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DECRETO LEGISLATIVO 8 febbraio 2013, n. 21

Modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario. (13G00060)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/03/2013
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Testo in vigore dal:  14-3-2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria per il 2008 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 5;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria per il 2009 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 5;
Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di attuazione della suddetta direttiva 2008/57/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012;
Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati;
Tenuto conto che la competente Commissione del Senato della Repubblica non si è espressa nel termine prescritto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2013;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191
1. Al decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 2, primo periodo, le parole: «può avvalersi» sono sostituite dalle seguenti: «si avvale»;
b) all'articolo 22, comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo 21», sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 22 della direttiva»;
c) all'articolo 22, comma 3, lettera a), le parole: «conformemente all'articolo 21», sono sostituite dalle seguenti: «conformemente all'articolo 22 della direttiva»;
d) all'articolo 24, comma 1, le parole: «a norma dell'articolo 20, comma 12, o dell'articolo 23», sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 21, paragrafo 12, della direttiva o dell'articolo 24 della stessa»;
e) all'articolo 24, comma 2, lettera a), le parole: «a norma dell'articolo 8», sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 9 della direttiva»;
f) all'articolo 24, comma 2, lettera b), le parole: «dall'articolo 20, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162», sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/49/CE».
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 17-6-2008 n. 2008/57/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 18 luglio 2008, n. L 191.
- Il testo dell'art. 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, supplemento ordinario, così recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
- Il testo dell'art. 1, della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, supplemento ordinario, così recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi è richiesto anche il parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
- Il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191 (Attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2010, n. 271, supplemento ordinario.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 8, 22 e 24 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, citato nelle note alle premesse, come modificati dal presente decreto:
«Art. 8 (Deroghe dall'applicazione delle STI). - 1. Una o più STI possono non essere applicate nei casi e nelle condizioni seguenti:
a) per un progetto di realizzazione di un nuovo sottosistema, di rinnovo o di ristrutturazione di un sottosistema esistente o per ogni elemento di cui all'art. 1, commi 1 e 2, che si trovi in una fase avanzata di sviluppo o che formi oggetto di un contratto in corso di esecuzione al momento della pubblicazione delle STI;
b) per un progetto di rinnovo o la ristrutturazione di un sottosistema esistente quando la sagoma, lo scartamento o l'interasse dei binari o la tensione elettrica previsti da queste STI sono incompatibili con quelli del sottosistema esistente;
c) per un progetto di realizzazione di un nuovo sottosistema o per un progetto concernente il rinnovo o la ristrutturazione di un sottosistema esistente realizzato sul territorio dello Stato quando la rete ferroviaria di quest'ultimo è interclusa o isolata per la presenza del mare o è separata dalla rete ferroviaria del resto della Comunità a causa di condizioni geografiche particolari;
d) per ogni progetto concernente il rinnovo, l'estensione o la ristrutturazione di un sottosistema esistente, quando l'applicazione delle STI compromette la redditività economica del progetto e la coerenza ovvero la redditività economica o la coerenza del sistema ferroviario nazionale;
e) quando, in seguito ad un incidente o ad una catastrofe naturale, le condizioni di ripristino rapido della rete non consentono dal punto di vista economico o tecnico l'applicazione parziale o totale delle STI corrispondenti;
f) per veicoli in provenienza o a destinazione di un Paese terzo nel quale lo scartamento dei binari è diverso da quello della principale rete ferroviaria nella Comunità.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ad esclusione dei casi di cui al comma 1, lettera f), anche su proposta di un gestore dell'infrastruttura, di un'impresa ferroviaria o di un ente appaltante, sentita preliminarmente l'Agenzia per gli aspetti riguardanti la sicurezza della circolazione, si avvale della facoltà di cui al comma 1 comunicando alla Commissione europea la proposta motivata di deroga. Detta proposta è corredata di un fascicolo contenente l'indicazione delle STI o delle parti di esse che si chiede di non applicare e le corrispondenti specifiche tecniche che si ritiene di applicare. Tale fascicolo dovrà essere redatto nella forma e con i contenuti indicati nell'allegato IX.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti notifica alla Commissione europea l'elenco dei progetti che hanno luogo nel territorio nazionale e che si trovano in fase avanzata di sviluppo, entro un anno dall'entrata in vigore di ogni STI.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), c) ed e), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dà attuazione all'eventuale raccomandazione sulle specifiche da applicare formulata dalla Commissione europea sulla base dei risultati dell'analisi dei progetti. Nelle more della predetta decisione della Commissione, il Ministero può applicare le disposizioni alternative previste nel fascicolo di cui al comma 2.
5. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9, paragrafo 5, della direttiva, nelle more della decisione della Commissione europea nel caso di cui al comma 1, lettera f), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può applicare le disposizioni alternative previste nel fascicolo di cui al comma 2.
6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica a tutte le parti interessate le deroghe autorizzate dalla Commissione europea e le eventuali raccomandazioni della Commissione stessa sulle specifiche che devono essere applicate.».
«Art. 22 (Autorizzazioni supplementari per la messa in servizio dei veicoli conformi alle STI). - 1. La messa in servizio dei veicoli totalmente conformi a STI che contemplano tutti gli aspetti dei sottosistemi pertinenti, senza casi specifici o punti in sospeso strettamente attinenti alla compatibilità tecnica fra il veicolo e la rete, non è soggetta ad autorizzazioni supplementari, purché i veicoli circolino su reti conformi alle STI negli altri Stati membri o alle condizioni specificate nelle corrispondenti STI.
2. In caso di veicoli non menzionati al comma 1, messi in servizio in un altro Stato membro ai sensi dell'art. 22 della direttiva, l'Agenzia decide se sul territorio italiano siano necessarie autorizzazioni supplementari. In tale caso si applicano i commi da 3 a 7.
3. Il richiedente l'autorizzazione presenta all'Agenzia un fascicolo relativo al veicolo o al tipo di veicolo, indicandone l'uso previsto sulla rete. Il fascicolo contiene le seguenti informazioni:
a) l'attestazione che il veicolo è autorizzato ad essere messo in servizio in un altro Stato membro conformemente all'art. 22 della direttiva;
b) una copia del fascicolo tecnico di cui all'allegato VI. Ciò include, per i veicoli dotati di dispositivi di registrazione dei dati, informazioni sulla procedura di raccolta dei dati, che consentono la lettura e la valutazione, sempre che tali dati non siano armonizzati dalle corrispondenti STI;
c) i registri relativi alla manutenzione e, ove applicabile, alle modifiche tecniche apportate al veicolo dopo l'autorizzazione;
d) l'attestazione delle caratteristiche tecniche ed operative che dimostri che il veicolo è compatibile con le infrastrutture e con le installazioni fisse, fra cui condizioni climatiche, sistema di fornitura dell'energia, controllo-comando e sistema di segnalamento, scartamento dei binari e sagoma dell'infrastruttura, carico assiale massimo ammissibile e altri vincoli di rete.
4. I criteri che l'Agenzia verifica possono riguardare solo:
a) la compatibilità tecnica fra il veicolo e la rete in questione incluse le norme nazionali applicabili ai punti in sospeso necessarie per assicurare tale compatibilità;
b) le norme nazionali applicabili ai casi specifici debitamente identificati nelle STI pertinenti.
5. Per la verifica dei criteri di cui al comma 4, l'Agenzia può esigere che le siano trasmesse informazioni complementari, che siano effettuate analisi del rischio a norma del regolamento (CE) n. 352/2009 della Commissione, del 24 aprile 2009, relativo all'adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui all'art. 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, o che siano effettuati collaudi sulla rete.
Tuttavia, una volta adottato il documento di riferimento di cui all'art. 26 del presente decreto l'Agenzia può effettuare tale verifica solamente in relazione alle norme nazionali appartenenti ai gruppi B o C di tale documento.
6. L'Agenzia definisce, previa consultazione del richiedente l'autorizzazione, la portata e il contenuto delle informazioni complementari, delle analisi di rischio o dei collaudi richiesti. Il gestore dell'infrastruttura, sentito il richiedente, si adopera con ogni mezzo affinchè eventuali collaudi siano effettuati entro tre mesi dalla presentazione della sua domanda. Se del caso, l'Agenzia adotta misure affinchè i collaudi possano essere effettuati.
