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DECRETO LEGISLATIVO 14 febbraio 2008, n. 33

Modifiche al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, recante attuazione della direttiva 2004/42/CE per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonchè in prodotti per la carrozzeria.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/3/2008
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Testo in vigore dal: 18-3-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  direttiva  2004/42/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  21  aprile  2004,  relativa  alla  limitazione delle
emissioni  di  composti  organici volatili dovute all'uso di solventi
organici  in  talune  pitture  e  vernici  e  in  taluni prodotti per
carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE;
  Vista  la  legge  18  aprile  2005, n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee (Legge comunitaria 2004) ed, in particolare,
l'articolo 1, commi 3 e 5;
  Visto  il  decreto  legislativo  27  marzo  2006,  n.  161, recante
attuazione della direttiva 2004/42/CE;
  Vista  la  decisione  2007/205/CE  della  Commissione, del 22 marzo
2007,  che  istituisce un formato comune per la prima relazione degli
Stati membri riguardante l'attuazione della direttiva 2004/42/CE;
  Visto  il  decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni,  recante norme in materia ambientale ed in particolare
l'articolo 275;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 novembre 2007;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati;
  Considerato   che   le  competenti  Commissioni  del  Senato  della
Repubblica non hanno espresso il parere nei termini prescritti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 febbraio 2008;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e
delle finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 marzo 2006,
n. 161, le parole: "in conformita' al decreto ministeriale 16 gennaio
2004,   n.  44"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "in  conformita'
all'articolo 275 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
  2. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  I soggetti che effettuano i controlli relativi al rispetto del
presente  decreto,  nonche' la Stazione sperimentale per le industrie
degli  oli  e  dei grassi, per i soggetti che versano i contributi di
cui  all'articolo  8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29
ottobre  1999,  n.  540, e, per il tramite delle Camere di commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura, i soggetti che immettono sul
mercato  i prodotti elencati nell'allegato I trasmettono al Ministero
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, entro il 31
marzo  2008  e, successivamente, entro il 1° marzo di ciascun anno, i
dati  e  le  informazioni previsti all'allegato IV, riferiti all'anno
civile precedente.".
  3.  All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006,
n.  161,  dopo  le parole: "il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio" sono inserite le seguenti "e del mare, in qualita' di
autorita'   competente  ai  sensi  dell'articolo  5  della  direttiva
2004/42/CE,".
  4. All'allegato I, paragrafo 1, lettera d), del decreto legislativo
27  marzo  2006, n. 161, le parole: "pellicola opaca" sono sostituite
dalle seguenti: "pellicola coprente".
  5. All'allegato I, paragrafo 1, lettera e), del decreto legislativo
27 marzo 2006, n. 161, le parole: "pellicola trasparente o semiopaca"
sono    sostituite   dalle   seguenti:   "pellicola   trasparente   o
semitrasparente".
  6.  All'allegato  I,  paragrafo  1, lettera f), ed all'allegato II,
tabella 1, lettera f), del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161,
le  parole:  "impregnanti  non  filmogeni  per legno" sono sostituite
dalle  seguenti:  "impregnanti per legno che formano una pellicola di
spessore minimo".
  7. All'allegato I, paragrafo 2, lettera e), del decreto legislativo
27  marzo  2006, n. 161, le parole: "sigillanti per carrozzeria" sono
sostituite dalle seguenti: "sigillanti sottoscocca".
  8.  All'allegato II, tabella 2, lettera c), del decreto legislativo
27  marzo  2006,  n.  161,  la  parola: "printer" e' sostituita dalla
seguente: "primer".
  9.  Dopo  l'allegato  III  al decreto legislativo 27 marzo 2006, n.
161, e' aggiunto il seguente:
                                                   ""Allegato III-bis
                 TRASMISSIONE DI DATI E INFORMAZIONI
  1.  Dati  e  informazioni  trasmessi  dai soggetti che effettuano i
controlli.
  1.1. Il numero dei controlli, indicando, per ciascun controllo:
    - il destinatario (produttore, importatore o altri soggetti);
    -  il  tipo  di  attivita' (sopralluogo, campionamento e analisi,
verifica   delle   giacenze  e  dei  dati  sulle  vendite,  controllo
dell'etichettatura, ecc.).
  1.2.  La  distribuzione dei controlli rispetto ai mesi dell'anno ed
alle singole regioni.
  1.3.  I  casi, espressi come percentuale sulla somma dei controlli,
in  cui  e' stata accertata, in riferimento a ciascun prodotto di cui
all'allegato   I,   la   violazione   dei   valori   limite  previsti
dall'articolo  3,  indicando,  in  riferimento a ciascun prodotto, il
quantitativo complessivo risultato non conforme.
  1.4.  I  casi, espressi come percentuale sulla somma dei controlli,
in   cui   e'   stata  accertata  la  violazione  degli  obblighi  di
etichettatura  di  cui  all'articolo  4, indicando se vi sia stata la
contestuale violazione dei valori limite previsti dall'articolo 3.
  1.5.  Il  costo complessivo stimato dei controlli ed il numero e la
qualifica dei soggetti adibiti.
  2.  Dati  e  informazioni  trasmessi dai soggetti che immettono sul
mercato i prodotti elencati nell'allegato I.
  2.1. Il numero di produttori, il numero di importatori ed il numero
degli  altri  soggetti  che immettono sul mercato i prodotti elencati
nell'allegato I.
  2.2.  I  quantitativi  di prodotti elencati nell'allegato I immessi
sul  mercato, distinguendo quelli rispettivamente immessi sul mercato
dai produttori, dagli importatori e da altri soggetti.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 14 febbraio 2008
                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bonino,   Ministro   per  le  politiche
                              europee
                              Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente
                              e  della  tutela  del  territorio e del
                              mare
                              D'Alema, Ministro degli affari esteri
                              Scotti, Ministro della giustizia
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Scotti
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La direttiva 2004/42/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          30 aprile 2004, n. L 143.
              - La  direttiva 1999/13/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          29 marzo 1999, n. L 85.
              - Il  testo  dell'art.  1,  commi  3  e  5, della legge
          18 aprile  2005, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          27 aprile   2005,  n.  96,  supplemento  ordinario,  e'  il
          seguente:
              "Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive comunitarie). - (Omissis).
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
          organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
          trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
          parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
          parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi
          termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
          che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
          5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
          novanta giorni.
              (Omissis).
              5.  Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
          di  ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi 2,  3  e 4, disposizioni integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis.".
              - Il  decreto  legislativo  27 marzo  2006,  n. 161, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100.
              - La decisione 2007/205/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          31 marzo 2007, n. L 91.
              - Il   testo  dell'art.  275  del  decreto  legislativo
          3 aprile  2006, n. 152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          14  aprile  2006,  n.  88,  supplemento  ordinario,  e'  il
          seguente:
              "Art.  275 (Emissioni di COV). - 1. L'allegato III alla
          parte quinta del presente decreto stabilisce, relativamente
          alle  emissioni  di  composti  organici  volatili, i valori
          limite  di  emissione,  le  modalita'  di monitoraggio e di
          controllo  delle  emissioni,  i  criteri per la valutazione
          della conformita' dei valori misurati ai valori limite e le
          modalita' di redazione del piano di gestione dei solventi.
