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DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2011, n. 93

Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonchè abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. (11G0136)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/06/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  26-12-2021
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Art. 37

Promozione della cooperazione regionale
1. Al fine di promuovere gli scambi transfrontalieri e assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti di energia elettrica e lo sviluppo sostenibile nonché di conseguire prezzi competitivi, Terna in qualità di gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed il Gestore dei mercati energetici Spa in qualità di gestore del mercato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 marzo 1999, n. 79, operano con i rispettivi gestori dei Paesi membri, assicurando il coordinamento delle proprie azioni, informando preventivamente il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Terna e Gestore dei mercati energetici Spa redigono congiuntamente un rapporto, con cadenza semestrale, con cui informano il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas sulle iniziative assunte in materia e sullo stato dei relativi progetti.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ciascuno secondo le proprie competenze, in coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari, adottano le misure necessarie affinchè il gestore della rete di trasmissione nazionale e il gestore del mercato operino una gestione efficiente delle piattaforme di contrattazione, una gestione efficace di eventuali criticità, e assicurino l'interoperabilità, la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi interconnessi.
((
2-bis. Nell'ambito del rafforzamento della cooperazione regionale, il Gestore della rete di trasmissione assicura la cooperazione con i Centri di coordinamento regionali, tenendo conto delle raccomandazioni di questi ultimi, e partecipa alla predisposizione delle valutazioni di adeguatezza a livello europeo e nazionale ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) 943/2019.
))
3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico individua le modalità e le condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per mezzo della rete di trasmissione nazionale, tenendo conto degli indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico in relazione agli impegni sull'utilizzo della capacità di transito di energia elettrica derivanti da atti e da accordi internazionali nonché da progetti comuni definiti con altri Stati non appartenenti all'Unione europea.
4. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas adotta le disposizioni necessarie all'attuazione di quanto previsto al comma 3 concludendo, ove possibile, i necessari accordi con le competenti autorità di regolazione degli Stati confinanti e garantendo il rispetto delle norme comunitarie in materia.