stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2009, n. 213

Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. (10G0013)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2022)
nascondi
Testo in vigore dal:  16-2-2010

Art. 14

Riorganizzazione delle sedi degli enti di ricerca
1. Le misure di razionalizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, si applicano agli enti di ricerca vigilati dal Ministero che, entro il 31 dicembre 2010, con le modalità ivi previste, predispongono un piano volto alla razionalizzazione della localizzazione degli uffici, anche tra diversi enti, nonché alla realizzazione di economie di spesa.
Note all'art. 14:
- L'art. 12 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 recita:
«Art. 12 - 1. Gli enti pubblici ai quali si applica il presente decreto predispongono, entro l'anno 2000 e, successivamente, con cadenza biennale, entro un termine da fissarsi con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, un piano volto a razionalizzare la allocazione degli uffici in immobili acquisiti in proprietà o in locazione, anche attraverso l'utilizzo comune di immobili da parte di più enti, soprattutto per quanto attiene alle sedi periferiche, anche all'estero, nonché alla realizzazione di economie di spesa connesse alla acquisizione e gestione in comune, su base convenzionale, di servizi da parte di più enti, ovvero, nel caso di enti svolgenti compiti omogenei, attraverso anche la comune utilizzazione di organi e attività.
2. Il piano di cui al comma 1 è trasmesso, entro trenta giorni, dal presidente dell'ente, previo parere del collegio dei revisori, all'amministrazione o istituzione vigilante ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministero stesso riferisce annualmente al Parlamento sulla attuazione del presente articolo, indicando, sulla base anche di una analisi comparativa delle risultanze dei piani e dei relativi dati di spesa negli ultimi bilanci consuntivi degli enti, criteri di razionalizzazione e contenimento delle spese di allocazione e per servizi suscettibili di conduzione comune.
3. Tenuto conto dei piani di revisione degli enti e della apposita relazione di cui al comma 2:
a) i Ministri vigilanti, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, impartiscono agli enti direttive, anche subordinando l'approvazione del bilancio preventivo o dei piani pluriennali degli enti alla realizzazione o alla programmazione delle riduzioni di spesa di cui al comma 1;
b) i revisori dei conti vigilano sulla adozione delle misure indicate.
4. Nei confronti degli enti di cui al comma 1 che non abbiano predisposto, nei termini stabiliti, il piano di revisione per l'utilizzo degli immobili, i Ministri vigilanti adottano, ovvero propongono al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica una riduzione, sino al venti per cento, dei contributi ordinari previsti nel bilancio preventivo dello Stato.»