              2.  Se nello stesso luogo sono esercitate, mediante uno
          o  piu'  impianti  o  macchinari  e  sistemi  non  fissi  o
          operazioni  manuali, una o piu' attivita' individuate nella
          parte  II  dell'allegato III alla parte quinta del presente
          decreto  le  quali  superano  singolarmente  le  soglie  di
          consumo  di  solvente  ivi  stabilite,  a  ciascuna di tali
          attivita'  si  applicano  i  valori limite per le emissioni
          convogliate  e  per le emissioni diffuse di cui al medesimo
          allegato   III,  parte  III,  oppure  i  valori  limite  di
          emissione  totale  di  cui a tale allegato III, parti III e
          IV, nonche' le prescrizioni ivi previste. Tale disposizione
          si  applica  anche  alle attivita' che, nello stesso luogo,
          sono  direttamente  collegate  e tecnicamente connesse alle
          attivita'  individuate nel suddetto allegato III, parte II,
          e   che   possono  influire  sulle  emissioni  di  COV.  Il
          superamento delle soglie di consumo di solvente e' valutato
          con  riferimento  al  consumo  massimo  teorico di solvente
          autorizzato.   Le   attivita'   di   cui   alla   parte  II
          dell'allegato  III  alla  parte quinta del presente decreto
          comprendono   la   pulizia   delle  apparecchiature  e  non
          comprendono la pulizia dei prodotti, fatte salve le diverse
          disposizioni ivi previste.
              3.  Ai  fini  di  quanto previsto dal comma 2, i valori
          limite  per le emissioni convogliate si applicano a ciascun
          impianto  che produce tali emissioni ed i valori limite per
          le   emissioni   diffuse  si  applicano  alla  somma  delle
          emissioni non convogliate di tutti gli impianti, di tutti i
          macchinari e sistemi non fissi e di tutte le operazioni.
              4.  Il  gestore  che intende effettuare le attivita' di
          cui   al  comma 2  presenta  all'autorita'  competente  una
          domanda  di autorizzazione conforme a quanto previsto nella
          parte  I  dell'allegato  III alla parte quinta del presente
          decreto.  Si  applica, a tal fine, l'art. 269, ad eccezione
          dei  commi 2  e  4.  In aggiunta ai casi previsti dall'art.
          269,  comma 8,  la  domanda  di  autorizzazione deve essere
          presentata anche dal gestore delle attivita' che, a seguito
          di  una  modifica  del consumo massimo teorico di solvente,
          rientrano tra quelle di cui al comma 2.
              5.  L'autorizzazione  ha  ad  oggetto  gli  impianti, i
          macchinari  e sistemi non fissi e le operazioni manuali che
          effettuano  le  attivita'  di  cui al comma 2 e stabilisce,
          sulla base di tale comma, i valori limite che devono essere
          rispettati.  Per  la  captazione  e  il  convogliamento  si
          applica l'art. 270. Per le emissioni prodotte da macchinari
          e  sistemi non fissi o da operazioni manuali si applicano i
          commi 10, 11 e 13 dell'art. 269.
              6.  L'autorizzazione  indica il consumo massimo teorico
          di   solvente   e   l'emissione  totale  annua  conseguente
          all'applicazione  dei  valori  limite  di  cui  al comma 2,
          individuata   sulla  base  di  detto  consumo,  nonche'  la
          periodicita'  dell'aggiornamento  del  piano di gestione di
          cui  alla  parte  V dell'allegato III alla parte quinta del
          presente decreto.
              7.  Il rispetto dei valori limite di emissione previsti
          dal  comma 2  e'  assicurato  mediante l'applicazione delle
          migliori    tecniche   disponibili   e,   in   particolare,
          utilizzando  materie  prime  a  ridotto  o  nullo tenore di
          solventi  organici,  ottimizzando l'esercizio e la gestione
          delle  attivita'  e,  ove  necessario,  installando  idonei
          dispositivi  di  abbattimento,  in  modo  da minimizzare le
          emissioni di composti organici volatili.
