aromatici µg/kg
120-12-7 Antracene 24
91-20-3 Naftalene 35
Pesticidi
309-00-2 Aldrin 0,2
319-84-6 Alfa esaclorocicloesano 0,2
319-85-7 Beta esaclorocicloesano 0,2
58-89-9 Gamma esaclorocicloesano lindano 0,2
DDT(3) 1
DDD(3) 0,8
DDE(3) 1,8
60-57-1 Dieldrin 0,2



Note alla tabella 2/A:
(1) Standard di qualità ambientale espresso come valore medio annuo (SQA-MA). Se non altrimenti specificato, lo standard di qualità ambientale si applica alla concentrazione totale di tutti
gli isomeri.
(2) In considerazione della complessità della matrice sedimento è ammesso, ai fini della classificazione del buono stato chimico, uno scostamento pari al 20% del valore riportato in tabella.
(3) DDE, DDD, DDT: lo standard è riferito alla somma degli isomeri
2,4 e 4,4 di ciascuna sostanza.
Tab. 3/A - Standard di qualità ambientale nei sedimenti nei corpi idrici marino-costieri e di transizione ai fini della selezione dei siti per l'analisi della tendenza.


NUMERO CAS PARAMETRI SQA-MA
Metalli mg/kg s.s
7440-43-9 Cadmio 0,3
7439-97-6 Mercurio (1) 0,3
7439-92-1 Piombo 30
Organo metalli µg/kg
Tributilstagno 5
Policiclici Aromatici (1) µg/kg
50-32-8 Benzo(a)pirene(1) 30
205-99-2 Benzo(b)fluorantene(1) 40
207-08-9 Benzo(k)fluorantene(1) 20
191-24-2 Benzo(g,h,i) perilene(1) 55
193-39-5 Indenopirene(1) 70
120-12-7 Antracene 24
206-44-0 Fluorantene (1) 110
91-20-3 Naftalene 35
Pesticidi
309-00-2 Aldrin 0,2
319-84-6 Alfa esaclorocicloesano 0,2
319-85-7 Beta esaclorocicloesano 0,2
58-89-9 Gamma esaclorocicloesano lindano 0,2
DDT(2) 1
DDD(2) 0,8
DDE(2) 1,8
60-57-1 Dieldrin 0,2
118-74-1 Esaclorobenzene(1) 0,4
PCB e Diossine(1)
Sommat. T.E. PCDD,PCDF (3) (Diossine e Furani) e PCB diossina simili 2 X 10-3




Note alla tabella 3/A:
(1) Sostanze per cui è definito uno SQA per il biota in tab. 1/A. (2) DDE, DDD, DDT: lo standard è riferito alla somma degli isomeri
2,4 e 4,4 di ciascuna sostanza.
(3) Elenco congeneri e relativi Fattori di tossicità equivalenti (EPA, 1989) e elenco congeneri PCB diossina simili (WHO, 2005):


Congenere Policlorodibenzofurani I-TEF
2,3,7,8 T4CDD 1
1,2,3,7,8 P5CDD 0,5
1,2,3,4,7,8 H6CDD 0,1
1,2,3,6,7,8 H6CDD 0,1
1,2,3,7,8,9 H6CDD 0,1
1,2,3,4,6,7,8 H7CDD 0,01
OCDD 0,001
Policlorodibenzofurani
2,3,7,8 T4CDF 0,1
1,2,3,7,8 P5CDF 0,05
2,3,4,7,8 P5CDF 0,5
1,2,3,4,7,8 H6CDF 0,1
1,2,3,6,7,8 H6CDF 0,1
1,2,3,7,8,9 H6CDF 0,1
2,3,4,6,7,8 H6CDF 0,1
1,2,3,4,6,7,8 H7CDF 0,01
1,2,3,4,7,8,9 H7CDF 0,01
OCDF 0,001
Congenere PCB Diossina simili WHO TEF
PCB 77 0,0001
PCB 81 0,0003
PCB 126 0,1
PCB 169 0,03
PCB 105 0,00003
PCB 114 0,00003
PCB 118 0,00003
PCB 123 0,00003
PCB 156 0,00003
PCB 157 0,00003
PCB 167 0,00003
PCB 170 0,00003
PCB 189 0,00003




» ;

h) il paragrafo A.2.6.1 della sezione A "Stato delle acque superficiali", della parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza è soppresso;
i) la tabella 1/B del paragrafo A.2.7 della sezione A "Stato delle acque superficiali", della parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici"
dell'allegato 1 alla parte terza è sostituita dalla seguente:

«Tab. 1/B.




