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DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2009, n. 213

Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. (10G0013)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2022)
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Testo in vigore dal:  29-9-2020
aggiornamenti all'articolo

Art. 11

Comitati di selezione dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca di designazione governativa
1. Ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa, con decreto del Ministro è nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale ed internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero. Il comitato di selezione agisce nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, è supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. Il personale del Ministero non può, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
2. Il comitato di selezione fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e, per ciascuna posizione ed ove possibile in ragione del numero dei candidati, propone al Ministro:
a) cinque nominativi per la carica di presidente;
b) tre nominativi per la carica di consigliere.
2-bis. I nominativi proposti ai sensi del comma 2 possono essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta.
3. Nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, due componenti, incluso il presidente, sono individuati dal Ministro. Il terzo consigliere è scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti.
4. Nei consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, tre componenti e tra questi il presidente, sono individuati dal Ministro. Gli altri due componenti sono scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti, fatto salvo quanto specificamente disposto all'articolo 9.
5. I decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione sono comunicati al Parlamento.
(1)(4)
((7))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, ha disposto (con l'art. 22, comma 4) che "In via di prima applicazione del presente articolo, per le nomine di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, come modificato dal presente articolo, successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura ivi prevista viene seguita con la nomina di un nuovo comitato di selezione".
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 100, comma 2) che "I mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione dell'Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT, il cui consiglio è validamente insediato con la nomina della maggioranza dei membri previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020 sono prorogati, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo. Nel medesimo periodo sono altresì sospese le procedure di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213".
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AGGIORNAMENTO (7)

L'aggiornamento in calce, disposto dall'art. 1, comma 3 del D.L. 30 luglio 2020, n. 83, è stato eliminato; tale aggiornamento ha perso efficacia per effetto della modifica dell'Allegato 1 del D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ad opera della L. 25 settembre 2020, n. 124, di conversione del suddetto D.L.