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DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2011, n. 93

Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonchè abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. (11G0136)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/06/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  26-12-2021
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Art. 43

Ulteriori compiti e poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
1. Ferme restando le competenze attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della normativa vigente, l'Autorità medesima svolge altresì i compiti e le funzioni indicati ai commi successivi.
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas garantisce:
a) l'applicazione effettiva, da parte degli esercenti i servizi, delle misure di tutela dei consumatori, incluse quelle indicate all'Allegato I delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE;
b) l'accesso ai dati del consumo dei clienti, la messa a disposizione di un formato armonizzato facilmente comprensibile per i dati relativi ai consumi e il rapido accesso di tutti i clienti ai dati di cui al paragrafo 1, lettera h), dell'Allegato I delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE;
((
c) garantisce che i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione e, se necessario, i proprietari dei rispettivi sistemi, nonché qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale o altro partecipante al mercato dell'energia, ottemperino agli obblighi che ad essi incombono ai sensi del presente decreto e della legislazione nazionale vigente, dei regolamenti (UE) 2019/943 e 2009/715, dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE) 2019/943, nonché di tutte le altre disposizioni di diritto dell'Unione europea, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonché in forza delle decisioni dell'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (ACER);
))
3. individua l'inadempimento, da parte dei centri di coordinamento regionali, dei rispettivi obblighi, adottando decisioni vincolanti per gli stessi; se le autorità di regolazione non sono in grado di raggiungere un accordo entro un termine di quattro mesi dall'inizio delle consultazioni con le altre autorità, al fine di individuare congiuntamente l'inadempimento, la questione è deferita all'ACER per la decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942;
4. controlla l'esecuzione dei compiti di coordinamento e ne riferisce annualmente all'ACER, conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) 2019/943;
5. può richiedere, anche come iniziativa autonoma, informazioni ai centri di coordinamento regionali;
c-decies) monitora e valuta le prestazioni dei Gestori dei sistemi di trasmissione e dei Gestori dei sistemi di distribuzione in relazione allo sviluppo di una rete intelligente funzionale all'integrazione di energia da fonti rinnovabili per il perseguimento degli obiettivi definiti nel PNIEC, sulla base di una serie limitata di indicatori e pubblica ogni due anni una relazione nazionale che contenga raccomandazioni;
c-undecies) monitora l'eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo dell'autoconsumo di energia elettrica e alle comunità energetiche dei cittadini;
c-duodecies) assicura che ai gestori dei sistemi e agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati per migliorare l'efficienza energetica delle prestazioni del sistema e promuovere l'integrazione del mercato.»
c-terdecies) pubblica e aggiorna con continuità le previsioni di fabbisogno di medio e lungo termine relative alle tariffe applicate agli utenti di energia elettrica e gas, con particolare riguardo agli oneri di rete e di dispacciamento.
((4-bis. Nelle ipotesi in cui la legge prevede un potere dell'ARERA di verificare le tariffe ovvero le metodologie di calcolo delle tariffe richieste dal gestore della distribuzione ovvero dal gestore della rete di trasmissione nazionale, la medesima Autorità può fissare, in caso di ritardo, tariffe o metodologie provvisorie, pubblicandole sul proprio sito web e prevedendo misure compensatorie nell'ipotesi in cui le tariffe ovvero le metodologie definitivamente stabilite dal gestore della distribuzione o della trasmissione si discostino da quelle stabilite in via provvisoria.))
6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas trasmette alle Autorità di regolazione competenti degli Stati membri dell'Unione europea, all'ACER e alla Commissione europea la relazione annuale di cui all'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481. Nella relazione annuale medesima, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, oltre a descrivere le iniziative assunte e i risultati conseguiti in ordine ai propri compiti, fornisce un'analisi dei programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione e di trasporto sotto il profilo della loro conformità di sviluppo della rete a livello comunitario di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009. Tale analisi può includere raccomandazioni per la modifica dei predetti piani di investimento.
7. All'attuazione del presente articolo l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.