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DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2011, n. 199

Disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei, a norma dell'articolo 5, commi 1, lettera b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (11G0240)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/12/2011
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vigente al 20/05/2024
Testo in vigore dal:  10-12-2011

Art. 8

Piano di rientro
1. Il piano di rientro, articolato per obiettivi annuali, è redatto secondo i seguenti criteri:
a) individuazione e quantificazione della massa passiva alla data della dichiarazione di dissesto, inserendo d'ufficio i debiti e le spese, per capitale e accessori, ivi compresi i debiti rinvenenti da procedure esecutive in corso al momento della dichiarazione. I debiti inseriti nella massa passiva non producono interessi, né sono soggetti a rivalutazione monetaria fino alla chiusura del piano di rientro, nei limiti di quanto stabilito per i crediti muniti di privilegio dal codice civile. Per la redazione o l'aggiornamento del piano di rientro nella fase di commissariamento, disciplinata dagli articoli da 10 a 19, vale quanto previsto dall'articolo 17, comma 3;
b) interventi volti alla riduzione dei costi del personale dell'ateneo ed, in particolare:
1) impegno a non indire nuove procedure concorsuali e a non assumere nuovo personale con oneri a carico del proprio bilancio;
2) adozione di ogni iniziativa volta a ridurre le spese di personale non docente, anche attraverso forme di mobilità coattiva;
3) valutazione annuale, in base al grado di raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano, circa l'opportunità di corrispondere la retribuzione di risultato ai dirigenti e i compensi incentivanti la produttività e l'efficienza dei servizi al restante personale. Nell'eventuale fase di commissariamento, prevista dagli articoli da 10 a 19, tale valutazione è di competenza dell'organo commissariale;
4) impegno a non distribuire alcun importo premiale a valere sul fondo previsto dall'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, fino al ripristino dell'equilibrio nella situazione economico-patrimoniale dell'ateneo;
5) revisione e razionalizzazione dell'offerta formativa e delle sedi universitarie decentrate, anche attraverso processi di mobilità sia dei professori e ricercatori, sia del personale tecnico amministrativo, da attuarsi con le modalità di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
6) razionalizzazione degli insegnamenti previsti nell'offerta formativa dell'ateneo con pieno utilizzo del personale docente in servizio e senza oneri aggiuntivi rispetto al normale trattamento stipendiale limitando, altresì, l'attribuzione di contratti d'insegnamento retribuiti a personale non appartenente ai ruoli dell'ateneo ai soli casi essenziali al regolare svolgimento delle attività didattiche;
c) quantificazione delle entrate patrimoniali e dei proventi economici che possono finanziare il piano di rientro, ivi comprese le liquidazioni di beni valutati a valori di mercato come risultanti da stima attestata da perizia giurata o effettuata dalla competente Agenzia del territorio;
d) in relazione alla gravità della situazione di dissesto l'adozione delle seguenti misure straordinarie:
1) impegno a non attivare nuovi corsi di laurea e di laurea magistrale, nuove scuole di specializzazione, nuovi dipartimenti;
2) impegno a non contrarre nuovi mutui a carico del proprio bilancio o prestiti e a non sottoscrivere prodotti a finanza derivata nell'ambito di operazioni di ristrutturazione del debito;
3) adozione delle eventuali ulteriori forme di ristrutturazione del debito, ivi compresi interventi strutturali e rinegoziazioni di mutui a tassi agevolati precedentemente stipulati con gli Istituti di credito;
4) riduzione di compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità ai componenti del consiglio di amministrazione e degli organi collegiali comunque denominati, esclusi gli organi di controllo e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in misura non inferiore al 10 per cento;
e) previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'attività formativa e di ricerca;
f) indicazione dei tempi previsti per la realizzazione del piano di rientro, con dettagliata illustrazione delle attività da intraprendere anno per anno e degli obiettivi annuali da raggiungere, analiticamente definiti ed illustrati con quantificazione dell'impatto rispetto agli equilibri di bilancio.
2. Il piano di rientro da attuarsi, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite massimo di cinque anni, è deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico per gli aspetti di sua competenza.
3. Il Piano di rientro è trasmesso entro dieci giorni dalla sua approvazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze i quali, verificata la fattibilità e l'appropriatezza delle scelte effettuate, entro trenta giorni dal ricevimento ne dispongono l'approvazione, che è comunicata all'Università a cura del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. Unitamente alla relazione annuale sulla gestione, ovvero, nel periodo transitorio di cui all'articolo 20, anche in assenza della stessa e in occasione dell'approvazione del conto consuntivo, il consiglio di amministrazione redige una relazione annuale sull'attuazione del piano di rientro, contenente l'illustrazione delle attività effettuate e del grado di raggiungimento degli obiettivi che trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'approvazione.
5. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in sede di determinazione annuale del fabbisogno finanziario di ciascun ateneo statale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tiene conto anche degli obiettivi annuali stabiliti dal Piano di rientro, nonché del conseguimento degli stessi, sulla base del controllo previsto all'articolo 9.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 5, e dell'articolo 9 della citata legge n. 240 del 2010:
«5. In attuazione dei procedimenti di federazione o di fusione di cui al presente articolo, il progetto di cui al comma 3 dispone, altresì, in merito a eventuali procedure di mobilità dei professori e dei ricercatori, nonché del personale tecnico-amministrativo. In particolare, per i professori e i ricercatori, l'eventuale trasferimento avviene previo espletamento di apposite procedure di mobilità ad istanza degli interessati. In caso di esito negativo delle predette procedure, il Ministro può provvedere, con proprio decreto, al trasferimento del personale interessato disponendo, altresì, in ordine alla concessione agli interessati di incentivi finanziari a carico del fondo di finanziamento ordinario, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.».
«Art. 9 (Fondo per la premialità). - 1. È istituito un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo, della presente legge. Ulteriori somme possono essere attribuite a ciascuna università con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR. Il Fondo può essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati. In tal caso, le università possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati, nei limiti delle risorse del Fondo non derivanti da finanziamenti pubblici.».
- Il testo dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recita:
«3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.».
- Per il testo dell'articolo 5, comma 4, della citata legge n. 240 del 2010, si veda nelle note alle premesse.
- Il comma 9, dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ( Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) recita:
«9. Per il triennio 2010-2012 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all' articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».