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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 2011, n. 65

Regolamento recante riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. (11G0102)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/05/2011
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Testo in vigore dal:  25-5-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 4, 14 e 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare, gli articoli 13 e 14;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare, gli articoli 7 e 21, comma 2;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2010;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 2011;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
1. In attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'obbligo per le Amministrazioni pubbliche di istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli Organismi indipendenti di valutazione della performance in luogo dei Servizi di controllo interno, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e al fine di introdurre ulteriori misure di razionalizzazione e di coordinamento nell'ambito dell'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
1) il comma l è sostituito dal seguente:
«1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto del Ministro e di raccordo fra questi e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 4 e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Essi collaborano alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione e alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi costi benefici, alla congruenza fra obiettivi e risultati, alla qualità e all'impatto della regolamentazione.»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Sono uffici di diretta collaborazione:
a) la segreteria del Ministro;
b) l'Ufficio di Gabinetto;
c) l'Ufficio legislativo;
d) l'Ufficio del Consigliere diplomatico;
e) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro per lo svolgimento delle funzioni d'indirizzo politico-amministrativo e per la cura dei rapporti con le strutture degli Stati maggiori, del Segretariato generale della difesa e degli enti e organismi del Ministero; assiste il Ministro nelle relazioni con gli organi costituzionali e nelle altre attività istituzionali di interesse del dicastero; coordina le attività degli uffici di diretta collaborazione, dai quali è informato e aggiornato sulle questioni di maggiore rilevanza, al fine di assicurare l'unitarietà dell'attività di supporto al vertice politico; assolve ai compiti di supporto al Ministro per l'esercizio di tutte le funzioni attribuitegli dalla legge; d'intesa con i responsabili, definisce, ad eccezione degli uffici di cui ai commi 7 e 8, l'organizzazione interna degli uffici di diretta collaborazione e assegna ad essi il relativo personale; esercita le funzioni di comandante di corpo per il personale militare impiegato presso l'Ufficio di Gabinetto, nonché per il personale militare impiegato presso gli altri uffici di diretta collaborazione, salvo quelli diretti, anche a tale fine, da ufficiali delle Forze armate in servizio permanente.»;
4) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il Ministro può nominare un Consigliere giuridico con funzioni di collaborazione, consulenza e assistenza nell'esercizio delle sue funzioni e iniziative in ambito giuridico e normativo adottate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nei rapporti istituzionali. Il Consigliere giuridico è scelto fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, nonché fra docenti universitari e avvocati, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della produzione normativa. Se nominato, il Consigliere giuridico, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale dell'Ufficio legislativo, d'intesa con il capo dell'Ufficio e risponde direttamente al Ministro.»;
5) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il Ministro può nominare un Consigliere militare con funzioni di collaborazione, consulenza e assistenza nell'esercizio delle sue funzioni e iniziative nelle materie di interesse militare.
In particolare la consulenza si esplica per l'elaborazione delle direttive in materia di politica militare e per le connesse determinazioni di competenza dell'organo politico anche per quanto riguarda le conseguenze sulla pianificazione finanziaria. Nella sua opera si raccorda per ogni necessità con lo Stato maggiore della difesa e con gli altri competenti uffici dell'Amministrazione della difesa. Il Consigliere militare è scelto fra gli ufficiali generali o ammiragli in possesso di specifiche esperienze e preparazione nel settore. Può essere, altresì, nominato tra dirigenti della pubblica amministrazione, ovvero esperti in possesso di adeguate capacità, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate nel settore della difesa. Se nominato, il Consigliere militare, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale dell'Ufficio di Gabinetto, d'intesa con il Capo di Gabinetto, e risponde direttamente al Ministro.»;
6) al comma 8, le parole: «per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati» sono sostituite dalle seguenti: «per lo svolgimento delle funzioni ad essi delegate»;
b) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15.
Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

1. La segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione.
La segreteria del Ministro è diretta dal Capo della segreteria, che coadiuva e assiste il Ministro nello svolgimento delle attività istituzionali e adempie, su suo mandato, a compiti specifici. Fa, altresì, parte della segreteria del Ministro il segretario particolare che cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro e svolge i compiti attribuitigli dal Ministro relativamente al suo incarico istituzionale.
2. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 14, comma 3; cura, altresì, l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato delegati; supporta il Ministro nello svolgimento dell'attività politico-parlamentare; predispone le risposte agli atti parlamentari di indirizzo e controllo riguardanti il Ministero, non riferiti ad atti normativi, verificando il seguito dato agli stessi; in materia di politica militare svolge attività di supporto tecnico per le determinazioni e l'elaborazione delle direttive e delle decisioni del Ministro, anche con riguardo agli effetti finanziari, alla rilevazione delle problematiche da affrontare, alla verifica degli effetti delle determinazioni assunte, nonché alla promozione di iniziative scientifiche e culturali di settore, in raccordo con i competenti uffici dell'amministrazione della difesa; cura le attività di rappresentanza e quelle di cerimoniale del Ministro; cura le attività concernenti gli atti di indirizzo, coordinamento e controllo nei settori dell'informazione e della comunicazione mediatica; cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; programma e coordina, a livello nazionale e internazionale, iniziative editoriali di informazione istituzionale e altre attività di pubblica informazione e comunicazione dell'amministrazione della difesa, anche in collaborazione con gli organi di pubblica informazione centrali e periferici costituiti presso gli Stati maggiori della difesa e presso il Segretariato generale; predispone il materiale per gli interventi del Ministro. Con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, sono nominati un Vice capo di Gabinetto civile, scelto nell'ambito dei dirigenti del ruolo dei dirigenti del Ministero e incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e due o più Vice capi di Gabinetto militari, uno dei quali con funzioni vicarie, scelti tra i generali e ammiragli in servizio permanente. L'Ufficio di Gabinetto è articolato in distinte aree organizzative, che possono essere affidate alla direzione o al coordinamento dei Vice capi di Gabinetto. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto operano, altresì, gli ufficiali aiutanti di campo, di bandiera e di volo del Ministro che rispondono direttamente a quest'ultimo.
3. L'Ufficio legislativo cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici del Ministero, garantendo la qualità del linguaggio normativo, la fattibilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione normativa, nonché l'analisi dell'impatto della regolamentazione.
Esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli d'iniziativa parlamentare; segue l'andamento dei lavori parlamentari e assicura il raccordo permanente con l'attività normativa delle Camere e con le altre attività parlamentari a questa connesse; cura, nell'ambito delle proprie competenze, i rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea, i rapporti con gli organi costituzionali, nonché le autorità indipendenti. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario, costituzionale, nonché agli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro, ferme restando le attuali competenze in materia di contenzioso degli uffici del Ministero.
Predispone le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo politico riguardanti il Ministero riferiti ad atti normativi e verifica il seguito dato agli stessi; svolge attività di consulenza giuridica, oltre che per il Ministro e per i Sottosegretari, anche nei confronti degli uffici dell'organizzazione centrale del Ministero. Il Capo dell'Ufficio opera in raccordo con il Consigliere giuridico del Ministro, se nominato.
4. L'Ufficio del Consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le strutture del Ministero, le attività di supporto al Ministro per i rapporti internazionali e comunitari.
5. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato, dirette dal Capo-segreteria, si occupano della corrispondenza del Sottosegretario, curano i rapporti dello stesso con altri soggetti pubblici e privati e assistono il Sottosegretario nello svolgimento di ogni altro compito a questi affidato in ragione del suo incarico istituzionale. Nell'ambito delle segreterie operano, alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato, anche il Segretario particolare e l'ufficiale aiutante di campo, di bandiera o di volo e, se nominato, il consigliere per gli affari delegati.»;
c) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16.
Responsabili degli uffici di diretta collaborazione

1. Il Capo di Gabinetto è ufficiale in servizio permanente, nominato dal Ministro tra gli ufficiali generali o ammiragli delle Forze armate.
2. Il Capo dell'Ufficio legislativo è nominato fra i dirigenti del ruolo dei dirigenti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero, dal Ministro, tra gli ufficiali generali o ammiragli in servizio permanente delle Forze armate.
