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DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2010, n. 161

Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. (10G0185)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/10/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2016)
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Testo in vigore dal:  16-10-2010

Art. 7

Trasferimento delle persone condannate
1. La persona condannata che si trova nel territorio dello Stato, anche se detenuta, è trasferita nello Stato di esecuzione entro trenta giorni dalla data in cui la decisione definitiva di detto Stato sul riconoscimento della sentenza di condanna è comunicata al Ministero della giustizia, che provvede a informarne l'autorità giudiziaria che ha disposto la trasmissione e il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno. Il Ministero della giustizia e l'autorità competente dello Stato di esecuzione possono concordare il trasferimento in un termine più breve.
2. Se il trasferimento nel termine di cui al comma 1 è reso impossibile da circostanze impreviste, il Ministero della giustizia ne informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di esecuzione e il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno, concordando una nuova data per il trasferimento. In tale caso, il trasferimento avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.
3. Salvo il caso di evasione della persona condannata, non si procede all'esecuzione in Italia dopo che questa ha avuto inizio nello Stato di esecuzione.
4. Se, successivamente al trasferimento, lo Stato di esecuzione chiede che la persona trasferita sia perseguita, condannata o altrimenti privata della libertà personale per un reato commesso anteriormente al suo trasferimento diverso da quello per cui la stessa è stata trasferita, sulla richiesta provvede la corte di appello del distretto dell'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 4. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato di esecuzione contenga le informazioni di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 22 aprile 2005, n. 69. Il consenso è dato quando il reato per il quale è richiesto permette il trasferimento ai sensi dell'articolo 10. La corte nega il consenso quando ricorre uno dei motivi di rifiuto di cui all'articolo 13.
5. Se ai fini del trasferimento verso lo Stato di esecuzione è necessario che la persona condannata transiti sul territorio di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 16 della decisione quadro, la richiesta di transito è formulata dal Ministero della giustizia.
Note all'art. 7:
- L'articolo 26, comma 3, della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI de Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2005, n. 98, così recita:
«3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato membro di emissione richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, provvede la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato d'arresto. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorre uno dei casi di cui all'articolo 18.».