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DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 156

Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23. (15G00167)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016, ad eccezione dell'art. 9, comma 1, lettere ee), gg) e hh) che entrano in vigore dal 1/06/2016, "nonchè di quella prevista dal comma 5 che entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale". (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/01/2024)
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Testo in vigore dal:  1-1-2016

Art. 4

Istruttoria dell'interpello
1. Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l'amministrazione chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere è reso, per gli interpelli di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.
2. La mancata presentazione della documentazione richiesta ai sensi del comma 1 entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
Note all'art. 4:
- Per i riferimenti all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si veda nelle note all'art. 2.