              8. Se le attivita' di cui al comma 2 sono effettuate da
          uno  o  piu' impianti autorizzati prima del 13 marzo 2004 o
          da  tali impianti congiuntamente a macchinari e sistemi non
          fissi  o  operazioni  manuali,  le  emissioni devono essere
          adeguate  alle  pertinenti  prescrizioni  dell'allegato III
          alla  parte  quinta  del  presente  decreto  e  alle  altre
          prescrizioni  del  presente  articolo  entro  il 31 ottobre
          2007,  ovvero, in caso di adeguamento a quanto previsto dal
          medesimo   allegato  III,  parte  IV,  entro  le  date  ivi
          stabilite.  Fermo restando quanto stabilito dalla normativa
          vigente  in materia di autorizzazione integrata ambientale,
          l'adeguamento   e'   effettuato  sulla  base  dei  progetti
          presentati  all'autorita'  competente  ai sensi del decreto
          ministeriale  14 gennaio  2004,  n. 44. Gli impianti in tal
          modo  autorizzati si considerano anteriori al 2006. In caso
          di   mancata   presentazione  del  progetto  o  di  diniego
          all'approvazione   del  progetto  da  parte  dell'autorita'
          competente,  le attivita' si considerano in esercizio senza
          autorizzazione.  I  termini  di  adeguamento  previsti  dal
          presente  comma si  applicano altresi' agli impianti di cui
          al  comma 20,  in esercizio al 12 marzo 2004, i cui gestori
          aderiscano  all'autorizzazione  generale ivi prevista entro
          sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  della parte quinta del
          presente  decreto  o  abbiano  precedentemente aderito alle
          autorizzazioni  generali  adottate ai sensi dell'art. 9 del
          decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
          territorio 16 gennaio 2004, n. 44.
              9.  Se  le  attivita' di cui al comma 2 sono effettuate
          esclusivamente  da  macchinari  e  sistemi  non  fissi o da
          operazioni  manuali,  in  esercizio  prima  dell'entrata in
          vigore   della   parte  quinta  del  presente  decreto,  le
          emissioni    devono   essere   adeguate   alle   pertinenti
          prescrizioni   dell'allegato  III  alla  parte  quinta  del
          presente  decreto  e  alle  altre prescrizioni del presente
          articolo entro    il    31 ottobre   2007.   A   tal   fine
          l'autorizzazione  di  cui  al comma 4 deve essere richiesta
          entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte
          quinta   del   presente   decreto.   In   caso  di  mancata
          presentazione   della   richiesta  entro  tale  termine  le
          attivita' si considerano in esercizio senza autorizzazione.
              10. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate prima
          del  13 marzo  2004 che conseguono un maggiore contenimento
          delle  emissioni  di  composti organici volatili rispetto a
          quello  ottenibile  con l'applicazione delle indicazioni di
          cui alle parti III e VI dell'allegato III alla parte quinta
          del presente decreto. In tal caso rimangono validi i metodi
          di  campionamento  e  di analisi precedentemente in uso. E'
          fatta   salva   la   facolta'   del   gestore  di  chiedere
          all'autorita'  competente  di rivedere dette autorizzazioni
          sulla  base  delle  disposizioni  della  parte  quinta  del
          presente decreto.
              11. La domanda di autorizzazione di cui al comma 4 deve
          essere  presentata anche dal gestore delle attivita' di cui
          al  comma 2,  effettuate  ai  sensi dei commi 8 e 9, ove le
          stesse    siano   sottoposte   a   modifiche   sostanziali.
          L'autorizzazione prescrive che le emissioni degli impianti,
          dei  sistemi  e  macchinari  non  fissi  e delle operazioni
          manuali oggetto di modifica sostanziale:
                a) siano  immediatamente  adeguate  alle prescrizioni
          del presente articolo o
                b) siano  adeguate  alle  prescrizioni  del  presente
          articolo entro il 31 ottobre 2007 se le emissioni totali di
          tutte  le  attivita'  svolte dal gestore nello stesso luogo
          non   superano   quelle   che   si  producono  in  caso  di
          applicazione della lettera a).
              12.  Se  il  gestore  comprova all'autorita' competente
          che,  pur  utilizzando la migliore tecnica disponibile, non
          e'  possibile  rispettare il valore limite per le emissioni
          diffuse,  tale  autorita'  puo' autorizzare deroghe a detto
          valore  limite,  purche'  cio'  non  comporti rischi per la
          salute umana o per l'ambiente.
