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DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66

Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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vigente al 23/04/2024
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Testo in vigore dal:  28-8-2022
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Art. 631

Successione e corrispondenza dei gradi dei militari di truppa
1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei militari di truppa sono così determinate in ordine crescente:
a) caporale: comune di 1^ classe per la Marina militare; aviere scelto per l'Aeronautica militare;
b) caporal maggiore:
((comune scelto))
per la Marina militare; primo aviere per l'Aeronautica militare.
2. Il militare di truppa senza alcun grado è:
a) il soldato per l'Esercito italiano;
b) il comune di 2^ classe per la Marina militare;
c) l'aviere per l'Aeronautica militare;
d) l'allievo carabiniere e l'allievo finanziere;
e) l'allievo delle scuole militari, navale e aeronautica;
f) l'allievo maresciallo in ferma;
g) l'allievo ufficiale in ferma prefissata;
h) l'allievo ufficiale delle accademie.