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DECRETO LEGISLATIVO 28 maggio 2012, n. 70

Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata. (12G0091)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/2012
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Testo in vigore dal:  1-6-2012

Art. 80

Norme integrative e di coordinamento
1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 dell'articolo 55 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico";
b) al comma 1 dell'articolo 60 la parola: "abbonato" è sostituita dalla seguente: "contraente";
c) al comma 1 dell'articolo 82 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico";
d) al comma 3) dell'articolo 87 le parole: "denuncia di inizio attività", sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio attività";
e) al comma 1 dell'articolo 87-bis le parole: "denuncia di inizio attività", sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio attività";
f) al comma 2 dell'articolo 90 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico";
g) ai commi 2 e 4 dell'articolo 94 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico";
h) al comma 6 dell'articolo 95 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico;
i) al comma 2 dell'articolo 96 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico";
l) al comma 4 dell'articolo 99 le parole: "denuncia di inizio attività", sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio attività";
m) al comma 3 dell'articolo 101 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico";
n) al comma 5 dell'articolo 130 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico";
o) al comma 3 dell'articolo 162 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico";
p) al comma 1 dell'articolo 163 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico";
q) al comma 1 dell'articolo 166 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico";
r) al comma 2 dell'articolo 170 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico";
s) ai commi 5 e 7, dell'articolo 176, le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico";
t) al comma 1 dell'articolo 178 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico";
u) al comma 3 dell'articolo 185 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico";
v) al comma 1 dell'articolo 207 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico";
z) al comma 2 dell'articolo 208 le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico";
aa) alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 220, le parole: "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico";
bb) la rubrica del Modello B dell'allegato n. 13 è sostituita dalla seguente: "segnalazione certificata di inizio attività".
Note all'art. 80:
Il testo dell'articolo 55, comma 6, del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, così recita:
"6. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Codice, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, previa consultazione ai sensi dell'articolo 11, sono disciplinati gli obblighi e le modalità di comunicazione al Ministero, da parte delle imprese, delle attivazioni in materia di portabilità del numero di cui all'articolo 80.".
Il testo dell'articolo 60, comma 1, del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 60. Controllo delle spese.
1. Le imprese designate ai sensi dell'articolo 58, nel fornire le prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, definiscono le condizioni e modalità di fornitura in modo tale che il contraente non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto.".
Il testo dell'articolo 82, comma 1, del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 82. Servizi obbligatori supplementari.
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo e comunicazioni, sentita la Conferenza Unificata, possono essere resi accessibili al pubblico servizi supplementari rispetto ai servizi compresi negli obblighi di servizio universale definiti dalla Sezione I del presente Capo; in tal caso, tuttavia, non può essere prescritto un sistema di ripartizione dei costi o di indennizzo che preveda la partecipazione di specifiche imprese.".
Il testo dell'articolo 87, comma 3, del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 87. Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici.
(Omissis).
3. L'istanza, conforme al modello A dell'allegato n. 13, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate.
In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13.".
Il testo dell'articolo 87-bis, comma 1, del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 87-bis. Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti.
1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87 nonché di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13.
Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia è priva di effetti.".
Il testo dell'articolo 90, comma 2, del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 90. Pubblica utilità - Espropriazione.
(Omissis).
2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ove concorrano motivi di pubblico interesse.".
Il testo dell'articolo 94, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 94. Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei concessionari.
(Omissis).
2. La servitù è imposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
(Omissis).
4. Il Ministro dello sviluppo economico emana il decreto d'imposizione della servitù, determinando le modalità di esercizio, dopo essersi accertato del pagamento o del deposito dell'indennità. Il decreto viene notificato alle parti interessate.".
Il testo dell'articolo 95, comma 6, del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 95. Impianti e condutture di energia elettrica - Interferenze.
(Omissis).
6. Le determinazioni su quanto previsto nei commi 3, 4 e 5 possono essere delegate ad organi periferici con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni.".
Il testo dell'articolo 96, comma 2, del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 96. Prestazioni obbligatorie.
(Omissis).
2. Le prestazioni previste al comma 1 sono individuate in un apposito repertorio nel quale vengono stabiliti le modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse e gli obblighi specifici degli operatori. Il ristoro dei costi sostenuti dagli operatori e le modalità di pagamento sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, in forma di canone annuo determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente. La determinazione dei suddetti costi non potrà in nessun caso comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del listino di cui al comma 4. Il repertorio è approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del Codice.".
