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DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 2011, n. 68

Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonchè di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. (11G0112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/05/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
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Testo in vigore dal:  27-5-2011

Art. 24

Sistema finanziario delle città metropolitane
1. In attuazione dell'articolo 15 della citata legge n. 42 del 2009, alle città metropolitane sono attribuiti, a partire dalla data di insediamento dei rispettivi organi, il sistema finanziario e il patrimonio delle province soppresse a norma dell'articolo 23, comma 8, della medesima legge.
2. Sono attribuite alle città metropolitane, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, le seguenti fonti di entrata:
a) una compartecipazione al gettito dell'IRPEF prodotto sul territorio della città metropolitana;
b) una compartecipazione alla tassa automobilistica regionale, stabilita dalla regione secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2;
c) l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, conformemente a quanto previsto dall'articolo 17;
d) l'IPT, conformemente a quanto previsto dall'articolo 17;
e) i tributi di cui all'articolo 20.
3. Le fonti di entrata di cui al comma 2 finanziano:
a) le funzioni fondamentali della città metropolitana già attribuite alla provincia;
b) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
c) la strutturazione di sistemi di coordinati di gestione dei servizi pubblici;
d) la promozione ed il coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
e) le altre funzioni delle città metropolitane.
4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, è altresì attribuita alle città metropolitane la facoltà di istituire un'addizionale sui diritti di imbarco portuali ed aeroportuali;
5. La regione può attribuire alla città metropolitana la facoltà di istituire l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili solo ove l'abbia soppressa ai sensi dell'articolo 8.
6. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, è disciplinata l'imposta di scopo delle città metropolitane, individuando i particolari scopi istituzionali in relazione ai quali la predetta imposta può essere istituita e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011.
7. Con la legge di stabilità, ovvero con disegno di legge ad essa collegato, può essere adeguata l'autonomia di entrata delle città metropolitane, in misura corrispondente alla complessità delle funzioni attribuite, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
8. In caso di trasferimento di funzioni da altri enti territoriali in base alla normativa vigente è conferita alle città metropolitane, in attuazione dell'articolo 15 della citata legge n. 42 del 2009, una corrispondente maggiore autonomia di entrata con conseguente definanziamento degli enti territoriali le cui funzioni sono state trasferite.
9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui sono attribuite a ciascuna città metropolitana le proprie fonti di entrata assicura l'armonizzazione di tali fonti di entrata con il sistema perequativo e con il fondo di riequilibrio.
10. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 24:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 15, della citata legge 5 maggio 2009, n. 42:
«Art. 15 (Finanziamento delle città metropolitane). - 1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all' art. 2 e in coerenza con i principi di cui agli articoli 11, 12 e 13, è assicurato il finanziamento delle funzioni delle città metropolitane mediante l'attribuzione ad esse dell'autonomia impositiva corrispondente alle funzioni esercitate dagli altri enti territoriali e il contestuale definanziamento nei confronti degli enti locali le cui funzioni sono trasferite, anche attraverso l'attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni.
Il medesimo decreto legislativo assegna alle città metropolitane tributi ed entrate propri, anche diversi da quelli assegnati ai comuni, nonché disciplina la facoltà delle città metropolitane di applicare tributi in relazione al finanziamento delle spese riconducibili all'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall' art. 12, comma 1, lettera d).».
- Il testo dell'art. 23, comma 8, della citata legge n.42 del 2009, è il seguente:
«8. La provincia di riferimento cessa di esistere e sono soppressi tutti i relativi organi a decorrere dalla data di insediamento degli organi della città metropolitana, individuati dalla legge di cui al comma 1, che provvede altresì a disciplinare il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni trasferite e a dare attuazione alle nuove perimetrazioni stabilite ai sensi del presente articolo. Lo statuto definitivo della città metropolitana è adottato dai competenti organi entro sei mesi dalla data del loro insediamento in base alla legge di cui al comma 1.».
- Per il testo vigente dell'art. 17, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'art. 6 del citato decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 si vedano le note all'art.
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