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DECRETO LEGISLATIVO 29 luglio 2015, n. 123

Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. (15G00141)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2015
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Testo in vigore dal:  13-8-2015

Art. 34

Disposizioni transitorie e finali
1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 4, comma 4, sono aggiornate le vigenti disposizioni in materia di prevenzione dei disastri, degli infortuni e degli incendi relativi alle fabbriche, ai depositi, all'importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario, nonché quelle sugli esercizi di vendita dei prodotti esplodenti di cui al presente decreto.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, prevedendo anche una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei prodotti scaduti.
3. È consentita la messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici conformi al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e immessi sul mercato entro il 1° luglio 2015.
4. Le autorizzazioni concesse antecedentemente al 4 luglio 2010 per i fuochi d'artificio delle categorie F1, F2 e F3, e per gli articoli pirotecnici rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ivi compresi i manufatti classificati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 9 agosto 2011, e quelle concesse antecedentemente al 4 luglio 2013 per gli altri articoli pirotecnici, per i fuochi d'artificio della categoria F4 e per gli articoli pirotecnici teatrali continuano a essere valide sul territorio dello Stato fino alla loro data di scadenza o fino al 4 luglio 2017, a seconda di quale dei due termini è il più breve, anche ai fini dello smaltimento.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
6. In deroga al comma 4, le autorizzazioni nazionali relative ad articoli pirotecnici per i veicoli, anche come pezzi di ricambio, concesse antecedentemente al 4 luglio 2013, continuano ad essere valide fino alla loro scadenza.
7. I certificati rilasciati a norma della direttiva 2007/23/CE sono validi a norma del presente decreto.
8. Decorsi i termini di cui al comma 4, decadono i provvedimenti di riconoscimento e classificazione, ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dei manufatti di qualunque categoria e gruppo, ivi compresi i provvedimenti dei prodotti classificati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 9 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011.
Note all'art. 34:
Per il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, si veda nelle note alle premesse.
Per il testo dell'art. 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, già citato nelle note alle premesse, si veda nelle note all'art. 33.
Per il testo dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'interno 9 agosto 2011, si veda nelle note all'art. 5.
Per il testo dell'art. 9-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, si veda nelle note alle premesse.
Per la legge 15 ottobre 2013, n. 119, si veda nelle note alle premesse.
Per la direttiva 2007/23/CE, si veda nelle note alle premesse.