=====================================================================
| | CAS | Sostanza | SQA-MA(1) (μg/l) |
+===+============+===========================+============+=========+
| | | | | Altre |
| | | |Acque super-|acque di |
| | | | ficiali | super- |
| | | | interne(2) |ficie(3) |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|1 |7440-38-2 |Arsenico | 10 | 5 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|2 |2642-71-9 |Azinfos etile | 0,01 | 0,01 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|3 |86-50-0 |Azinfos metile | 0,01 | 0,01 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|4 |25057-89-0 |Bentazone | 0,5 | 0,2 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|5 |95-51-2 |2-Cloroanilina | 1 | 0,3 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|6 |108-42-9 |3-Cloroanilina | 2 | 0,6 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|7 |106-47-8 |4-Cloroanilina | 1 | 0,3 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|8 |108-90-7 |Clorobenzene | 3 | 0,3 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|9 |95-57-8 |2-Clorofenolo | 4 | 1 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|10 |108-43-0 |3-Clorofenolo | 2 | 0,5 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|11 |106-48-9 |4-Clorofenolo | 2 | 0,5 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|12 |88-73-3 |1-Cloro-2-nitrobenzene | 1 | 0,2 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|13 |121-73-3 |1-Cloro-3-nitrobenzene | 1 | 0,2 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|14 |100-00-5 |1-Cloro-4-nitrobenzene | 1 | 0,2 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|15 |- |Cloronitrotolueni(4) | 1 | 0,2 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|16 |95-49-8 |2-Clorotoluene | 1 | 0,2 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|17 |108-41-8 |3-Clorotoluene | 1 | 0,2 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|18 |106-43-4 |4-Clorotoluene | 1 | 0,2 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|19 |74440-47-3 |Cromo totale | 7 | 4 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|20 |94-75-7 |2,4 D | 0,5 | 0,2 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|21 |298-03-3 |Demeton | 0,1 | 0,1 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|22 |95-76-1 |3,4-Dicloroanilina | 0,5 | 0,2 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|23 |95-50-1 |1,2 Diclorobenzene | 2 | 0,5 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|24 |541-73-1 |1,3 Diclorobenzene | 2 | 0,5 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|25 |106-46-7 |1,4 Diclorobenzene | 2 | 0,5 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|26 |120-83-2 |2,4-Diclorofenolo | 1 | 0,2 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|27 |60-51-5 |Dimetoato | 0,5 | 0,2 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|28 |122-14-5 |Fenitrotion | 0,01 | 0,01 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|29 |55-38-9 |Fention | 0,01 | 0,01 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|30 |330-55-2 |Linuron | 0,5 | 0,2 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|31 |121-75-5 |Malation | 0,01 | 0,01 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|32 |94-74-6 |MCPA | 0,5 | 0,2 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|33 |93-65-2 |Mecoprop | 0,5 | 0,2 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|34 |10265-92-6 |Metamidofos | 0,5 | 0,2 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|35 |7786-34-7 |Mevinfos | 0,01 | 0,01 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|36 |1113-02-6 |Ometoato | 0,5 | 0,2 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|37 |301-12-2 |Ossidemeton-metile | 0,5 | 0,2 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|38 |56-38-2 |Paration etile | 0,01 | 0,01 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|39 |298-00-0 |Paration metile | 0,01 | 0,01 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|40 |93-76-5 |2,4,5 T | 0,5 | 0,2 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|41 |108-88-3 |Toluene | 5 | 1 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|42 |71-55-6 |1,1,1 Tricloroetano | 10 | 2 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|43 |95-95-4 |2,4,5-Triclorofenolo | 1 | 0,2 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|44 |88-06-2 |2,4,6-Triclorofenolo | 1 | 0,2 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
| | |Terbutilazina (incluso | | |
|45 |5915-41-3 |metabolita) | 0,5 | 0,2 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|46 |- |Composti del Trifenilstagno| 0,0002 | 0,0002 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|47 |1330-20-7 |Xileni(5) | 5 | 1 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|48 | |Pesticidi singoli(6) | 0,1 | 0,1 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
|49 | |Pesticidi totali(7) | 1 | 1 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
| | |Acido perfluorobutanoico | | |
|50 |375-22-4 |(PFBA) (8) | 7 | 1,4 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
| | |Acido perfluoropentanoico | | |
|51 |2706-90-3 |(PFPeA) (8) | 3 | 0,6 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
| | |Acido perfluoroesanoico | | |
|52 |307-24-4 |(PFHxA) (8) | 1 | 0,2 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
| | |Acido | | |
| | |perfluorobutansolfonico | | |
|53 |375-73-5 |(PFBS) (8) | 3 | 0,6 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+
| | |Acido perfluoroottanoico | | |
|54 |335-67-1 |(PFOA) (8) | 0,1 | 0,02 |
+---+------------+---------------------------+------------+---------+




