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DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/2023)
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Testo in vigore dal:  12-9-2014
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Art. 5

Definizione della transazione elementare
1. Ogni atto gestionale genera una transazione elementare.
2. Ad ogni transazione elementare è attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il piano dei conti integrato.
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 2
((...))
, organizzano il proprio sistema informativo-contabile in modo tale da non consentire
((l'accertamento, la riscossione o il versamento di entrate e l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento di spese,))
in assenza di una codifica completa che ne permetta l'identificazione.
((
3-bis. Negli ordinativi di incasso e di pagamento la codifica della transazione elementare è inserita nei campi liberi a disposizione dell'ente, non gestiti dal tesoriere.
))