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DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13

Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. (13G00043)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
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  • Articoli

  • Disposizioni generali
  • 1
  • 2
  • orig.
  • 3

  • Livelli essenziali delle prestazioni e standard minimi di servizio
    del sistema nazionale di certificazione delle competenze
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  • Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle
    qualificazioni professionali
  • 8

  • Monitoraggio e valutazione di sistema
  • 9

  • Disposizioni finali
  • 10
  • 11
Testo in vigore dal:  2-3-2013

Art. 6

Standard minimi di attestazione
1. Con riferimento all'attestazione sia al termine dei servizi di individuazione e validazione, sia al termine dei servizi di certificazione, l'ente pubblico titolare assicura quali standard minimi:
a) la presenza nei documenti di validazione e nei certificati rilasciati dei seguenti elementi minimi:
1) i dati anagrafici del destinatario;
2) i dati dell'ente pubblico titolare e dell'ente titolato con indicazione dei riferimenti normativi di autorizzazione o accreditamento;
3) le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, almeno la denominazione, il repertorio e le qualificazioni di riferimento. Queste ultime sono descritte riportando la denominazione, la descrizione, l'indicazione del livello del Quadro europeo delle qualificazioni e la referenziazione, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attività economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale;
4) i dati relativi alle modalità di apprendimento e valutazione delle competenze. Ove la modalità di apprendimento sia formale sono da indicare i dati essenziali relativi al percorso formativo e alla valutazione, ove la modalità sia non formale ovvero informale sono da indicare i dati essenziali relativi all'esperienza svolta;
b) la registrazione dei documenti di validazione e dei certificati rilasciati nel sistema informativo dell'ente pubblico titolare, in conformità al formato del Libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e in interoperatività con la dorsale informativa unica.
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera i), del citato decreto legislativo n. 276 del 2003 è il seguente:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
(omissis);
i) "libretto formativo del cittadino": libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate;
(omissis).».