7. L'Agenzia decide in merito alle domande di autorizzazione di messa in servizio presentate ai sensi del presente articolo senza indugio e, al più tardi:
a) entro due mesi dall'invio del fascicolo di cui al comma 3;
b) se del caso, entro un mese dall'invio delle informazioni complementari richieste dall'Agenzia stessa;
c) se del caso, entro un mese dalla comunicazione dei risultati dei collaudi richiesti dall'Agenzia stessa.».
«Art. 24 (Autorizzazioni supplementari per la messa in servizio dei veicoli non conformi alle STI). - 1. Per i veicoli autorizzati ad essere messi in servizio in uno Stato membro a norma dell'art. 21, paragrafo 12, della direttiva o dell'art. 24 della stessa, l'Agenzia può decidere, a norma del presente articolo, che per la messa in servizio sul territorio nazionale sono necessarie autorizzazioni supplementari.
2. Il richiedente l'autorizzazione presenta all'Agenzia un fascicolo tecnico relativo al veicolo o al tipo di veicolo, indicandone l'uso previsto sulla rete. Il fascicolo contiene le seguenti informazioni:
a) l'attestazione che il veicolo è autorizzato ad essere messo in servizio in un altro Stato membro e la documentazione relativa alla procedura seguita per dimostrare che esso è conforme ai requisiti vigenti in materia di sicurezza, comprese, se del caso, informazioni sulle deroghe vigenti o concesse a norma dell'art. 9 della direttiva;
b) i dati tecnici, il programma di manutenzione e le caratteristiche operative; ciò include, per i veicoli dotati di dispositivi di registrazione dei dati, informazioni sulla procedura di raccolta dei dati, che consentono la lettura e la valutazione, così come previsto dall'art. 20, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/49/CE;
c) i registri relativi allo stato di servizio, alla manutenzione e, ove necessario, alle modifiche tecniche apportate al veicolo dopo l'autorizzazione;
d) attestazione delle caratteristiche tecniche ed operative che dimostri che il veicolo è compatibile con le infrastrutture e con le installazioni fisse, fra cui condizioni climatiche, sistema di fornitura dell'energia, controllo-comando e sistema di segnalamento, scartamento dei binari e sagoma dell'infrastruttura, carico assiale massimo ammissibile e altri vincoli di rete.
3. I dati di cui al comma 2, lettere a) e b), non possono essere contestati dall'Agenzia, a meno che questa non dimostri, senza pregiudizio per l'art. 15, l'esistenza di un serio rischio sotto il profilo della sicurezza. Una volta adottato il documento di riferimento di cui all'art. 26, l'Agenzia non può richiamarsi a questo riguardo a una norma di cui al gruppo A di detto documento.
4. L'Agenzia può esigere che le siano trasmesse informazioni complementari, che siano effettuate analisi del rischio a norma del regolamento (CE) n. 352/2009 della Commissione, del 24 aprile 2009, relativo all'adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui all'art. 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, o che siano effettuati collaudi sulla rete per verificare la conformità degli elementi di cui al comma 2, lettere c) e d), del presente articolo rispetto alle norme nazionali vigenti che sono state notificate alla Commissione europea a norma dell'art. 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, o dell'art. 16 del presente decreto. Tuttavia, una volta adottato il documento di riferimento di cui all'art. 27 della direttiva, l'Agenzia può effettuare tale verifica solamente in relazione alle norme nazionali appartenenti ai gruppi B o C elencati in detto documento. L'Agenzia definisce, previa consultazione con il richiedente l'autorizzazione, la portata e il contenuto delle informazioni complementari, delle analisi di rischio o dei collaudi richiesti. Il gestore dell'infrastruttura, in consultazione con il richiedente, si adopera affinchè gli eventuali collaudi siano effettuati entro tre mesi dalla presentazione della domanda. Se del caso, l'Agenzia adotta misure affinchè i collaudi possano essere effettuati.
5. L'Agenzia decide in merito alle domande di autorizzazione di messa in servizio presentate ai sensi del presente articolo senza indugio e, al più tardi:
a) entro quattro mesi dall'invio della documentazione tecnica di cui al comma 2;
b) se del caso, entro due mesi dall'invio delle informazioni complementari o delle analisi del rischio richieste ai sensi del comma 4;
c) se del caso, due mesi dopo la comunicazione dei risultati dei collaudi richiesti ai sensi del comma 4.».