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DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2012, n. 113

Attuazione della direttiva 2009/38/CE riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. (12G0131)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/06/2018)
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Testo in vigore dal:  7-6-2018
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Art. 2

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
((a) stabilimento, l'unità produttiva o la nave;
b) impresa di dimensioni comunitarie, un'impresa che impiega almeno 1.000 lavoratori negli Stati membri e almeno 150 lavoratori per Stato membro in almeno due Stati membri ovvero un'impresa marittima che impiega almeno 1000 lavoratori marittimi su navi battenti bandiere comunitarie e che impiega almeno 150 lavoratori marittimi su almeno due navi battenti bandiera comunitaria;))

c) gruppo di imprese, un gruppo costituito da una impresa controllante e dalle imprese da questa controllate;
((d) gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, un gruppo di imprese, anche marittime, che soddisfa le condizioni seguenti:
1) il gruppo impiega almeno 1000 lavoratori negli Stati membri o impiega almeno 1000 lavoratori marittimi su navi battenti bandiere comunitarie;
2) almeno due imprese del gruppo si trovano in Stati membri diversi;
3) almeno un'impresa del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori in uno Stato membro e almeno un'altra impresa del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori in un altro Stato membro ovvero, nel caso di imprese marittime, almeno un'impresa marittima del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori marittimi su navi battenti una bandiera comunitaria e almeno un'altra impresa marittima del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori su navi battenti un'altra bandiera comunitaria;))

e) rappresentanti dei lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori ai sensi delle leggi e degli accordi collettivi vigenti;
f) direzione centrale, la direzione centrale dell'impresa di dimensioni comunitarie o, nel caso di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, dell'impresa controllante o il dirigente cui, in entrambi i casi, siano state delegate, a norma dell'articolo 4, le relative attribuzioni e competenze;
g) informazione, la trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori per consentire a questi ultimi di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla. L'informazione avviene nei tempi, secondo modalità e con un contenuto appropriati che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di procedere a una valutazione approfondita dell'eventuale impatto e di preparare, se del caso, la consultazione con l'organo competente dell'impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie;
h) consultazione, l'instaurazione di un dialogo e lo scambio di opinioni tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione centrale o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato, nei tempi, secondo modalità e con contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, di esprimere, entro un termine ragionevole, un parere in merito alle misure proposte alle quali la consultazione si riferisce, ferme restando le responsabilità della direzione, che può essere tenuto in considerazione all'interno dell'impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie;
i) comitato aziendale europeo, il comitato istituito conformemente all'articolo 1, comma 2, all'articolo 9, comma 2, lettera b), e comma 6, o alle disposizioni dell'articolo 16, e costituito da dipendenti dall'impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), onde attuare l'informazione e la consultazione dei lavoratori;
l) delegazione speciale di negoziazione, la delegazione istituita conformemente all'articolo 6, per negoziare con la direzione centrale l'istituzione di un Cae ovvero di una procedura per l'informazione e consultazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 1, comma 2.
2. Ai fini del presente decreto, le soglie minime prescritte per il computo dei dipendenti si basano sul numero medio ponderato mensile di lavoratori impiegati negli ultimi due anni. I lavoratori a tempo parziale sono computati proporzionalmente all'attività svolta ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100. Sono esclusi dal computo i lavoratori in prova e a domicilio.