Note alla tabella 1/B:
(1) Standard di qualità ambientale espresso come valore medio
annuo (SQA-MA).
(2) Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi e i corpi idrici artificiali o fortemente modificati.
(3) Per altre acque di superficie si intendono le acque
marino-costiere e le acque di transizione.
(4) Cloronitrotolueni: lo standard è riferito al singolo isomero. (5) Xileni: lo standard di qualità si riferisce ad ogni singolo
isomero (orto-, meta- e para-xilene).
(6) Per tutti i singoli pesticidi (inclusi i metaboliti) non presenti in questa tabella si applica il valore cautelativo di 0,1 μg/l. Tale valore, per le singole sostanze, potrà essere modificato
sulla base di studi di letteratura scientifica nazionale e
internazionale che ne giustifichino una variazione.
(7) Per i pesticidi totali (la somma di tutti i singoli pesticidi individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio compresi i metaboliti ed i prodotti di degradazione) si applica il valore di 1 μg/l, fatta eccezione per le risorse idriche destinate ad uso potabile, per le quali si applica il valore di 0,5 μg/l.
(8) Per le sostanze perfluorurate 50, 51, 52, 53, 54 sono applicati i relativi SQA con effetto dal 22 dicembre 2018, al fine di concorrere al conseguimento di un buono stato ecologico entro il 22 dicembre 2027 ed impedire il deterioramento dello stato ecologico relativamente a tali sostanze. Le Autorità di bacino, le regioni e le province autonome elaborano, a tal fine, entro il 22 dicembre 2018, un programma di monitoraggio supplementare e un programma preliminare di misure relative a tali sostanze e li trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al SINTAI per il successivo inoltro alla Commissione europea. Le Autorità di bacino, le regioni e le province autonome elaborano, entro il 22 dicembre 2021, un programma di misure definitivo, ai sensi dell'articolo 116, che è attuato e reso operativo entro e non oltre il 22 dicembre 2024. Qualora, invece, gli esiti di monitoraggi pregressi, anche condotti a scopo di studio, abbiano già evidenziato la presenza di tali sostanze in concentrazioni superiori agli SQA di cui alla tabella 1/B, le Autorità di bacino, le regioni e le province autonome elaborano e riportano nei piani di gestione, entro il 22 dicembre 2015, i programmi di monitoraggio ed un programma preliminare di misure relative a tali sostanze, immediatamente
operativi.»;
l) il paragrafo A.2.7.1 della sezione A "Stato delle acque superficiali", della parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza è sostituito dal seguente:
«A.2.7.1 - Standard di qualità ambientale per altre sostanze, non appartenenti all'elenco di priorità, nei sedimenti per i corpi
idrici marino-costieri e di transizione.
Nella tabella 3/B sono riportati standard di qualità ambientale per la matrice sedimenti per alcune sostanze diverse da quelle dell'elenco di priorità, appartenenti alle famiglie di cui all'allegato 8. Tali standard di qualità ambientale possono essere utilizzati al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi utili per il monitoraggio di indagine.
Tabella 3/B:


NUMERO CAS PARAMETRI SQA-MA(1)
Metalli mg/kg s.s
7440-38-2 Arsenico 12
7440-47-3 Cromo totale 50
Cromo VI 2
PCB μg/kg s.s.
PCB totali (2) 8