              13. Nei casi previsti nella parte III dell'allegato III
          alla   parte   quinta  del  presente  decreto,  l'autorita'
          competente puo' esentare il gestore dall'applicazione delle
          prescrizioni  ivi  stabilite  se  le  emissioni non possono
          essere  convogliate ai sensi dell'art. 270, commi 1 e 2. In
          tal   caso  si  applica  quanto  previsto  dalla  parte  IV
          dell'allegato  III  alla parte quinta del presente decreto,
          salvo  il  gestore comprovi all'autorita' competente che il
          rispetto  di  detto  allegato  non  e', nel caso di specie,
          tecnicamente  ed  economicamente fattibile e che l'impianto
          utilizza la migliore tecnica disponibile.
              14.   L'autorita'   competente  comunica  al  Ministero
          dell'ambiente   e   della   tutela  del  territorio,  nella
          relazione  di  cui  al  comma 18, le deroghe autorizzate ai
          sensi dei commi 12 e 13.
              15.  Se  due  o  piu' attivita' effettuate nello stesso
          luogo  superano  singolarmente le soglie di cui al comma 2,
          l'autorita' competente puo':
                a) applicare i valori limite previsti da tale comma a
          ciascuna singola attivita' o
                b) applicare  un valore di emissione totale, riferito
          alla somma delle emissioni di tali attivita', non superiore
          a  quello  che  si avrebbe applicando quanto previsto dalla
          lettera a);   la  presente  opzione  non  si  estende  alle
          emissioni delle sostanze indicate nel comma 17.
              16.  Il  gestore  che,  nei  casi previsti dal comma 8,
          utilizza  un  dispositivo  di  abbattimento che consente il
          rispetto  di  un valore limite di emissione pari a 50 mgC/N
          m^3,  in  caso  di  combustione, e pari a 150 mgC/N m^3, in
          tutti  gli  altri casi, deve rispettare i valori limite per
          le   emissioni   convogliate   di   cui   alla   parte  III
          dell'allegato  III  alla  parte quinta del presente decreto
          entro  il  1° aprile  2013, purche' le emissioni totali non
          superino  quelle  che  si  sarebbero  prodotte  in  caso di
          applicazione    delle    prescrizioni   della   parte   III
          dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto.
              17.  La parte I dell'allegato III alla parte quinta del
          presente  decreto  stabilisce  appositi  valori  limite  di
          emissione  per  le  sostanze  caratterizzate da particolari
          rischi per la salute e l'ambiente.
              18.  Le  autorita'  competenti trasmettono al Ministero
          dell'ambiente  e della tutela del territorio, ogni tre anni
          ed  entro  il  30 aprile, a partire dal 2005, una relazione
          relativa   all'applicazione   del   presente  articolo,  in
          conformita'  a  quanto previsto dalla decisione 2002/529/CE
          del  27 giugno  2002 della Commissione europea. Copia della
          relazione   e'  inviata  dalle  autorita'  competenti  alla
          regione   o   alla   provincia   autonoma.   Il   Ministero
          dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio invia tali
          informazioni alla Commissione europea.
              19.  Alle  emissioni di COV degli impianti anteriori al
          1988,  disciplinati  dal  presente  articolo, si applicano,
          fino  alle  date  previste dai commi 8 e 9 ovvero fino alla
          data di effettivo adeguamento degli impianti, se anteriore,
          i  valori  limite  e  le prescrizioni di cui all'allegato I
          alla parte quinta del presente decreto.
              20.  I gestori degli impianti a ciclo chiuso di pulizia
          a  secco  di  tessuti  e di pellami, escluse le pellicce, e
          delle  pulitintolavanderie  a  ciclo  chiuso,  per  i quali
          l'autorita' competente non abbia adottato autorizzazioni di
          carattere  generale, comunicano a tali autorita' di aderire
          all'autorizzazione  di cui alla parte VII dell'allegato III
          alla  parte  quinta del presente decreto. E' fatto salvo il
          potere delle medesime autorita' di adottare successivamente
          nuove   autorizzazioni  di  carattere  generale,  ai  sensi
          dell'art.  272,  l'adesione  alle  quali  comporta,  per il
          soggetto interessato, la decadenza di quella prevista dalla
          parte  VII dell'allegato III alla parte quinta del presente
          decreto  relativamente  al  territorio  a  cui  tali  nuove
          autorizzazioni  si  riferiscono.  A  tali  attivita' non si
          applicano le prescrizioni della parte I, paragrafo 3, punti
          3.2,  3.3.  e  3.4  dell'allegato III alla parte quinta del
          presente decreto.
