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DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 150

Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. (12G0171)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2019)
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Testo in vigore dal:  14-9-2012

Art. 6

Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato, entro il 26 novembre 2012, il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, su proposta del Consiglio di cui all'articolo 5.
2. Il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di seguito denominato Piano, definisce gli obiettivi, le misure, le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità. Il Piano, inoltre, promuove lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di metodi di produzione o tecniche di difesa alternativi, al fine di ridurre la dipendenza dai prodotti fitosanitari, anche in relazione alla necessità di assicurare una produzione sostenibile, rispondenti ai requisiti di qualità stabiliti dalle norme vigenti.
3. Gli obiettivi del Piano riguardano i seguenti settori:
a) la protezione degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e della popolazione interessata;
b) la tutela dei consumatori;
c) la salvaguardia dell'ambiente acquatico e delle acque potabili;
d) la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi.
4. Il Consiglio di cui all'articolo 5, nella stesura del Piano, tiene conto dell'impatto sanitario, socio-economico, ambientale ed agricolo delle misure previste e delle specifiche condizioni esistenti a livello nazionale, regionale e locale. Nella redazione del Piano tiene conto, altresì:
a) dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive, approvate in conformità della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, che, una volta sottoposte a rinnovo dell'autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, non soddisfano i criteri per l'autorizzazione di cui all'Allegato II, punti da 3.6 a 3.8, di tale regolamento;
b) delle restrizioni d'uso in aree ed ambiti particolari, come le aree protette e le aree specifiche di cui all'articolo 15;
c) dell'applicazione del principio di precauzione, ove ne sussistano i presupposti;
d) della definizione di indicatori per il monitoraggio e la valutazione delle misure in esso previste;
e) di ogni altra disposizione comunitaria e nazionale concernente la materia fitosanitaria.
5. Il Piano prevede specifici indicatori conformemente a quanto previsto all'articolo 22 ed individua le attività di supporto necessarie per la realizzazione delle misure previste agli articoli 19, 20 e 21, compresa l'attivazione dei servizi di assistenza tecnica all'applicazione della difesa integrata e dei metodi di produzione biologica, l'implementazione delle necessarie attività di ricerca e sperimentazione a supporto delle tecniche di difesa fitosanitaria sostenibile, l'adeguamento e sviluppo di banche dati, nonché la promozione di programmi di formazione ed informazione.
6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette, entro il 26 novembre 2012, il Piano alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
7. Il Piano è riesaminato periodicamente almeno ogni cinque anni, tenendo anche conto dei dati di cui all'articolo 22, comma 2, e le modifiche sostanziali apportate al Piano sono comunicate tempestivamente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione europea.
8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, per la prima volta, entro il 31 dicembre 2016 e, successivamente, ogni trenta mesi, ai Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, secondo quanto previsto dal Piano e tenendo conto delle scadenze indicate dalla Commissione, una relazione dettagliata sulle azioni svolte e sui progressi realizzati nell'attuazione delle misure di cui al presente decreto.
9. Nell'ambito della definizione e della modifica del Piano si applicano le disposizioni relative alla partecipazione del pubblico, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che recepisce la direttiva 2003/35/CE.
Note all'art. 6:
La direttiva 91/414/CEE (Direttiva del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari) è pubblicata nella G.U.C.E. 19 agosto 1991, n. L 230. Entrata in vigore il 26 luglio 1991.
Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1107/2009 si vedano le note alle premesse.
Per i riferimenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si vedano le note alle premesse.