Note alla tabella 3/B:
(1) Standard di qualità ambientale espresso come valore medio
annuo (SQA-MA).
(2) PCB totali, lo standard è riferito alla sommatoria dei seguenti cogeneri: PCB 28, PCB 52, PCB 77, PCB 81, PCB 101, PCB 118, PCB 126, PCB 128, PCB 138, PCB 153, PCB 156, PCB 169, PCB 180.»;
m) il numero 1.4.1 del punto 1.4 "Informazioni per l'analisi di tendenza" del paragrafo A.2.8-ter della sezione A "Stato delle acque superficiali", della parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza è sostituito dal seguente:
«1.4.1 In attuazione del comma 8 dell'articolo 78, le regioni e le provincie autonome raccolgono, aggiornano e trasmettono i dati relativi alle concentrazioni rilevate nei sedimenti e nel biota in
particolare per le seguenti sostanze, se rilevate:
a) antracene;
b) difeniletere bromurato;
c) cadmio e composti (in funzione delle classi di durezza
dell'acqua);
d) cloroalcani, C10-13 (7);
e) di(2-etilesil) ftalato (DEHP);
f) fluorantene;
g) esaclorobenzene;
h) esaclorobutadiene;
i) esaclorocicloesano;
l) piombo e composti;
m) mercurio e composti;
n) pentaclorobenzene;
o) benzo(a)pirene;
p) benzo(b)fluorantene;
q) benzo(k)fluorantene;
r) benzo(g,h,i)perilene;
s) indeno(1,2,3-cd)pirene;
t) tributilstagno (composti) (tributilstagno catione);
u) dicofol;
v) acido perfluorottansolfonico e derivati (PFOS);
z) chinossifen;
aa) diossine e composti diossina-simili;
bb) esabromociclododecano (HBCDD);
cc) eptacloro ed eptacloro epossido.»;
n) il paragrafo A. 2.8-quater della sezione A "Stato delle acque superficiali", della parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza è sostituito dal seguente:
«A. 2.8-quater (Numeri UE sostanze prioritarie).
Tabella 1: elenco numeri UE sostanze prioritarie.


Numero Numero CAS1 Numero UE2 Denominazione della sostanza prioritaria3 Identificata come sostanza pericolosa prioritaria
(1) 15972-60-8 240-110-8 Alacloro
(2) 120-12-7 204-371-1 Antracene X
(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazina
(4) 71-43-2 200-753-7 Benzene
(5) non applicabile non applicabile Difenileteri bromurati X4
(6) 7440-43-9 231-152-8 Cadmio e composti X
(7) 85535-84-8 287-476-5 Cloro alcani, C10-13 X
(8) 470-90-6 207-432-0 Clorfenvinfos
(9) 2921-88-2 220-864-4 Clorpirifos (Clorpirifos etile)
(10) 107-06-2 203-458-1 1,2-dicloroetano
(11) 75-09-2 200-838-9 Diclorometano
(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilesil) ftalato (DEHP) X
(13) 330-54-1 206-354-4 Diuron
(14) 115-29-7 204-079-4 Endosulfan X
(15) 206-44-0 205-912-4 Fluorantene
(16) 118-74-1 204-273-9 Esaclorobenzene X
(17) 87-68-3 201-765-5 Esaclorobutadiene X
(18) 608-73-1 210-168-9 Esaclorocicloesano X
(19) 34123-59-6 251-835-4 Isoproturon
(20) 7439-92-1 231-100-4 Piombo e composti
(21) 7439-97-6 231-106-7 Mercurio e composti X
(22) 91-20-3 202-049-5 Naftalene
(23) 7440-02-0 231-111-4 Nichel e composti
(24) non applicabile non applicabile Nonilfenoli X5
(25) non applicabile non applicabile Ottilfenoli6
(26) 608-93-5 210-172-0 Pentaclorobenzene X
(27) 87-86-5 201-778-6 Pentaclorofenolo
(28) non applicabile non applicabile Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)7 X
(29) 122-34-9 204-535-2 Simazina
(30) non applicabile non applicabile Tributilstagno (composti) X8
(31) 12002-48-1 234-413-4 Triclorobenzeni
(32) 67-66-3 200-663-8 Triclorometano (cloroformio)
(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin X
(34) 115-32-2 204-082-0 Dicofol X
(35) 1763-23-1 217-179-8 Acido perfluorot- tansolfonico e suoi sali (PFOS) X
(36) 124495-18-7 non applicabile Chinossifen X
(37) non applicabile non applicabile Diossine e composti diossina- simili X9
(38) 74070-46-5 277-704-1 Aclonifen
(39) 42576-02-3 255-894-7 Bifenox
(40) 28159-98-0 248-872-3 Cibutrina
(41) 52315-07-8 257-842-9 Cipermetrina10
(42) 62-73-7 200-547-7 Diclorvos
(43) non applicabile non applicabile Esabromo- ciclododecani (HBCDD) X11
(44) 76-44-8/ 1024-57-3 200-962-3/ 213-831-0 Eptacloro ed eptacloro epossido X
(45) 886-50-0 212-950-5 Terbutrina