              21.  Costituisce  modifica  sostanziale,  ai  sensi del
          presente articolo:
                a) per   le  attivita'  di  ridotte  dimensioni,  una
          modifica  del  consumo  massimo  teorico  di  solventi  che
          comporta  un  aumento  delle emissioni di composti organici
          volatili superiore al venticinque per cento;
                b) per  tutte  le  altre  attivita', una modifica del
          consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento
          delle  emissioni di composti organici volatili superiore al
          dieci per cento;
                c) qualsiasi  modifica che, a giudizio dell'autorita'
          competente,  potrebbe  avere effetti negativi significativi
          sulla salute umana o sull'ambiente;
                d) qualsiasi  modifica del consumo massimo teorico di
          solventi  che  comporti  la  variazione  dei  valori limite
          applicabili.
              22. Per  attivita'  di ridotte dimensioni, ai sensi del
          comma 21,  si intendono le attivita' di cui alla parte III,
          punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 o 17 dell'allegato III alla
          parte quinta del presente decreto aventi un consumo massimo
          teorico  di solventi inferiore o uguale alla piu' bassa tra
          le  soglie  di  consumo  ivi indicate in terza colonna e le
          altre attivita' di cui alla parte III del medesimo allegato
          III aventi un consumo massimo teorico di solventi inferiore
          a 10 tonnellate l'anno.".
              - Il   testo   dell'art.   8  del  decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          30 agosto 1997, n. 202, e' il seguente:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".
          Note all'art. 1:
              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 3 e dell'art.
          5,  del  decreto  legislativo 27 marzo 2006, n. 161, citato
          nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
              "Art.  3  (Immissione  sul  mercato).  - 1. A decorrere
          dalla  data  di  applicazione  dei  valori  limite previsti
          nell'allegato   II  i  prodotti  elencati  nell'allegato  I
          possono  essere  immessi  sul  mercato  solo  se  hanno  un
          contenuto  di COV uguale o inferiore a tali valori limite e
          se sono etichettati in conformita' all'art. 4.
              2.  Se  i prodotti elencati nell'allegato I richiedono,
          per  essere  pronti  all'uso, l'aggiunta di altri prodotti,
          quali  solventi  o  preparati  contenenti  solventi,  anche
          diversi da quelli elencati nell'allegato I, i valori limite
          previsti nell'allegato II si applicano soltanto al prodotto
          divenuto pronto all'uso a seguito di tale aggiunta.
              3.  Al fine di valutare la conformita' del contenuto di
          COV  dei prodotti elencati nell'allegato I ai valori limite
          previsti  nell'allegato  II si applicano i metodi analitici
          di cui all'allegato III.
              4.  I  valori  limite  previsti nell'allegato II non si
          applicano   ai   prodotti   elencati  nell'allegato  I,  da
          utilizzare  nelle  attivita' effettuate presso gli impianti
          autorizzati  ed  eserciti  in  conformita' all'art. 275 del
          decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152. Se presso tali
          impianti si effettuano attivita' di restauro o manutenzione
          dei  veicoli di cui al comma 5 il gestore non deve ottenere
          l'autorizzazione ivi prevista.
