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DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.)) (13G00076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2023)
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vigente al 19/03/2024
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Testo in vigore dal:  23-6-2016
aggiornamenti all'articolo

Art. 17

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
1.
((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni))
pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato,
((...))
ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))
.
2.
((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni))
pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1,
((...))
con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.