stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66

Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
nascondi
vigente al 25/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  9-10-2010

Art. 1446

Atto di conferimento
1. Le ricompense al valore di Forza armata sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.
2. Le ricompense al merito di Forza armata sono concesse dal Ministro della difesa.
3. È concessa, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la medaglia al merito di marina, quando è destinata a premiare attività o azioni compiute da personale appartenente alla gente di mare.
4. È concessa dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la medaglia al merito aeronautico, quando è destinata a premiare attività o azioni interessanti l'aviazione civile.