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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59

Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/5/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  8-5-2010

Art. 54

(Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive
modificazioni, recante ordinamento della professione
di giornalista)
1. All'articolo 26, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo le parole: " la loro residenza" sono inserite le seguenti: "o il loro domicilio professionale,".
2. All'articolo 27, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo le parole: "la residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale".
3. All'articolo 29, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";
b) al secondo comma, le parole da: "entro" a: "iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.";
4. Dopo l'articolo 31 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 31-bis
(Iscrizione dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
nel registro dei praticanti e nell'elenco
dei pubblicisti)
1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente, agli articoli 33 e 35.".
5. All'articolo 37 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo la parola: "residenza", ovunque ricorra, sono inserite le seguenti: "o domicilio professionale".
6. L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".".
Note all'art. 54:
- Il testo degli articoli 26, 27 e 29 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1963, n. 49, così come modificata dal presente decreto, così recitano:
«Art. 26 (Albo: istituzione). - Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale è istituito l'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza o il loro domicilio professionale nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio.
L'albo è ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altra dei pubblicisti.
I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti nell'albo di Roma.».
«Art. 27 (Albo: contenuto). - L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza o il domicilio professionale e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L'albo e compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.
L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.
A ciascun iscritto nell'albo è rilasciata la tessera.».
«Art. 29. (Iscrizione nell'elenco dei professionisti). - Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti: l'età non inferiore agli anni 21, l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno diciotto mesi, il possesso dei requisiti di cui all'art. 31, e l'esito favorevole della prova di idoneità professionale di cui all'art. 32.
Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.
La iscrizione è deliberata dal competente Consiglio regionale o interregionale. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'art. 45 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE».