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DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 2009, n. 24

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/4/2009
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Testo in vigore dal:  8-4-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2007) ed, in particolare, l'articolo 3, comma 1, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 69, recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti in data 24 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2007, afferente alla designazione dell'ENAC quale organismo responsabile dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2006;
Visto il contratto di programma tra il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, e l'ENAC, sottoscritto il 14 febbraio 2008, ed in particolare gli articoli 8, 10 e 20;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro della giustizia e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le pari opportunità;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1174 del Codice della navigazione, il presente decreto detta la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo, di seguito denominato: «Regolamento».
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (G.U.U.E.).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56, supplemento ordinario:
«1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.».
- Il regolamento (CE) n. 1107/2006 è pubblicato nella G.U.U.E. 26 luglio 2006, n. L 204.
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1942, n. 93, edizione speciale, come modificato dai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2005, n. 131, supplemento ordinario e 15 marzo 2006, n. 151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88.
- La legge 24 novembre1981, n. 689, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177.
- Il decreto-legge dell'8 settembre 2004, n. 237, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 settembre 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 10 novembre 2004.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2003:
«Art. 7 (Riassetto in materia di tutela dei consumatori). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali e articolazione della stessa allo scopo di armonizzarla e riordinarla, nonché di renderla strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di tutela del consumatore previsti in sede internazionale;
b) omogeneizzazione delle procedure relative al diritto di recesso del consumatore nelle diverse tipologie di contratto;
c) conclusione, in materia di contratti a distanza, del regime di vigenza transitoria delle disposizioni più favorevoli per i consumatori, previste dall'art. 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione della direttiva 97/7/CE del 20 maggio 1997, del Parlamento europeo e del Consiglio, e rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite;
d) coordinamento, nelle procedure di composizione extragiudiziale delle controversie, dell'intervento delle associazioni dei consumatori, nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione delle Comunità europee.».
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 69, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2006, n. 54.
- Il regolamento (CE) n. 261/2004 è pubblicato nella G.U.U.E. 17 febbraio 2004, n. L 46.
- Il decreto del Ministro dei trasporti 24 luglio 2007, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2007.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1174 del codice della navigazione:
«Art. 1174 (Carattere patrimoniale della prestazione). - La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse [codice civile nn. 1255, 1256, 1288, 1321, 1322, 1324, 1379, 1384, 1411, 1421, 1457, 1464], anche non patrimoniale, del creditore.».
- Per il regolamento (CE) n. 1107/2006, si veda nelle note alle premesse.