3. Il Consigliere diplomatico è nominato dal Ministro in ragione della comprovata esperienza professionale nella carriera diplomatica, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.
4. Il Capo della segreteria e il Segretario particolare del Ministro, nonché i capi delle segreterie, i segretari particolari e i consiglieri per gli affari delegati dei Sottosegretari di Stato, sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro o con i Sottosegretari interessati. Il Capo della segreteria e il Segretario particolare del Ministro sono nominati dal Ministro. I capi delle segreterie, i segretari particolari e i consiglieri per gli affari delegati dei Sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Ministro, su designazione dei Sottosegretari interessati.
5. Il Capo di Gabinetto e il Capo dell'Ufficio legislativo, se militare, al termine del mandato governativo, restano in carica per l'ulteriore periodo di tre mesi, ferma restando la possibilità di revoca anticipata o di conferma. Per il restante personale, fatte comunque salve le possibilità di revoca anticipata o di conferma, la durata degli incarichi è disciplinata dall'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in quanto applicabile.
6. Gli incarichi di responsabilità degli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, sono incompatibili con qualsiasi attività professionale e con altri incarichi di direzione di uffici. Dello svolgimento di altri incarichi o di attività professionali a carattere non continuativo è informato il Ministro che ne valuta la compatibilità con le funzioni svolte.»;
d) all'articolo 17:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b), c) e d), è stabilito complessivamente in 153 unità. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione i dipendenti dell'amministrazione della difesa, ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite del 10 per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per specifiche aree di attività e per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «un numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non superiore a dieci» sono sostituite dalle seguenti: «un numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non generale non superiore a dieci, con funzioni di direzione delle strutture in cui si articolano gli uffici di diretta collaborazione»;
3) al comma 3, le parole: «sono assegnati 12» sono sostituite dalle seguenti: «sono assegnati dodici»;
4) al comma 4:
4.1) le parole: «dal Capo dell'Ufficio per la politica militare,» sono soppresse;
4.2) le parole: «la posizione del Portavoce e del Consigliere giuridico» sono sostituite dalle seguenti: «la posizione del Portavoce, del Consigliere giuridico e del Consigliere militare»;
e) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18.
Personale delle segreterie dei Sottosegretari di Stato

1. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 17, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, compreso il segretario particolare, il consigliere per gli affari delegati, se nominato, e l'ufficiale aiutante di campo, di bandiera o di volo, scelte tra i dipendenti dell'amministrazione della difesa o di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 1 e 2.»;
f) all'articolo 19:
1) al comma 3, le parole: «Al Capo dell'Ufficio per la politica militare, al Consigliere diplomatico, al Capo dell'Ufficio legislativo, se militare, a tre Vice capo di Gabinetto, al Consigliere giuridico» sono sostituite dalle seguenti: «Al Capo dell'Ufficio legislativo, se militare, al Consigliere militare, al Consigliere diplomatico, al Consigliere giuridico, a tre Vice capo di Gabinetto»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Al Capo della segreteria e al Segretario particolare del Ministro, nonché ai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, o, in alternativa, ai segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, qualora nominati fra estranei alle pubbliche amministrazioni, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di ufficio dirigenziale non generale del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.»;
3) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Ai dirigenti di cui all'articolo 17, comma 2, assegnati agli uffici di diretta collaborazione per lo svolgimento di funzioni di livello dirigenziale non generale, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.»;
4) al comma 11, le parole: «degli istituti retributivi finalizzati alla incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva, per la qualità della prestazione individuale di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto Ministeri»;
5) il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Il personale beneficiario della indennità di cui al comma 11 è determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 14, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il personale appartenente alle Forze armate, l'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;
g) all'articolo 20:
1) al comma 1, dopo le parole: «Gli uffici di diretta collaborazione del Ministro», sono inserite le seguenti: «e l'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 21»;
2) al comma 2, alla lettera a), dopo le parole: «al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2», sono aggiunte le seguenti: «, nonché all'Organismo e all'ufficio di supporto di cui all'articolo 21»;
3) al comma 3, le parole: «può delegare i relativi adempimenti» sono sostituite dalle seguenti: «può delegare gli adempimenti relativi alla gestione di cui al comma 1»;
h) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21.