1 - CAS: Chemical Abstracts Service.
2 - Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o lista europea delle sostanze
chimiche notificate (ELINCS).
3 - Nel fissare gli standard di qualità ambientale, nel caso di gruppi di sostanze, sono definite, salvo indicazioni esplicite, le
singole sostanze tipiche rappresentative.
4 - Solo tetra-, penta-, esa- ed eptabromodifeniletere (numeri CAS 40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0, 68928-80-3, rispettivamente).
5 - Nonilfenolo (CAS 25154-52-3, UE 246-672-0) compresi gli isomeri 4-nonilfenolo (CAS 104-40-5, UE 203-199-4) e 4-nonilfenolo
(ramificato) (CAS 84852-15-3, UE 284-325-5).
6 - Ottilfenolo (CAS 1806-26-4, UE 217-302-5) compreso l'isomero
4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil)-fenolo (CAS 140-66-9, UE 205-426-2).
7 - Compresi benzo(a)pirene (CAS 50-32-8, UE 200-028-5), benzo(b)fluorantene (CAS 205-99-2, UE 205-911-9), benzo(g,h,i)perilene (CAS 191-24-2, UE 205-883-8), benzo(k)fluorantene (CAS 207-08-9, UE 205-916-6), indeno(1,2,3-cd)pirene (CAS 193-39-5, UE 205-893-2), ma esclusi antracene, fluorantene e naftalene, che sono riportati in un elenco distinto.
8 - Compreso tributilstagno-catione (CAS 36643-28-4).
9 - Si riferisce ai seguenti composti:
7 Dibenzo-p-diossine policlorurate (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS 35822-46-9),
1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS 3268-87-9);
10 dibenzofurani policlorurati (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7),
1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0);
12 bifenili policlorurati diossina-simili (DL-PCB): 3,3',4,4'-T4CB (PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3',4',5-T4CB (PCB 81, CAS 70362-50-4), 2,3,3',4,4'-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4',5-P5CB (PCB 114, CAS 74472-37-0), 2,3',4,4',5-P5CB (PCB 118, CAS 31508-00-6), 2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 123, CAS 65510-44-3), 3,3',4,4',5-P5CB (PCB 126, CAS 57465-28-8), 2,3,3',4,4',5-H6CB (PCB 156, CAS 38380-08-4), 2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 157, CAS 69782-90-7), 2,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 167, CAS 52663-72-6), 3,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 169, CAS
32774-16-6), 2,3,3',4,4',5,5'-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9);
10 - CAS 52315-07-8 si riferisce a una miscela isomerica di cipermetrina, α-cipermetrina (CAS 67375-30-8), β-cipermetrina (CAS
65731-84-2), θ-cipermetrina (CAS 71691-59-1) e ζ-cipermetrina
(52315-07-8).
11 - Si riferisce a 1,3,5,7,9,11-esabromociclododecano (CAS 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano (CAS 3194-55-6), α-esabromociclododecano (CAS 134237-50-6), β-esabromociclododecano
(CAS 134237-51-7) e γ- esabromociclododecano (CAS 134237-52-8).»;
o) al paragrafo A.3.5 della sezione A "Stato delle acque superficiali", della parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza, dopo le parole: "piano di tutela delle acque" sono aggiunti i seguenti periodi: «La frequenza del monitoraggio delle sostanze PBT ubiquitarie di cui alla tabella 1/A, paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, recanti il numero 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 e 44, può essere ridotta, purché tale monitoraggio sia rappresentativo e sia disponibile un riferimento statisticamente valido per la presenza di tali sostanze nel corpo idrico. Nei piani di gestione vengono inserite le informazioni sulla riduzione delle frequenze del
monitoraggio.»;
p) alla tabella 3.6 del paragrafo A.3.5 della sezione A "Stato delle acque superficiali", della parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici"
dell'allegato 1 alla parte terza:
1) all'ultima riga, dopo le parole: "Sostanze dell'elenco di
priorità", è inserita la seguente nota (18):
«(18) Per le sostanze alle quali si applica uno SQA per i sedimenti o il biota, le regioni e le province autonome monitorano la sostanza nella corrispondente matrice almeno una volta all'anno, sempre che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti non giustifichino un altro intervallo. La giustificazione della frequenza applicata è inserita nei Piani di gestione dei distretti idrografici in conformità all'articolo 78-nonies, comma 1, lettera c), e secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva
consolidata.»;
2) all'ultima riga, in tutte le colonne, dopo la parola:
"acqua" sono aggiunte le seguenti: "e annuale nel biota";
q) alla tabella 3.7 del paragrafo A.3.5 della sezione A "Stato delle acque superficiali", della parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici"
dell'allegato 1 alla parte terza:
1) alla penultima riga "Altre sostanze non appartenenti all'elenco di priorità", in tutte le colonne, sono soppresse le parole: "e
annuale in sedimenti";
2) all'ultima riga "Sostanze dell'elenco di priorità" la nota (14)
é sostituita dalla seguente:
«(14) Per le sostanze alle quali si applica uno SQA per i sedimenti o il biota, le regioni e le province autonome monitorano la sostanza nella corrispondente matrice almeno una volta all'anno, sempre che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti non giustifichino un altro intervallo. La giustificazione della frequenza applicata è inserita nei Piani di gestione dei distretti idrografici in conformità all'articolo 78-nonies, comma 1, lettera c), e secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva
consolidata.»;
r) al paragrafo A.3.6 della sezione A "Stato delle acque superficiali" della parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza, dopo le parole: "e problematiche dell'area interessata." è aggiunto il seguente periodo: "Eventuali saggi biologici sono eseguiti utilizzando protocolli metodologici normati o in corso di
standardizzazione secondo le indicazioni UNI.";
s) la tabella 4.5/a del paragrafo A.4.5, della sezione A "Stato delle acque superficiali", della parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici"
dell'allegato 1 alla parte terza è sostituita dalla seguente:
«Tab. 4.5/a - Definizioni dello stato elevato, buono e sufficiente per gli elementi chimici a sostegno.


