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DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2012, n. 105

Modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa. (12G0133)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/07/2012
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Testo in vigore dal:  22-7-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, e in particolare l'articolo 12, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009;
Vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle comunità di prodotti per la difesa;
Vista la posizione comune 2003/468/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2003, sul controllo dell'intermediazione di armi;
Vista la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari;
Viste le direttive 2010/80/UE della Commissione, del 22 novembre 2010, e 2012/10/UE della Commissione, del 22 marzo 2012, che modificano la direttiva 2009/43/CE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa;
Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 4 giugno 2010, n. 96, e in particolare le lettere f) e i);
Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 1994, che definisce le dotazioni organiche destinate a far parte dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento;
Visto il testo unico di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante norme relative al sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 2008, recante criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2009, n. 7, recante determinazione dell'ambito dei singoli livelli di segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei criteri di individuazione delle materie oggetto di classifica, nonché dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 luglio 2011, recante disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
Visti il regolamento (CEE) 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (codice doganale aggiornato);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242, recante definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione e di esportazione;
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 29 ottobre 1997, n. 374, recante norme per la messa al bando delle mine antipersona;
Vista la legge 14 giugno 2011, n. 95, recante ratifica ed esecuzione della convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
Vista la legge 26 marzo 1999, n. 106, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997, nonché modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374;
Visto il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso;
Vista la raccomandazione n. 2011/24/UE della Commissione, dell'11 gennaio 2011, relativa alla certificazione delle imprese operanti nel settore della difesa, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2009/43/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 2012;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nel termine prescritto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2012;
Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei, degli affari esteri e della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modificazioni al capo I
della legge 9 luglio 1990, n. 185
1. Al capo I della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima dell'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 01.


Definizioni

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) "prodotti per la difesa": i materiali di cui all'allegato alla direttiva 2009/43/CE e successive modificazioni;
b) "materiali d'armamento": i materiali di cui all'articolo 2, tra i quali sono compresi i prodotti per la difesa;
c) "trasferimento intracomunitario": qualsiasi trasmissione o spostamento di materiali d'armamento da un fornitore a un destinatario situato in un altro Stato membro dell'Unione europea;
d) "transito": sia il transito interno, vale a dire la circolazione di materiali d'armamento di origine comunitaria all'interno del territorio doganale della Comunità europea con attraversamento del territorio di uno Stato terzo, ovvero Stato non appartenente all'Unione europea, senza che muti la loro posizione doganale, sia il transito esterno, vale a dire la circolazione di materiali d'armamento di origine non comunitaria all'interno del territorio doganale della Comunità europea per essere destinati a uno Stato membro diverso da quello di entrata, o per essere esportati verso Stati terzi;
e) "trasbordo": lo spostamento (imbarco/sbarco) di materiali d'armamento da un mezzo di trasporto a un altro all'interno del territorio comunitario;
f) "importazione": l'operazione di movimentazione di materiali d'armamento da fornitori situati al di fuori del territorio doganale della Comunità verso destinatari situati nel territorio nazionale.
In tale tipologia di operazione rientrano i seguenti regimi doganali: immissione in libera pratica e in consumo; deposito doganale; perfezionamento attivo; trasformazione sotto controllo doganale; ammissione temporanea; reimportazione, così come definite dal codice doganale comunitario;
g) "esportazione": l'operazione di movimentazione di materiali d'armamento da un fornitore stabilito nel territorio nazionale a uno o più destinatari stabiliti al di fuori del territorio doganale della Comunità. In tale tipologia di operazione rientrano i seguenti regimi doganali: esportazione definitiva; perfezionamento passivo; riesportazione; esportazione temporanea, così come definite dal codice doganale comunitario;
h) "trasferimento intangibile" di materiali d'armamento: la trasmissione di software o di tecnologia effettuata mediante mezzi elettronici, telefax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo, compresa la messa a disposizione in forma elettronica di tali software e tecnologie al di fuori del territorio nazionale;
i) "fornitore": la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che è legalmente responsabile di un trasferimento;
l) "destinatario": la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che è legalmente responsabile della ricezione di un trasferimento;
m) "autorizzazione al trasferimento intracomunitario": la licenza, rilasciata da un'autorità nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 2009/43/CE, che permette ai fornitori di trasferire materiali d'armamento a un destinatario situato in un altro Stato membro;