Organismo indipendente di valutazione
della performance

1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominato Organismo, svolge, in posizione di autonomia operativa e valutativa, i compiti e le funzioni indicati dai commi 2, 4 e 5, del medesimo articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, nonché quelli di cui agli articoli 1, commi 1, lettera d), e 2, lettera a), e 8, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999 e successive modificazioni. L'organismo svolge le sopra indicate attribuzioni anche nei riguardi di enti e organismi vigilati dal Ministero della difesa non dotati di struttura di misurazione della performance.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può accedere agli atti e ai documenti concernenti le attività ministeriali di interesse e può richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni all'uopo necessarie. Sugli esiti delle proprie attività l'Organismo riferisce secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009.
3. L'Organismo è costituito da un collegio di tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, ovvero da un organo monocratico.
I componenti dell'Organismo, ivi incluso il presidente, sono nominati dal Ministro della difesa per l'espletamento di un incarico triennale, rinnovabile una sola volta, secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 14, commi 3 e 8, del decreto legislativo n. 150 del 2009.
4. Il Presidente dell'organo collegiale, ovvero l'unico componente dell'Organismo, è un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, ovvero un dirigente civile del ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione della difesa, incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero un estraneo all'amministrazione, esperto in materia di pianificazione e programmazione strategica.
5. In caso di Organismo collegiale, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, al fine di elevare i livelli di autonomia e imparzialità di giudizio, l'incarico di componente il collegio è conferito a personale estraneo all'amministrazione, con comprovata esperienza nei campi della pianificazione, programmazione strategica e misurazione della performance ovvero a personale di pari estrazione professionale appartenente all'amministrazione.
6. È istituito un Ufficio di supporto, quale struttura tecnica permanente, competente a perfezionare le attività istruttorie e quelle propedeutiche all'espletamento delle funzioni di cui al comma 1. L'ufficio si articola in due reparti, dei quali l'uno sovrintende alle attività connesse con le funzioni di valutazione e di misurazione della performance, di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009, e l'altro a quelle connesse con il controllo strategico, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. L'organizzazione interna dell'Ufficio e dei reparti è definita con determinazione del Presidente dell'organo collegiale, ovvero dell'unico componente dell' Organismo.
7. Il responsabile dell'Ufficio di cui al comma 6 è nominato con decreto del Ministro, su designazione del Presidente dell'organo collegiale, ovvero dell'unico componente dell'Organismo, fra i generali di brigata o colonnelli o gradi corrispondenti delle Forze armate o i dirigenti civili di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero appartenenti al contingente di cui al comma 8, in possesso di specifiche professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della performance.
8. All'ufficio di cui al comma 6 è assegnato un contingente di personale non superiore a quattordici unità, nel quale sono compresi due dirigenti civili di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa e due ufficiali in servizio permanente, con il grado di generale di brigata o colonnello o gradi corrispondenti delle Forze armate. Le assegnazioni e gli avvicendamenti di personale sono disposti, previo parere del Presidente dell'organo collegiale ovvero dell'unico componente dell'Organismo, fra coloro che sono in possesso di specifiche professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.
9. Ai componenti dell'Organismo, nonché al personale dell'ufficio di supporto di cui al comma 8 si applicano i trattamenti economici previsti per il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione.
10. Al Presidente dell'organo collegiale ovvero all'unico componente dell'Organismo, di cui al comma 4, spetta il medesimo trattamento economico previsto per gli incarichi di cui all'articolo 19, comma 3.
11. Ai componenti dell'Organismo collegiale, di cui al comma 3, spetta un compenso determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 10.
12. Ai colonnelli e generali di brigata e gradi corrispondenti delle Forze armate facenti parte del contingente di cui al comma 8, compreso il responsabile dell'ufficio di supporto, è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 19, comma 9.
13. Ai dirigenti civili facenti parte del contingente di cui al comma 8, per lo svolgimento di funzioni di livello dirigenziale non generale, è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 19, comma 8.
