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DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2014, n. 175

Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata. (14G00190)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/12/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/2024)
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Testo in vigore dal:  30-4-2020
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Art. 4

Accettazione e modifica della dichiarazione precompilata
1. La dichiarazione precompilata relativa al periodo d'imposta precedente può essere accettata ovvero modificata dal contribuente.
2. Al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «entro il mese di aprile» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 luglio»;
2) alla lettera b), le parole: «entro il mese di maggio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 luglio»;
b) all'articolo 16, comma 1:
1) alla lettera a) e alla lettera c), le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 luglio»;
2) alla lettera b), le parole: «entro il 15 giugno di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «prima della trasmissione della dichiarazione e comunque entro il 7 luglio»;
c) all'articolo 17, comma 1:
1) alla lettera b), le parole: «entro il 31 maggio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «prima della trasmissione della dichiarazione e comunque entro il 7 luglio»;
2) alla lettera c) le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 luglio».
3. La dichiarazione precompilata è presentata entro il termine di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164:
a) all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica;
b) al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;
c) a un CAF o a un professionista indicati nell'articolo 1, presentando anche la relativa documentazione. L'attività di verifica di conformità è effettuata, ai sensi della lettera c) del comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sui dati della dichiarazione compresi quelli forniti con la dichiarazione precompilata e comporta assunzione di responsabilità ai fini di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1.
3-bis. Il contribuente può avvalersi della facoltà di inviare all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 30 settembre di ciascun anno senza che questo determini la tardività della presentazione. (6)
((9))
4. La dichiarazione precompilata relativa al periodo d'imposta precedente è presentata dai soggetti di cui all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro il 7 luglio, con le modalità indicate alle lettere a) e c) del comma 3. Se dalla dichiarazione emerge un debito, il pagamento deve comunque essere effettuato con le modalità ed entro i termini previsti per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
5. In presenza dei requisiti indicati nell'articolo 13, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, i coniugi possono congiungere le proprie dichiarazioni in sede di accettazione o modifica. In caso di dichiarazione precompilata messa a disposizione di uno solo dei coniugi, può essere presentata dichiarazione congiunta a un CAF o a un professionista ovvero al sostituto d'imposta indicati nell'articolo 1.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati sistemi alternativi di accettazione o modifica da parte del contribuente della dichiarazione precompilata.
7. I termini di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelli di cui al presente articolo, commi da 2 a 4, possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
8. I commi 103 e 104 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2015, relative al periodo d'imposta 2014.

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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 16-bis, comma 5) che la modifica del comma 3-bis del presente articolo acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.
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AGGIORNAMENTO (9)

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 16-bis, comma 5) che la modifica del comma 3-bis del presente articolo acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020.