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DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (09G0164)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/11/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/2024)
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vigente al 15/04/2022
  • Articoli
  • TITOLO I

    PRINCIPI GENERALI
  • 1
  • TITOLO II

    MISURAZIONE, VALUTAZIONE
    E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE


    CAPO I

    Disposizioni generali
  • 2
  • 3
  • CAPO II

    Il ciclo di gestione della performance
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • CAPO III

    Trasparenza e rendicontazione della performance
  • 11
  • CAPO IV

    Soggetti del processo di misurazione e valutazione
    della
    performance
  • 12
  • 13
  • 14
  • 14 bis
  • 15
  • 16
  • TITOLO III

    MERITO E PREMI


    CAPO I

    Disposizioni generali
  • 17
  • 18
  • 19
  • 19 bis
  • CAPO II

    Premi
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • CAPO III

    Norme finali, transitorie e abrogazioni
  • 29
  • 30
  • 31
  • TITOLO IV

    NUOVE NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE
    DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE


    CAPO I

    Principi generali
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • CAPO II

    Dirigenza pubblica
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • CAPO III

    Uffici, piante organiche, mobilità e accessi
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • CAPO IV

    Contrattazione collettiva nazionale e integrativa
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • CAPO V

    Sanzioni disciplinari e responsabilità
    dei dipendenti pubblici
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • TITOLO V

    NORME FINALI E TRANSITORIE
  • 74
Testo in vigore dal:  22-6-2017 al: 30-4-2022
aggiornamenti all'articolo

Art. 14-bis

(( (Elenco, durata e requisiti dei componenti degli OIV). ))
((
1. Il Dipartimento della funzione pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalità indicate nel decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014.
2. La nomina dell'organismo indipendente di valutazione è effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, previa procedura selettiva pubblica.
3. La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.
4. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione avviene sulla base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le conoscenze specialistiche, nel rispetto di requisiti generali, di integrità e di competenza individuati ai sensi del comma 1.
5. Con le modalità di cui al comma 1, sono stabiliti gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.
6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione sono nulli in caso di inosservanza delle modalità e dei requisiti stabiliti dall'articolo 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento della funzione pubblica segnala alle amministrazioni interessate l'inosservanza delle predette disposizioni.
))