n) "autorizzazione all'esportazione": la licenza, rilasciata ai sensi della direttiva 2009/43/CE, a fornire materiali d'armamento a una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato non appartenente all'Unione europea;
o) "attraversamento intracomunitario": il trasporto di materiali d'armamento attraverso uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro di origine e dallo Stato membro di destinazione;
p) "attività di intermediazione": attività poste in essere esclusivamente da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3 della presente legge che:
1) negoziano o organizzano transazioni che possono comportare il trasferimento di beni figuranti nell'elenco comune dei materiali d'armamento da uno Stato membro o da uno Stato terzo verso un qualsiasi altro Stato;
2) acquistano, vendono o dispongono il trasferimento di tali beni in loro possesso da un Stato membro o terzo verso un qualsiasi altro Stato membro o terzo;
q) "delocalizzazione produttiva": il trasferimento da parte di una impresa nazionale di processi produttivi, ovvero di fasi di lavorazione, inerenti materiali d'armamento nel territorio di Paesi terzi.»;
b) all'articolo 1:
1) al comma 1, le parole: «e il transito di materiale di armamento nonché la cessione delle relative licenze di produzione» sono sostituite dalle seguenti: «, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiale di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione dei materiali di armamento, di cui all'articolo 2, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono soggetti a autorizzazioni e controlli dello Stato.»;
3) al comma 4:
3.1) le parole: «e transito» sono sostituite dalle seguenti: « , transito e intermediazione»;
3.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le operazioni di trasferimento intracomunitario sono consentite con le modalità di cui al capo IV, sezione I.»;
4) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono vietati quando sono in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia, con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali di armamento.»;
5) al comma 6:
5.1) all'alinea, le parole: «ed il transito» sono sostituite dalle seguenti: «, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione»;
5.2) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)»;
6) al comma 7, le parole: «ed il transito» sono sostituite dalle seguenti: «, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di mine terrestri anti-persona, di munizioni a grappolo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 giugno 2011, n. 95,»;
7) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. La cessione all'estero delle licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva di materiali di armamento da parte di imprese iscritte al registro di cui all'articolo 3 sono vietate qualora concernenti Stati oggetto di divieto ai sensi del comma 6, in tutti i casi in cui mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei relativi materiali prodotti nello Stato terzo, e inoltre, fatti salvi gli accordi specifici da Stato a Stato, quando hanno a oggetto informazioni classificate.»;
8) al comma 9, lettera b), dopo le parole: «concessioni dirette» sono inserite le seguenti: «e i trasferimenti intracomunitari»;
9) al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o Forze armate o di polizia.»;
10) dopo il comma 11, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«11-bis. Le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto dei principi di cui alle posizioni comuni 2003/468/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2003, e 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008.
11-ter. La presente legge si applica alle esportazioni e ai trasferimenti intracomunitari anche quando realizzati attraverso trasferimenti intangibili.
11-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazioni per la sicurezza, in presenza di informazioni classificate:
a) esprime pareri vincolanti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 9, 10-quater, 10-quinquies e 13;
b) autorizza le operazioni e le attività di cui agli articoli 16 e 21.»;
c) all'articolo 2:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2 è individuato anche con riferimento ai prodotti per la difesa di cui all'allegato alla direttiva 2009/43/CE, e successive modificazioni. L'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento, ove resi necessari da disposizioni comunitarie, sono disposti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, avuto riguardo all'evoluzione della produzione industriale, a quella tecnologica, nonché agli accordi internazionali cui l'Italia aderisce.»;
2) al comma 4:
2.1) alla lettera a), dopo la parola: «esportazione» sono inserite le seguenti: «e dei trasferimenti verso altri Stati dell'Unione europea»;
2.2) alla lettera b), dopo la parola: «esportazione» sono inserite le seguenti: «, trasferimento verso altri Stati dell'Unione europea»;
3) al comma 6, dopo le parole: « e dell'interno, » sono inserite le seguenti: « entro trenta giorni dalla data dell'istanza,»;
d) all'articolo 3, il comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. Il registro nazionale delle imprese è disciplinato dall'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»;
e) all'articolo 4, il comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. Le modalità per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese e il funzionamento della Commissione per la tenuta dello stesso sono disciplinati dagli articoli da 123 a 130 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.»;
f) all'articolo 5:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il Presidente del Consiglio dei Ministri invia al Parlamento una relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto, di autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione generale o in relazione ad esse, fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione.»;
2) al comma 3-bis, dopo le parole: «globale di progetto» sono inserite le seguenti: «e di autorizzazione globale e generale di trasferimento».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 12 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, così recita:
«Art. 12 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009). - 1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalla stessa direttiva e nel rispetto dei principi contenuti nella medesima nonché nelle posizioni comuni 2003/468/PESC del Consiglio e 2008/944/PESC del Consiglio, rispettivamente del 23 giugno 2003 e dell'8 dicembre 2008.