Stato Elevato La media delle concentrazioni delle sostanze di sintesi, misurate nell'arco di un anno, sono minori o uguali ai limiti di quantificazione delle migliori tecniche disponibili a costi sostenibili. Le concentrazioni delle sostanze di origine naturale ricadono entro i livelli di fondo naturale.
Stato Buono La media delle concentrazioni di una sostanza chimica, monitorata nell'arco di un anno, è conforme allo standard di qualità ambientale di cui alla tab. 1/B, lettera A.2.7, del presente allegato e successive modifiche e integrazioni.
Stato Sufficiente La media delle concentrazioni di una sostanza chimica, monitorata nell'arco di un anno, supera lo standard di qualità ambientale di cui alla tab. 1/B lettera A.2.7, del presente allegato e successive modifiche e integrazioni.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 2008/105/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 24 dicembre 2008, n. L 348.
- La direttiva 2013/39/UE è pubblicata nella G.U.U.E. 24 agosto 2013, n. L 226.
- La rubrica della parte terza e dell'allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006 n . 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario n. 96, così recitano:

«Titolo III

LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Art. 19 (Modalità di svolgimento)
Art. 20 (Verifica di assoggettabilità)
Art. 21 (Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale)
Art. 22 (Studio di impatto ambientale)
Art. 23 (Presentazione dell'istanza)
Art. 24 (Consultazione)
Art. 25 (Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione)
Art. 26 (Decisione)
Art. 27 (Informazione sulla decisione)
Art. 28 (Monitoraggio)
Art. 29 (Controlli e sanzioni)».
«Allegati alla parte terza
Allegato 1 - Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale».
- Il decreto legislativo 10 ottobre 2010, n. 219 (Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2010, n. 296.
- Il testo dell'allegato B della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2014, n. 251, così recita:

«Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) (termine di recepimento: 31 marzo 2015);
2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (versione codificata);
2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (termine di recepimento: 4 luglio 2014; per l'art. 1, punto 5, termine di recepimento: 4 gennaio 2015);
2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori) (termine di recepimento: 9 luglio 2015);
2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito (termine di recepimento: 21 dicembre 2014);
2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione) (per gli articoli 3, punti 7, 12, 13, e da 15 a 22; 4, paragrafo 1; 5; 7, paragrafo 4; 8, paragrafi da 2 a 9; 9; 10, paragrafo 2; 11, paragrafi 1 e 3; da 12 a 16; da 18 a 29; da 31 a 35; 37; 38, paragrafi 1 e 2; da 39 a 42; 45; 46 e per gli allegati I, II e III, termine di recepimento: 30 giugno 2015; per il punto 4 dell'allegato I, termine di recepimento: 3 ottobre 2013; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento);
2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (termine di recepimento: 19 luglio 2015);
2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti (termine di recepimento: 28 dicembre 2014);
2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 30, 31, paragrafi 1, 2 e da 6 a 9, da 32 a 46, 49 e 50 e allegato I, termine di recepimento: 20 luglio 2015; per l'art. 31, paragrafi 3, 4 e 5, termine di recepimento: 20 luglio 2018; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento);
2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 12, da 14 a 28, 30 e per l'allegato I, termine di recepimento: 20 luglio 2015; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento);
2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (termine di recepimento: 20 luglio 2015);
2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (termine di recepimento: 31 dicembre 2013);
2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (termine di recepimento: 21 novembre 2014);
2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (termine di recepimento: 14 settembre 2015);
2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (senza termine di recepimento);
2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi (senza termine di recepimento);
2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (termine di recepimento: 4 ottobre 2016).».