Il testo dell'articolo 99, comma 4, del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 99. Installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato.
(Omissis).
4. Il soggetto interessato presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di installare o esercire una rete di comunicazione elettronica ad uso privato. La dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività. Il soggetto interessato è abilitato ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di conferimento di diritto d'uso di frequenze.".
Il testo dell'articolo 101, comma 3, del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 101. Traffico ammesso.
1. Il titolare di autorizzazione generale ad uso privato può utilizzare le reti di comunicazione elettronica soltanto per trasmissioni riguardanti attività di pertinenza propria, con divieto di effettuare traffico per conto terzi.
2. Nei casi di calamità naturali o in situazioni di pubblica emergenza, a seguito delle quali risultino interrotte le normali comunicazioni, il Ministero può affidare, per la durata dell'emergenza, a titolari di autorizzazione generale ad uso privato, lo svolgimento di traffico di servizio del Ministero stesso, o comunque inerente alle operazioni di soccorso ed alle comunicazioni sullo stato e sulla ricerca di persone e di cose.
3. Le norme particolari per lo svolgimento dei servizi, di cui al comma 2, sono emanate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni.".
Il testo dell'articolo 130, comma 5, del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 130. Oggetto.
(Omissis).
5. L'impiego di standard diversi dal TETRA con l'individuazione delle necessarie frequenze è disciplinato da apposito regolamento, emanato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.".
Il testo dell'articolo 162, comma 3, del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 162. Obbligo del titolo di abilitazione - Esenzioni.
(Omissis).
3. Il Ministro dello sviluppo economico ha facoltà di estendere, con proprio decreto, le disposizioni di cui al comma 2 ad altri servizi o stazioni riceventi, ricetrasmittenti o trasmittenti, per le quali, a causa delle loro caratteristiche tecniche o di impiego, non sia ritenuta necessaria una particolare qualificazione dell'operatore, ovvero quando la necessaria qualificazione sia stata accertata dall'Amministrazione dello Stato dalla quale il servizio o la stazione dipendono.".
Il testo dell'articolo 163, comma 1, del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 163. Titoli di abilitazione.
1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dello sviluppo economico sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti:
a) le classi ed i tipi dei titoli di abilitazione;
b) le modalità di espletamento dei servizi;
c) gli esami per il conseguimento dei titoli;
d) l'ammissione agli esami;
e) le prove d'esame;
f) la costituzione delle commissioni esaminatrici;
g) la revoca, la sospensione e la decadenza dei titoli di abilitazione.".
Il testo dell'articolo 166, comma 1, del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 166. Norme tecniche radionavali.
1. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare, a bordo delle navi nazionali, le stazioni e gli apparati radioelettrici sia obbligatori, per effetto delle disposizioni sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare o di altre disposizioni, sia facoltativi.".
Il testo dell'articolo 170, comma 2, del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 170. Corrispondenza pubblica.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, stabilisce i requisiti tecnici per l'organizzazione e l'espletamento del servizio.".
Il testo dell'articolo 176, commi 5 e 7, del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 176. Collaudi e ispezioni.
(Omissis).
5. Il Ministro dello sviluppo economico ha facoltà, con proprio decreto motivato, di esonerare dall'obbligo del collaudo e della ispezione ordinaria categorie di navi per le quali non sia fatto obbligo della installazione radioelettrica da norme internazionali.
(Omissis).
7. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente, può affidare i compiti d'ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, con eccezione delle navi da carico.".
Il testo dell'articolo 178, comma 1, del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 178. Spese per i collaudi e le ispezioni.
1. Per i collaudi e le ispezioni di cui all'articolo 176, sono dovuti al Ministero, da parte dell'armatore o della società che gestisce il servizio, il rimborso delle spese e le quote di surrogazione del personale, stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le prestazioni rese ad Enti diversi e privati.".
Il testo dell'articolo 185, comma 3, del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 185. Contributi.
(Omissis).
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono modificate, all'occorrenza, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.".
Il testo dell'articolo 207, comma 1, del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 207. Autorizzazione all'impianto ed all'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili.
1. Le norme per il rilascio delle autorizzazioni all'impianto ed all'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.".
Il testo dell'articolo 208, comma 2, del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 208. Limitazioni legali.
(Omissis).
2. Le limitazioni sono imposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, prima dell'inizio del funzionamento delle stazioni.".
Il testo dell'articolo 208, comma 2, del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 220. Disposizioni finali.
(Omissis).
2. Le disposizioni degli allegati, nel rispetto delle attribuzioni del Ministero e dell'Autorità, delle disposizioni di cui al Codice e di quelle assunte in sede comunitaria, sono modificate, all'occorrenza:
a) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, gli allegati numero 1, ad eccezione della condizione n. 11 della parte A, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26;
b) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, la condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1, nonché l'allegato n. 9;
c) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli allegati numeri 10 e 25;
d) con deliberazione dell'Autorità, sentito il Ministero, l'allegato n. 11;
e) con deliberazione dell'Autorità, gli allegati numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 8.".