2. La delega di cui al comma 1 deve essere esercitata in conformità ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa, degli affari esteri, della difesa, della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, con le modalità e le procedure di cui all'art. 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96, con particolare riferimento, in ragione della materia trattata, al parere delle competenti Commissioni parlamentari e nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 2 della medesima legge 4 giugno 2010, n. 96, e all'art. 1 della presente legge, prevedendo, ove necessario, semplificazioni di natura organizzativa e amministrativa, nonché ulteriori fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa nel rispetto dei principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.
4. Con uno o più regolamenti si provvede ai fini dell'esecuzione ed attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, con le modalità e le scadenze temporali ivi previste.
5. Gli oneri relativi alle autorizzazioni per le forniture, alle certificazioni e ai controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al presente comma sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Gli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe determinate ai sensi del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che rilasciano le citate autorizzazioni e certificazioni ed effettuano i controlli previsti dal presente articolo.
6. I tempi di rilascio dei pareri tecnici e delle autorizzazioni connessi alle attività di certificazione di cui alla direttiva 2009/43/CE sono disciplinati secondo i principi di semplificazione e trasparenza di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, non potendo, comunque, superare la durata massima di trenta giorni.».
- La direttiva 2009/43/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 10 giugno 2009, n. L 146.
- La direttiva 2010/80/CE è pubblicata nella G.U.U.E 24 novembre 2010, n. L 308.
- Il testo dell'art. 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O. così recita:
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) nella predisposizione dei decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, si tiene conto delle esigenze di coordinamento tra le norme previste nelle direttive medesime e quanto stabilito dalla legislazione vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per la cui revisione è assicurato il coinvolgimento delle parti sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali specifici avvisi comuni e dell'acquisizione, ove richiesto dalla complessità della materia, di un parere delle stesse parti sociali sui relativi schemi di decreto legislativo;
h) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;
i) quando non sono di ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.».
- La legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1990, n. 163.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2005, n. 93 (Nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2005, n. 127.
- La legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105.
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140, S.O.
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146.
- Il regio decreto 6 maggio 1940, n 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149, S.O.
- La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2009, n. 7 (Determinazione dell'ambito dei singoli livelli di segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei criteri d'individuazione delle materie oggetto di classifica nonché dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica. Decreto n. 7/2009) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2009, n. 154.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011 (Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2011, n. 203.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80, S.O.
- Il regolamento (CE) 2913/1992 del Consiglio è pubblicato nella G.U.C.E. 19 ottobre 1992, n. L 302.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2010, n. 242 (Definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
- La legge 29 ottobre 1997, n. 374 (Norme per la messa al bando delle mine antipersona) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1997, n. 256.
- La legge 14 giugno 2011, n. 95 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2011, n. 153.
- La legge 26 marzo 1999, n. 106 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997. Modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374, riguardante la disciplina della messa al bando delle mine antipersona) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 1999, n. 94, S.O.
- Il regolamento (CE) n. 428/2009 è pubblicato nella G.U.U.E. 29 maggio 2009, n. L 134.
- La raccomandazione della Commissione europea dell'11 gennaio 2011, relativa alla certificazione delle imprese operanti nel settore della difesa conformemente all'art. 9 della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno della Comunità di prodotti per la difesa (Testo rilevante ai fini del SEE), è pubblicata nella G.U.U.E. 15 gennaio 2011, n. L 11.

Note all'art. 1:
- Per la legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 1 della citata legge n. 185 del 1990, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 1 (Controllo dello Stato). - 1. L'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiale di armamento nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i principi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
2. L'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione dei materiali di armamento, di cui all'art. 2, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono soggetti a autorizzazioni e controlli dello Stato.
3. Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa.
4. Le operazioni di esportazione, transito e intermediazione sono consentite solo se effettuate con Governi esteri o con imprese autorizzate dal Governo del Paese destinatario. Le operazioni di trasferimento intracomunitario sono consentite con le modalità di cui al capo IV, sezione I.
5. L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono vietati quando sono in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia, con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali di armamento.
6. L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento sono altresì vietati:
a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei Ministri, da adottare previo parere delle Camere;
b) verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell'art. 11 della Costituzione;
c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE) o da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);
d) verso i Paesi i cui Governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa (4);
e) verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del Paese; verso tali Paesi è sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamità naturali.
7. Sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di mine terrestri anti-persona, di munizioni a grappolo di cui all'art. 3, comma 1, della legge 14 giugno 2011, n. 95, di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il divieto si applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle suddette armi nonché a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari.