              5.  I  valori  limite  previsti nell'allegato II non si
          applicano   ai   prodotti   elencati  nell'allegato  I,  da
          utilizzare  per il restauro o la manutenzione degli edifici
          d'epoca  o  dei  veicoli  tutelati  come beni culturali dal
          decreto  legislativo  22 gennaio  2004,  n.  42,  o  per il
          restauro  o  la  manutenzione  dei  veicoli  d'epoca  o  di
          interesse  storico  o  collezionistico  di  cui  al decreto
          legislativo  30 aprile 1992, n. 285. Chi intende acquistare
          e  utilizzare  tali  prodotti  deve ottenere una preventiva
          autorizzazione.  L'istanza di autorizzazione e' presentata,
          per  gli  edifici  e  per  i  veicoli  tutelati  come  beni
          culturali,   al   soprintendente   per   i  beni  culturali
          competente  per  territorio  nell'ambito della richiesta di
          autorizzazione  di  cui all'art. 21 del decreto legislativo
          22 gennaio  2004,  n.  42,  e,  per  gli  altri veicoli, al
          Dipartimento  per i trasporti terrestri del Ministero delle
          infrastrutture e dei trasporti, il quale si pronuncia entro
          trenta   giorni   dalla   richiesta.   L'autorizzazione  e'
          rilasciata   soltanto   per   le   quantita'  rigorosamente
          necessarie alla esecuzione delle attivita' di restauro e di
          manutenzione.
              6.   Le   autorita'   competenti   al   rilascio  delle
          autorizzazioni  di  cui  al  comma 5  inviano  al Ministero
          dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  entro il
          31 gennaio   di   ogni  anno,  copia  delle  autorizzazioni
          rilasciate nell'anno precedente.".
              "Art.  5  (Raccolta  e  trasmissione  dei dati). - 1. I
          soggetti  che  effettuano  i controlli relativi al rispetto
          del  presente decreto, nonche' la Stazione sperimentale per
          le  industrie  degli  oli  e dei grassi, per i soggetti che
          versano   i   contributi   di   cui  all'art.  8,  comma 1,
          lettera b),  del  decreto  legislativo  29 ottobre 1999, n.
          540,   e,   per  il  tramite  delle  Camere  di  commercio,
          industria,   artigianato  e  agricoltura,  i  soggetti  che
          immettono  sul  mercato i prodotti elencati nell'allegato I
          trasmettono  al  Ministero dell'ambiente e della tutela del
          territorio   e   del   mare,  entro  il  31 marzo  2008  e,
          successivamente,  entro il 1° marzo di ciascun anno, i dati
          e   le  informazioni  previsti  all'allegato  IV,  riferiti
          all'anno civile precedente.
              2.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e del mare, in qualita' di autorita' competente
          ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2004/42/CE, invia alla
          Commissione  europea  entro  il  1° luglio  2008,  entro il
          1° luglio  2011  e,  successivamente,  ogni cinque anni una
          relazione   circa   l'applicazione  del  presente  decreto,
          elaborata sulla base delle informazioni di cui al comma 1 e
          di  cui  all'art. 3, comma 6. A tal fine e' utilizzato, ove
          disponibile,   il  formato  predisposto  dalla  Commissione
          europea.  Il  Ministero  comunica  inoltre annualmente tali
          informazioni   alla   Commissione   europea,   su  apposita
          richiesta.".
              - Si   riporta   il   testo  vigente  dell'allegato  I,
          paragrafo 1  e 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n.
