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DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (09G0164)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/11/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/2024)
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vigente al 29/03/2024
  • Articoli
  • TITOLO I

    PRINCIPI GENERALI
  • 1
  • TITOLO II

    MISURAZIONE, VALUTAZIONE
    E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE


    CAPO I

    Disposizioni generali
  • 2
  • 3
  • CAPO II

    Il ciclo di gestione della performance
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • CAPO III

    Trasparenza e rendicontazione della performance
  • 11
  • CAPO IV

    Soggetti del processo di misurazione e valutazione
    della
    performance
  • 12
  • 13
  • 14
  • 14 bis
  • 15
  • 16
  • TITOLO III

    MERITO E PREMI


    CAPO I

    Disposizioni generali
  • 17
  • 18
  • 19
  • 19 bis
  • CAPO II

    Premi
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • CAPO III

    Norme finali, transitorie e abrogazioni
  • 29
  • 30
  • 31
  • TITOLO IV

    NUOVE NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE
    DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE


    CAPO I

    Principi generali
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • CAPO II

    Dirigenza pubblica
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • CAPO III

    Uffici, piante organiche, mobilità e accessi
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • CAPO IV

    Contrattazione collettiva nazionale e integrativa
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • CAPO V

    Sanzioni disciplinari e responsabilità
    dei dipendenti pubblici
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • TITOLO V

    NORME FINALI E TRANSITORIE
  • 74
Testo in vigore dal:  22-6-2017
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

Sistema di misurazione e valutazione della performance
1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano
((e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione,))
il Sistema di misurazione e valutazione della performance.
2. La funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta:
a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo;
((
b) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 8 e 9;
c) dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'amministrazione, partecipando alla valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis.
))
((
2-bis. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, è adottato in coerenza con gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e in esso sono previste, altresì, le procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance e le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.
))
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105.
(8)
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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 19, comma 9) che "Al fine di concentrare l'attività dell'Autorità nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorità in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".