14. Al restante personale non dirigenziale militare e civile appartenente al contingente di cui al comma 8, in funzione delle aree funzionali di appartenenza o dei gradi rivestiti, è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 19, comma 11.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

La Russa, Ministro della difesa

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2011

Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 398

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di leggi modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 14, 17, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 14 (Uffici di diretta collaborazione). - 1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto del Ministro e di raccordo fra questi e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 4 e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Essi collaborano alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione e alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi costi benefici, alla congruenza fra obiettivi e risultati, alla qualità e all'impatto della regolamentazione.
2. Sono uffici di diretta collaborazione:
a) la segreteria del Ministro;
b) l'Ufficio di Gabinetto;
c) l'Ufficio legislativo;
d) l'Ufficio del Consigliere diplomatico;
e) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro per lo svolgimento delle funzioni d'indirizzo politico-amministrativo e per la cura dei rapporti con le strutture degli Stati maggiori, del Segretariato generale della difesa e degli enti e organismi del Ministero; assiste il Ministro nelle relazioni con gli organi costituzionali e nelle altre attività istituzionali di interesse del dicastero; coordina le attività degli uffici di diretta collaborazione, dai quali è informato e aggiornato sulle questioni di maggiore rilevanza, al fine di assicurare l'unitarietà dell'attività di supporto al vertice politico; assolve ai compiti di supporto al Ministro per l'esercizio di tutte le funzioni attribuitegli dalla legge; d'intesa con i responsabili, definisce, ad eccezione degli uffici di cui ai commi 7 e 8, l'organizzazione interna degli uffici di diretta collaborazione e assegna ad essi il relativo personale; esercita le funzioni di comandante di corpo per il personale militare impiegato presso l'Ufficio di Gabinetto, nonché per il personale militare impiegato presso gli altri uffici di diretta collaborazione, salvo quelli diretti, anche a tale fine, da ufficiali delle Forze armate in servizio permanente.
4. Il Ministro, allo scopo di essere coadiuvato nei rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi di informazione, può nominare un portavoce, che risponde a lui direttamente; se il portavoce nominato è estraneo alla pubblica amministrazione deve essere iscritto all'albo dei giornalisti.
5. Il Ministro può nominare un Consigliere giuridico con funzioni di collaborazione, consulenza e assistenza nell'esercizio delle sue funzioni e iniziative in ambito giuridico e normativo adottate ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nei rapporti istituzionali. Il Consigliere giuridico è scelto fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, nonché fra docenti universitari e avvocati, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della produzione normativa. Se nominato, il Consigliere giuridico, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale dell'Ufficio legislativo, d'intesa con il capo dell'Ufficio e risponde direttamente al Ministro.
6. Il Ministro può nominare un Consigliere militare con funzioni di collaborazione, consulenza e assistenza nell'esercizio delle sue funzioni e iniziative nelle materie di interesse militare. In particolare la consulenza si esplica per l'elaborazione delle direttive in materia di politica militare e per le connesse determinazioni di competenza dell'organo politico anche per quanto riguarda le conseguenze sulla pianificazione finanziaria. Nella sua opera si raccorda per ogni necessità con lo Stato maggiore della difesa e con gli altri competenti uffici dell'Amministrazione della difesa. Il Consigliere militare è scelto fra gli ufficiali generali o ammiragli in possesso di specifiche esperienze e preparazione nel settore. Può essere, altresì, nominato tra dirigenti della pubblica amministrazione, ovvero esperti in possesso di adeguate capacità, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate nel settore della difesa. Se nominato, il Consigliere militare, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale dell'Ufficio di Gabinetto, d'intesa con il Capo di Gabinetto, e risponde direttamente al Ministro.
7. La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro.
8. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione; per lo svolgimento delle funzioni ad essi delegate dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo e dell'Ufficio del Consigliere diplomatico.».
«Art. 17 (Personale addetto agli uffici di diretta collaborazione). - 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, di cui all'art. 14, comma 2, lettere a), b), c) e d), è stabilito complessivamente in 153 unità. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione i dipendenti dell'amministrazione della difesa, ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite del 10 per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per specifiche aree di attività e per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per il personale estraneo all'Amministrazione della difesa, l'assegnazione o il rapporto di collaborazione cessa al termine del mandato governativo del Ministro, ferma restando la possibilità di revoca anticipata.
