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DECRETO LEGISLATIVO 2 agosto 2010, n. 153

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana concernenti il trasferimento di funzioni in materia di grandi derivazioni di acque pubbliche. (10G0175)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/09/2010
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Testo in vigore dal:  28-9-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. All'articolo 3, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, e successive modifiche ed integrazioni, è soppressa la lettera h).
2. I canoni concessori relativi alle grandi derivazioni di acque pubbliche, in atto riscossi dallo Stato, spettano alla Regione siciliana a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Visto, il Guardasigilli, Alfano

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1946, n. 133 (edizione speciale).
- La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 1950, n. 260.
- L'art. 43 dello Statuto della Regione siciliana prevede che una commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla regione, nonché le norme per l'attuazione del presente statuto.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n.878, come modificato dal presente decreto:
«Art. 3. - Sono considerate grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale ai sensi dell'art. 14, lettere g) ed i), dello statuto:
a) costruzione, manutenzione e riparazione di strade statali;
b) le nuove costruzioni ferroviarie ad eccezione delle linee metropolitane;
c) le opere concernenti i porti di prima categoria e quelli di seconda categoria, prima classe;
d) le opere concernenti gli aeroporti ad eccezione degli eliporti, aerodromi e approdi turistici;
e) le opere di ricostruzione e riparazione di danni bellici;
f) le opere dipendenti da calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi;
g) le linee elettriche di trasporto con tensione superiore ai 150.000 volts, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;
h) (soppressa);
i) le costruzioni di edifici per servizi statali, nonché gli edifici destinati a sedi giudiziarie la cui costruzione sia assunta dallo Stato a proprio carico;
l) gli interventi relativi ad opere idrauliche ad eccezione di quelle di quarta e quinta categoria;
m) tutte le altre opere che lo Stato, d'intesa con la regione, riconoscerà di prevalente interesse nazionale.
Alla classificazione e declassificazione delle strade statali in Sicilia provvedono i competenti organi statali d'intesa con la regione siciliana; competono agli organi regionali le funzioni amministrative relative alla classificazione delle strade non statali .
Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico nazionale, fermo restando quanto previsto al primo comma, lettera g), le linee elettriche con tensione pari o inferiore a 150.000 volts facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale sono autorizzate dalla Regione, d'intesa con le competenti amministrazioni statali.».