7-bis. La cessione all'estero delle licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva di materiali di armamento da parte di imprese iscritte al registro di cui all'art. 3 sono vietate qualora concernenti Stati oggetto di divieto ai sensi del comma 6, in tutti i casi in cui mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei relativi materiali prodotti nello Stato terzo, e inoltre, fatti salvi gli accordi specifici da Stato a Stato, quando hanno a oggetto informazioni classificate.
8. Le importazioni definitive o temporanee di materiale di armamento sono vietate, ad eccezione:
a) delle importazioni effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa per la realizzazione dei programmi di armamento ed equipaggiamento delle Forze armate e di polizia, che possono essere consentite direttamente dalle dogane;
b) delle importazioni effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'art. 3, previa autorizzazione di cui all'art. 13;
c) delle importazioni temporanee, effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'art. 3, per la revisione dei materiali d'armamento in precedenza esportati;
d) delle importazioni effettuate dagli enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale, previe le autorizzazioni di polizia previste dall'art. 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
e) delle importazioni temporanee effettuate da imprese straniere per la partecipazione a fiere campionarie, mostre ed attività dimostrative, previa autorizzazione del Ministero dell'interno rilasciata a seguito di nulla osta del Ministero della difesa.
9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:
a) le esportazioni temporanee effettuate direttamente o per conto dell'Amministrazione dello Stato per la realizzazione di propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle Forze armate e di polizia;
b) le esportazioni o concessioni dirette e i trasferimenti intracomunitari da Stato a Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi internazionali;
c) il transito di materiali di armamento e di equipaggiamento per i bisogni di Forze dei Paesi alleati, secondo la definizione della Convenzione sullo statuto delle Forze della NATO, purché non siano invocate a qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e XIV della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico, ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335.
10. Le esportazioni temporanee di cui al comma 9, lettera a), sono comunque vietate verso i Paesi di cui al comma 6 del presente articolo.
11. Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché le armi corte da sparo purché non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o Forze armate o di polizia.
11-bis. Le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto dei principi di cui alle posizioni comuni 2003/468/PESC del 23 giugno 2003 e 2008/944/PESC dell'8 dicembre 2008.
11-ter. La presente legge si applica alle esportazioni e ai trasferimenti intracomunitari anche quando realizzati attraverso trasferimenti intangibili.
11-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazioni per la sicurezza, in presenza di informazioni classificate:
a) esprime pareri vincolanti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 9, 10-quater, 10-quinquies e 13;
b) autorizza le operazioni e le attività di cui agli articoli 16 e 21.».
- Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 185 del 1990, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 2 (Materiali di armamento). - 1. Ai fini della presente legge, sono materiali di armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche, tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.
2. I materiali di armamento di cui al comma 1 sono classificati nelle seguenti categorie:
a) armi nucleari, biologiche e chimiche;
b) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
c) armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento come specificato nell'elenco di cui al comma 3;
d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;
e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
f) navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
g) aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
h) polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell'art. 1;
i) sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;
l) materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;
m) materiali specifici per l'addestramento militare;
n) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;
o) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare.
3. L'elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2 è individuato anche con riferimento ai prodotti per la difesa di cui all'allegato alla direttiva 2009/43/CE, e successive modificazioni.
L'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento, ove resi necessari da disposizioni comunitarie, sono disposti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, avuto riguardo all'evoluzione della produzione industriale, a quella tecnologica, nonché agli accordi internazionali cui l'Italia aderisce.
4. Ai fini della presente legge sono considerati materiali di armamento:
a) ai soli fini dell'esportazione e dei trasferimenti verso altri Stati dell'Unione europea le parti di ricambio e quei componenti specifici dei materiali di cui al comma 2, identificati nell'elenco di cui al comma 3;
b) limitatamente alle operazioni di esportazione, trasferimento verso altri Stati dell'Unione europea, i disegni, gli schemi ed ogni tipo ulteriore di documentazione e d'informazione necessari alla fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui al comma 2.
5. La presente legge si applica anche alla concessione di licenze per la fabbricazione fuori del territorio nazionale dei materiali di cui al comma 2 e alla lettera a) del comma 4.
6. La prestazione di servizi per l'addestramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero, quando non sia già stata autorizzata contestualmente al trasferimento di materiali di armamento, è soggetta esclusivamente al nulla osta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno, entro trenta giorni dalla data dell'istanza, purché costituisca prosecuzione di un rapporto legittimamente autorizzato.
7. La trasformazione o l'adattamento di mezzi e materiali per uso civile forniti dal nostro Paese o di proprietà del committente, sia in Italia sia all'estero, che comportino, per l'intervento di imprese italiane, variazioni operative a fini bellici del mezzo o del materiale, sono autorizzati secondo le disposizioni della presente legge.».
- Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 185 del 1990, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 3 (Registro nazionale delle imprese). - 1. Il registro nazionale delle imprese è disciplinato dall'art. 44 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni ad iniziare trattative contrattuali e ad effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito di materiale di armamento.
3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma secondo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermi restando i requisiti indicati all'art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
4. Le domande di iscrizione al registro nazionale, corredate della documentazione necessaria a comprovare l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo le modalità che saranno prescritte con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, devono essere presentate dalle imprese che vi abbiano interesse purché in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
a) per le imprese individuali e per le società di persone, la cittadinanza italiana dell'imprenditore o del legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei suddetti, purché cittadini di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria;
b) per le società di capitali, purché legalmente costituite in Italia ed ivi esercitanti attività concernenti materiali soggetti al controllo della presente legge, la residenza in Italia dei soggetti titolari dei poteri di rappresentanza ai fini della presente legge, purché cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria.
5. Possono essere altresì iscritti al registro nazionale i consorzi di imprese costituiti con la partecipazione di una o più imprese iscritte al registro nazionale purché nessuna delle imprese partecipanti versi nelle condizioni ostative di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12, semprechè il legale rappresentante del consorzio abbia i requisiti soggettivi di cui al comma 4, lettera b).
6. Sono inoltre iscritti d'ufficio al registro nazionale i consorzi industriali promossi a seguito di specifiche intese intergovernative o comunque autorizzati dai competenti organi dello Stato italiano.
7. Gli iscritti al registro nazionale devono comunicare al Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b), e al comma 5, il trasferimento della sede, la istituzione di nuove sedi, la trasformazione o l'estinzione dell'impresa.
8. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese dichiarate fallite.
9. Si applicano le norme di sospensione, decadenza e non iscrivibilità stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché dall'art. 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
10. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui rappresentanti indicati al comma 4, lettere a) e b), siano stati definitivamente riconosciuti come appartenuti o appartenenti ad associazioni segrete ai sensi dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, o siano state condannate ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché della presente legge.
11. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui legali rappresentanti siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di commercio illegale di materiali di armamento.
12. Non sono iscrivibili o, se iscritte, sono sospese dalla iscrizione le imprese che, in violazione del divieto di cui all'art. 22, assumano con le funzioni ivi elencate, ex dipendenti delle amministrazioni dello Stato prima di tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo.
13. Il verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti commi 8, 9, 10 e 11 determina la sospensione o la cancellazione dal registro nazionale, disposta con decreto del Ministro della difesa, da comunicare al Ministeri di cui al comma 1.
14. Qualora venga rimosso l'impedimento alla iscrizione l'impresa potrà ottenere l'iscrizione stessa o, se cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale.
15. In pendenza dell'accertamento definitivo degli impedimenti di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12 l'impresa o il consorzio potranno esercitare le normali attività nei limiti delle autorizzazioni concesse e in corso di validità, ad eccezione di quelle oggetto di contestazione.
Ad essi non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni.».
- Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 185 del 1990, come modificato dal presente decreto, così recita:
Art. 4 (Iscrizione al registro nazionale delle imprese). - 1. Le modalità per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese e il funzionamento della Commissione per la tenuta dello stesso sono disciplinati dagli articoli da 123 a 130 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. Per la tenuta del registro nazionale di cui all'art. 3 è costituita presso il Ministero della difesa una commissione presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, e composta da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero delle finanze, del Ministero della difesa, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero.
3. Spetta alla commissione:
a) deliberare sulla base dei requisiti di cui al comma 4 dell'art. 3 in merito alla iscrizione o reiscrizione al registro;
b) provvedere alla revisione triennale del registro;
c) fare rapporto all'autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle sanzioni per illeciti relativi al registro;
d) formulare un parere al Ministro per la cancellazione e la sospensione dal registro.
4. Il funzionamento della commissione è disciplinato con decreto del Ministro della difesa, emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Agli oneri relativi al funzionamento della commissione si provvede a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della difesa.».
- Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 185 del 1990, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 5 (Relazione al Parlamento). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invia al Parlamento una relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto, di autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione generale o in relazione ad esse, fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione.
2. I Ministri degli affari esteri, dell'interno della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1.
3. La relazione di cui al comma 1 dovrà contenere indicazioni analitiche - per tipi, quantità e valori monetari - degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge. La relazione dovrà contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonché l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale di cui all'art. 3. La relazione dovrà contenere infine l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonché le autorizzazioni concesse dai Paesi partner relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto.
3-bis. I titolari di licenza globale di progettoe di autorizzazione globale e generale di trasferimento forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione analitica sulle attività espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le operazioni effettuate. Tale documentazione è parte integrante della relazione di cui al comma 1.».