Nell'ambito del contingente stabilito dal comma 1, è individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non generale non superiore a dieci, con funzioni di direzione delle strutture in cui si articolano gli uffici di diretta collaborazione e un incarico di livello dirigenziale generale con funzioni di consulenza, studio e ricerca.
3. Gli incarichi di cui al comma 2 concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'Amministrazione a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, sono attribuiti, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, se di livello dirigenziale non generale sono conferiti dal Ministro, su proposta dei titolari degli uffici di cui all'art. 14; nell'ambito del medesimo contingente di cui al comma 1, sono assegnati dodici colonnelli o generali di brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente.
4. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Consigliere diplomatico, dal Capo della segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonché la posizione del Portavoce, del Consigliere giuridico e del Consigliere militare si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1; i predetti soggetti, se dirigenti del ruolo dei dirigenti, sono incaricati ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
«Art. 19 (Trattamento economico). - 1. Ai responsabili degli uffici di cui all'art. 14, comma 2, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il trattamento economico complessivo del Capo di Gabinetto è articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'art. 19 comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero; tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.
3. Al Capo dell'Ufficio legislativo, se militare, al Consigliere militare, al Consigliere diplomatico, al Consigliere giuridico, a tre Vice capo di Gabinetto, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero; per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.
4. Al Capo della segreteria e al Segretario particolare del Ministro, nonché ai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, o, in alternativa, ai segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, qualora nominati fra estranei alle pubbliche amministrazioni, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di ufficio dirigenziale non generale del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.
5. Al Portavoce del Ministro, ove nominato, estraneo alla pubblica amministrazione, è corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo non superiore a quello fondamentale e accessorio previsto dal Contratto collettivo nazionale per i giornalisti con qualifica di redattore capo, mentre, se appartenente alla pubblica amministrazione, è attribuita l'indennità prevista dall'art. 7, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150; tali trattamenti non possono essere superiori a quelli riconosciuti al personale di cui al comma 3.
6. Ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante rispettivamente ai dirigenti generali con funzioni di coordinamento di altri dirigenti generali, ai dirigenti di uffici dirigenziali generali e ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali.
7. Per il personale appartenente alle Forze armate, i trattamenti di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 sono determinati, fermi restando i limiti ivi indicati, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
8. Ai dirigenti di cui all'art. 17, comma 2, assegnati agli uffici di diretta collaborazione per lo svolgimento di funzioni di livello dirigenziale non generale, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.
9. Ai colonnelli e generali di brigata e gradi corrispondenti di cui all'art. 17, comma 3, assegnati agli uffici di diretta collaborazione è corrisposto un emolumento accessorio determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in un importo non superiore al trattamento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia del ruolo dei dirigenti ai sensi del comma 8.
10. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'atto del conferimento dell'incarico. Al trattamento economico del personale di cui al presente comma si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio preordinati allo scopo nello stato di previsione del Ministero della difesa.
11. Al personale non dirigenziale di cui agli articoli 17, comma 1 e 18, comma 1, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, e delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva, per il personale civile, dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva, per la qualità detta prestazione individuale di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto Ministeri.
12. Il personale beneficiario della indennità di cui al comma 11 è determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'art. 14, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il personale appartenente alle Forze armate, l'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
«Art. 20 (Modalità della gestione). - 1. Gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'art. 21 costituiscono, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico centro di responsabilità.
2. Al Capo di Gabinetto è attribuita la gestione degli stanziamenti di bilancio:
a) per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'art. 14, comma 2, nonché all'Organismo e all'ufficio di supporto di cui all'art. 21;
b) per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato;
c) per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici.
3. Il Capo di Gabinetto può delegare gli adempimenti relativi alla gestione di cui al comma 1 a uno o più dirigenti assegnati all'ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la gestione unificata delle spese di carattere strumentale.
4. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione di cui al presente capo provvedono gli Stati maggiori delle Forze armate, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, la competente Direzione generale del personale civile del Ministero, mediante l'assegnazione delle necessarie unità di personale civile e militare.».