stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66

Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/2024)
nascondi
vigente al 17/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  9-10-2010

Art. 359

Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati
1. Ai sensi dell'articolo 184, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale, individuati con decreto del Ministero della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove sono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro della salute. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali sono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni e ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale.
2. Ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera b), numero 3, del decreto n. 152 del 2006, non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta di detto decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria, i materiali esplosivi in disuso.
Note all'art. 359:
- Il testo degli articoli 184, comma 5-bis e 185, comma 1, lettera b), numero 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88, è il seguente:
«5-bis. I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del presente decreto con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2008. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale.».
«Art. 185 (Limiti al campo di applicazione). - 1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
a ) (omissis).
b ) in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria:
1) (omissis).
2) (omissis).
3) i materiali esplosivi in disuso; ».