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DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2008, n. 35

Coordinamento delle disposizioni in materia di elezioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/3/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
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Testo in vigore dal:  29-2-2024
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111, recante modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario, in particolare l'articolo 7 che conferisce delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il coordinamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario e per l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante norme sull'ordinamento giudiziario e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, recante norme sulla istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto di non aderire alla indicazione di modifica avanzata dalla Commissione giustizia del Senato in ordine all'articolo 3, comma 2, nella parte in cui stabilisce che i magistrati della Direzione nazionale antimafia votano presso uno degli uffici elettorali del distretto della Corte di appello di Roma, indicazione, non condivisa dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati; infatti i magistrati della Direzione nazionale antimafia non svolgono funzioni di legittimità, tanto che, diversamente da quelli esercenti tali funzioni, sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 11-bis del codice di procedura penale e, a norma dell'articolo 23, secondo comma, lettera b), della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 5 della legge 29 marzo 2002, n. 44, possono essere eletti al Consiglio superiore della magistratura nella sola aliquota dei magistrati requirenti di merito; ciò impone, sul piano sistematico, di interpretare l'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 30 luglio 2007, n. 111, nel senso che tale elettorato compete soltanto ai magistrati «in servizio» presso la Corte di cassazione e la Procura generale ove esplicano le proprie funzioni; Ritenuto altresì di non aderire alle indicazioni di modifica avanzate dalla Commissione giustizia del Senato in ordine all'articolo 6, commi 2 e 3, atteso che la durata del termine per proporre reclamo appare comunque sufficiente e non sono contemplate ulteriori forme di impugnazione al di fuori del reclamo e che la norma corrisponde a quella contenuta nel previgente articolo 10, comma 4, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264;
Ritenuto di non aderire alle indicazioni di modifica avanzate dalle Commissioni in ordine all'articolo 3, comma 2, relative alla possibilità per tutti i magistrati fuori ruolo di votare nell'ufficio elettorale del distretto della Corte d'appello di Roma, in quanto per i magistrati fuori ruolo che svolgono incarichi presso il Ministero della giustizia il parere per la valutazione di professionalità è espresso dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 160, mentre per i magistrati fuori ruolo in servizio presso il Consiglio superiore della magistratura, il parere è già espresso dallo stesso organo cui è devoluta la competenza a formulare il giudizio;
Ritenuto di non aderire alle indicazioni di modifica avanzate dalla Commissione della Camera dei deputati in ordine all'articolo 3, comma 1, in ordine alla costituzione di uffici elettorali distaccati anche nelle ipotesi di uffici che nel distretto non superino le 300 unità per evitare la eccessiva frammentazione degli stessi e un appesantimento dell'organizzazione delle attività elettorali;
Ritenuto di accogliere le indicazioni di modifica del testo contenute nei suddetti pareri delle Commissioni parlamentari, ad eccezione di quelle precedentemente esposte;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Epoca delle elezioni e termine per la nomina dei componenti avvocato e professore universitario
1. Ogni quattro anni, nella prima domenica e nel lunedì successivo del mese di aprile, i magistrati ordinari, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari in servizio negli uffici compresi nella circoscrizione di ciascun distretto di Corte di appello e presso la Corte di cassazione procedono alle elezioni dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione. (3)
((4))
2. Qualora nella prima domenica di aprile cada la festività della Pasqua, le elezioni si terranno la domenica ed il lunedì immediatamente successivi.
3. Entro i termini di cui ai commi 1 e 2 vengono nominati i componenti avvocato e professore universitario.

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto (con l'art. 83, comma 19) che "In deroga al disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l'anno 2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedì successivo del mese di ottobre".
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, ha disposto (con l'art. 11, comama 6) che "Per l'anno 2024, le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, sono differite dal mese di aprile al mese di dicembre. Fino all'insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del primo periodo restano in carica i consigli giudiziari e il consiglio direttivo della Corte di cassazione precedenti".