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DECRETO LEGISLATIVO 20 novembre 2008, n. 188

Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2020)
Testo in vigore dal:  20-3-2016
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Art. 27

Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per la finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici competenti provvedono all'attuazione del decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Gli oneri derivanti dalle ispezioni di cui all'articolo 10, comma 5, sono posti a carico dei soggetti destinatari di tali controlli, mediante tariffe e modalità di versamento stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, con disposizioni regionali. Dette tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.
4. Gli oneri relativi all'istituzione ed al funzionamento del Registro di cui agli articoli 14 e 15, all'espletamento delle attività del Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 19, ivi incluse le attività ispettive, previste dal comma 6, lettera e), del medesimo articolo, e delle attività dell'ISPRA di cui di agli articoli 8, comma 3, e 15, sono a carico dei produttori di pile e accumulatori.
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5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 4, nonché le relative modalità di versamento.
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