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DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151

Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00164)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
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vigente al 24/04/2024
  • Articoli
  • Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli
    adempimenti e revisione del regime delle sanzioni
    Capo I
    Razionalizzazione e semplificazione in materia di inserimento mirato
    delle persone con disabilità
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13

  • Razionalizzazione e semplificazione in materia di costituzione e
    gestione del rapporto di lavoro
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19

  • Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza
    sul lavoro
  • 20
  • 21

  • Revisione del regime delle sanzioni
  • 22
  • Disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità
    Capo I
    Disposizioni in materia di rapporto di lavoro
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26

  • Disposizioni in materia di pari opportunità
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42

  • Disposizioni finali
  • 43
Testo in vigore dal:  24-9-2015

Art. 18

Abrogazione autorizzazione al lavoro estero
1. Al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1, comma 4, è abrogato;
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Condizioni di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero). - 1. Il contratto di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero prevede:
a) un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative per la categoria di appartenenza del lavoratore, e, distintamente, l'entità delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all'estero del rapporto di lavoro;
b) la possibilità per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all'estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d'impiego;
c) un'assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidità permanente;
d) il tipo di sistemazione logistica;
e) idonee misure in materia di sicurezza.»;
c) l'articolo 2-bis è abrogato.
Note all'art. 18:
Si riporta il testo del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, (Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS), come modificato dal presente decreto:
"Art. 1. Obbligatorietà delle assicurazioni sociali per i lavoratori italiani operanti all'estero.
1. I lavoratori italiani operanti all'estero, in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, alle dipendenze dei datori di lavoro italiani e stranieri di cui al comma 2, sono obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale, con le modalità in vigore nel territorio nazionale, salvo quanto disposto dagli articoli da 1 a 5:
a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
b) assicurazione contro la tubercolosi;
c) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
e) assicurazione contro le malattie;
f) assicurazione di maternità.
2. Sono tenuti ad osservare le disposizioni degli articoli da 1 a 5, per i lavoratori italiani assunti nel territorio nazionale o trasferiti da detto territorio per l'esecuzione di opere, commesse o attività lavorative in Paesi extracomunitari:
a) i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale;
b) le società costituite all'estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile;
c) le società costituite all'estero, in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana partecipano direttamente, o a mezzo di società da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale;
d) i datori di lavoro stranieri.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di assunzione di lavoratori italiani in Paesi extracomunitari.
4. (Abrogato).".
Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346 (Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione all'assunzione o al trasferimento in Paesi non aderenti all'Unione europea di lavoratori italiani), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1994, n. 132, S.O.