stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 1 dicembre 2009, n. 178

Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (09G0190)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal:  30-6-2022
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

Il Presidente
1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, ed è scelto tra i magistrati amministrativi, ordinari e contabili, tra gli avvocati dello Stato o tra professori universitari ordinari, tra alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione o tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione o ricerca, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca.
2. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti.
3. Il Presidente è vertice dell'istituzione, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato di gestione. È responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell'attività di formazione, d'intesa con il Segretario Generale e sentito il Comitato Scientifico di cui al comma 4, mediante la progettazione, la programmazione e la realizzazione di attività di partenariato con Università e Istituti di alta formazione nazionali e internazionali. Il Presidente, sentito il Segretario Generale, nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi, secondo le norme in vigore. Il Presidente nomina i docenti della Scuola, esercita tutte le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo e dal regolamento e redige il programma triennale e il programma annuale della Scuola d'intesa con il Segretario Generale, sentito il Comitato Scientifico.
4. Il Presidente si avvale di un Comitato scientifico consultivo, da lui presieduto, composto da rappresentanti di altre Scuole nazionali ed internazionali, pubbliche e private; da studiosi di chiara fama; da alti dirigenti delle amministrazioni pubbliche e disciplinato con delibera del Comitato di gestione. Il Comitato scientifico consultivo è nominato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, su proposta del Presidente della Scuola. Il Comitato scientifico consultivo svolge funzioni consultive nelle materie che il Presidente intende sottoporre alla sua attenzione e favorisce il raccordo tra le attività formative della Scuola e di altri istituti di alta formazione nazionali ed internazionali. La partecipazione alle riunioni non dà titolo ad emolumenti, compensi ovvero rimborsi di qualsiasi tipo.
((
4-bis. Il Presidente nomina un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni delegategli dal Presidente.
4-ter. Il Vicepresidente è scelto tra le medesime categorie di soggetti di cui al comma 1. L'incarico del Vicepresidente cessa con la nomina del nuovo Presidente. Il Vicepresidente può essere confermato per una sola volta. Se dipendente pubblico o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolto a tempo pieno, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non sia a tempo pieno, è svolto conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocamento in una delle predette posizioni
))