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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59

Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/5/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  14-9-2012
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Art. 69

(Vendite presso il domicilio dei consumatori)
1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a
((segnalazione certificata di inizio di attività))
da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica,intende avviare l'attività,ai sensi dell' 7 agosto 1990, n. 241.
2. Al comma 3, dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: "comunicazione " è sostituita dalle seguenti: "
((segnalazione certificata di inizio di attività))
".
3. Il comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente: "4. Il soggetto di cui al comma 1 che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività dì incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attività e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per l'esercizio dell'attività di vendita.".
5. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 17 agosto 2005, n. 173, per conto di imprese esercenti tale attività non è soggetta alla dichiarazione di cui al comma 1, ma esclusivamente all'espletamento degli adempimenti previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
((
5-bis. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio di cui al comma 5 è considerata abituale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 17 agosto 2005, n. 173, se nell'anno solare per la stessa è percepito un reddito superiore a cinquemila euro ed è estranea al rapporto di agenzia di cui all'articolo 74 fintanto che l'incaricato operi, in assenza di esclusiva di zona e vincoli di durata della prestazione, a fronte della semplice autorizzazione scritta di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 17 agosto 2005, n. 173, e senza aver assunto contrattualmente nei confronti dell'impresa affidante alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale.
))