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 74 , comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 74 (Definizioni). - (Omissis).
2. Ai fini della presente sezione si intende inoltre per:
a) acque superficiali: le acque interne ad eccezione di quelle sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;
b) acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti, e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali;
c) fiume: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie ma che può essere parzialmente sotterraneo;
d) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
e) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzate dai flussi di acqua dolce;
f) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana;
g) corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è sostanzialmente modificata, come risulta dalla designazione fattane dall'autorità competente in base alle disposizioni degli articoli 118 e 120;
h) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere;
i) acquifero: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee;
l) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere;
m) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta;
n) sotto-bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi e laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o la confluenza di un fiume;
o) distretto idrografico: l'area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici;
p) stato delle acque superficiali: l'espressione complessiva dello stato di un corpo idrico superficiale, determinato dal valore più basso del suo stato ecologico e chimico;
q) buono stato delle acque superficiali: lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale qualora il suo stato, tanto sotto il profilo ecologico quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno "buono";
r) stato delle acque sotterranee: l'espressione complessiva dello stato di un corpo idrico sotterraneo, determinato dal valore più basso del suo stato quantitativo e chimico;
s) buono stato delle acque sotterranee: lo stato raggiunto da un corpo idrico sotterraneo qualora il suo stato, tanto sotto il profilo quantitativo quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno "buono";
t) stato ecologico: l'espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali, classificato a norma dell'allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
u) buono stato ecologico: lo stato di un corpo idrico superficiale classificato in base all'allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
v) buon potenziale ecologico: lo stato di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato, così classificato in base alle disposizioni pertinenti dell'allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
z) buono stato chimico delle acque superficiali: lo stato chimico richiesto per conseguire gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dalla presente sezione secondo le modalità previste all'art. 78, comma 2, lettere a) e b), ossia lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti non superi gli standard di qualità ambientali fissati per le sostanze dell'elenco di priorità di cui alle tabelle 1/A e 2/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza;
aa) buono stato chimico: lo stato chimico di un corpo idrico sotterraneo che risponde alle condizioni di cui agli articoli 3 e 4 ed all'allegato 3, parte A;
bb) stato quantitativo: l'espressione del grado in cui un corpo idrico sotterraneo è modificato da estrazioni dirette e indirette;
cc) risorse idriche sotterranee disponibili: il risultato della velocità annua media di ravvenamento globale a lungo termine del corpo idrico sotterraneo meno la velocità annua media a lungo termine del flusso necessario per raggiungere gli obiettivi di qualità ecologica per le acque superficiali connesse, di cui all'art. 76, al fine di evitare un impoverimento significativo dello stato ecologico di tali acque, nonché danni rilevanti agli ecosistemi terrestri connessi;
dd) buono stato quantitativo: stato definito all'allegato 3, parte B;
ee) sostanze pericolose: le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe;
ff) sostanze prioritarie e sostanze pericolose prioritarie: le sostanze individuate con disposizioni comunitarie ai sensi dell'art. 16 della direttiva 2000/60/CE;
gg) inquinante: qualsiasi sostanza che possa inquinare, in particolare quelle elencate nell'allegato 8 alla parte terza del presente decreto;
hh) immissione diretta nelle acque sotterranee: l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee senza infiltrazione attraverso il suolo o il sottosuolo;
ii) obiettivi ambientali: gli obiettivi fissati dal titolo II della parte terza del presente decreto;
ll) standard di qualità ambientale, denominati anche "SQA": la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata per tutelare la salute umana e l'ambiente;
mm) approccio combinato: l'insieme dei controlli, da istituire o realizzare, salvo diversa indicazione delle normative di seguito citate, entro il 22 dicembre 2012, riguardanti tutti gli scarichi nelle acque superficiali, comprendenti i controlli sulle emissioni basati sulle migliori tecniche disponibili, quelli sui pertinenti valori limite di emissione e, in caso di impatti diffusi, e quelli comprendenti, eventualmente, le migliori prassi ambientali; tali controlli sono quelli stabiliti:
1) nel decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
2) nella parte terza del presente decreto in materia di acque reflue urbane, nitrati provenienti da fonti agricole, sostanze che presentano rischi significativi per l'ambiente acquatico o attraverso l'ambiente acquatico, inclusi i rischi per le acque destinate alla produzione di acqua potabile e di scarichi di Hg, Cd, HCH, DDT, PCP, aldrin, dieldrin, endrin, HCB, HCBD, cloroformio, tetracloruro di carbonio, EDC, tricloroetilene, TCB e percloroetilene;
nn) acque destinate al consumo umano: le acque disciplinate dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;
oo) servizi idrici: tutti i servizi che forniscono alle famiglie, agli enti pubblici o a qualsiasi attività economica:
1) estrazione, arginamento, stoccaggio, trattamento e distribuzione, di acque superficiali o sotterranee;
2) strutture per la raccolta e il trattamento delle acque reflue, che successivamente scaricano nelle acque superficiali;
pp) utilizzo delle acque: i servizi idrici unitamente agli altri usi risultanti dall'attività conoscitiva di cui all'art. 118 che incidono in modo significativo sullo stato delle acque. Tale nozione si applica ai fini dell'analisi economica di cui all'allegato 10 alla parte terza del presente decreto;
qq);
rr) controlli delle emissioni: i controlli che comportano una limitazione specifica delle emissioni, ad esempio un valore limite delle emissioni, oppure che definiscono altrimenti limiti o condizioni in merito agli effetti, alla natura o ad altre caratteristiche di un'emissione o condizioni operative che influiscono sulle emissioni;
ss) costi ambientali: i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi e a coloro che usano l'ambiente;
tt) costi della risorsa: i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale;
uu) impianto: l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività di cui all'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte in uno stabilimento e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento; nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'impianto si identifica nello stabilimento. Nel caso di attività di cui all'allegato I del predetto decreto, l'impianto si identifica con il complesso assoggettato alla disciplina della prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento;
uu-bis) limite di rivelabilità: il segnale in uscita o il valore di concentrazione al di sopra del quale si può affermare, con un livello di fiducia dichiarato, che un dato campione è diverso da un bianco che non contiene l'analita;
uu-ter) limite di quantificazione: un multiplo dichiarato del limite di rivelabilità a una concentrazione dell'analita che può ragionevolmente essere determinata con accettabile accuratezza e precisione. Il limite di quantificazione può essere calcolato servendosi di un materiale di riferimento o di un campione adeguato e può essere ottenuto dal punto di taratura più basso sulla curva di taratura, dopo la sottrazione del bianco;
uu-quater) incertezza di misura: un parametro non negativo che caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un misurando sulla base delle informazioni utilizzate;
uu-quinquies) materiale di riferimento: materiale sufficientemente omogeneo e stabile rispetto a proprietà specificate, che si è stabilito essere idonee per un determinato utilizzo in una misurazione o nell'esame di proprietà nominali;
uu-sexies) matrice: un comparto dell'ambiente acquatico, vale a dire acqua, sedimenti, biota;
uu-septies) taxon del biota: un particolare taxon acquatico all'interno del rango tassonomico o "sub phylum", "classe" o un loro equivalente.».
- Il testo dell'art. 78-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 78-septies (Calcolo dei valori medi). - 1. Ai fini del calcolo dei valori medi si applicano i criteri tecnici riportati alla lettera A.2.8.-bis, sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza;
1-bis. Nel caso in cui, ai sensi del presente articolo, il valore medio calcolato di una misurazione, quando è effettuato utilizzando la migliore tecnica disponibile che non comporti costi eccessivi, è indicato come "inferiore al limite di quantificazione" e il "limite di quantificazione" di tale tecnica è superiore allo SQA, il risultato per la sostanza oggetto di misurazione non si considera ai fini dello stato chimico globale di tale corpo idrico.».