          161,  citato  nelle  premesse,  cosi'  come  modificato dal
          presente decreto:
                                                          "Allegato I
                              ELENCO DEI PRODOTTI
              1. Pitture e vernici:
                a) pitture  opache  per  pareti  e  soffitti interni:
          rivestimenti  per  interni destinati ad essere applicati su
          pareti  e  soffitti,  con  grado  di  brillantezza  (gloss)
          >25@60°;
                b) pitture  lucide  per  pareti  e  soffitti interni:
          rivestimenti  per  interni destinati ad essere applicati su
          pareti  e  soffitti,  con  grado  di  brillantezza  (gloss)
          >25@60°;
                c) pitture  per  pareti esterne di supporto minerale:
          rivestimenti   destinati  ad  essere  applicati  su  pareti
          esterne in muratura, mattoni o stucco;
                d) pitture    per    finiture    e   tamponature   da
          interni/esterni per legno, metallo o plastica: rivestimenti
          che  formano  una  pellicola  coprente, destinati ad essere
          applicati  su  finiture  e  tamponature. Tali prodotti sono
          concepiti per i supporti di legno, metallo o plastica; sono
          inclusi i sottofondi e i rivestimenti intermedi;
                e) vernici  ed  impregnanti  per  legno  per finiture
          interne/esterne:  rivestimenti  che  formano  una pellicola
          trasparente   o   semitrasparente,   destinati   ad  essere
          applicati  sulle  finiture  di  legno, metallo e plastica a
          fini  decorativi e protettivi; sono inclusi gli impregnanti
          opachi  per  legno,  come  definiti  dalla  norma  EN 927-1
          nell'ambito   della   "categoria   semistabile",   ossia  i
          rivestimenti  che  formano una pellicola opaca utilizzati a
          fini  di  decorazione  e  protezione del legno dagli agenti
          atmosferici;
                f) impregnanti per legno che formano una pellicola di
          spessore  minimo:  impregnanti  per  legno  che, secondo la
          norma  EN  927-1:1996, hanno uno spessore medio inferiore a
          5(micron) mm, misurato secondo il metodo 5A della norma ISO
          2808:1997;
                g) primer: rivestimenti con proprieta' sigillanti e/o
          isolanti  destinati  ad  essere  utilizzati  sul legno o su
          pareti e soffitti;
                h) primer    fissanti:   rivestimenti   destinati   a
          stabilizzare  le  particelle  incoerenti  del  supporto o a
          conferire  proprieta'  idrorepellenti  e/o  a proteggere il
          legno dall'azzurratura;
                i) pitture   monocomponenti   ad   alte  prestazioni:
          rivestimenti  ad  alte  prestazioni  a  base  di  materiali
          filmogeni,   concepiti   per  applicazioni  che  richiedono
          particolari  prestazioni (ad esempio, applicazioni quali lo
          strato  di  fondo  e lo strato di finitura per plastica, lo
          strato di fondo per supporti ferrosi o per metalli reattivi
          come  lo zinco e l'alluminio, le finiture anticorrosione, i
          rivestimenti per pavimenti, compresi i pavimenti in legno e
          cemento,   ovvero   prestazioni   quali  la  resistenza  ai
          graffiti,  la  resistenza  alla  fiamma e il rispetto delle
          norme igieniche nell'industria alimentare e delle bevande o
          nelle strutture sanitarie);
                j) pitture    bicomponenti   ad   alte   prestazioni:
          rivestimenti   destinati  agli  stessi  usi  delle  pitture
          monocomponenti  di cui al punto i), ai quali e' aggiunto un
          secondo componente (per esempio, le ammine terziarie) prima
          dell'applicazione;
                k) pitture  multicolori:  rivestimenti  impiegati per
          ottenere  un  effetto  bicolore  o multicolore direttamente
          dalla prima applicazione;
                l) pitture   per   effetti  decorativi:  rivestimenti
          impiegati  per  ottenere  particolari  effetti  estetici su
          supporti   appositamente   preverniciati   o   su  basi,  e
          successivamente trattati durante la fase di essiccazione.
              2. Prodotti per carrozzeria:
                a) prodotti   preparatori   e  di  pulizia:  prodotti
          destinati  ad  eliminare, con azione meccanica o chimica, i
          vecchi  rivestimenti  e la ruggine o a fornire una base per
          l'applicazione   di   nuovi   rivestimenti;  tali  prodotti
          comprendono:
                  prodotti  preparatori:  i detergenti per la pulizia
          delle  pistole  a  spruzzo  e di altre apparecchiature, gli
          sverniciatori,  gli  sgrassanti  (compresi  gli  sgrassanti
          antistatici  per la plastica) e i prodotti per eliminare il
          silicone;
                  predetergenti:  i  detergenti  per  la rimozione di
          contaminanti  dalla  superficie  durante  la preparazione e
          prima dell'applicazione di prodotti vernicianti;
                b) stucco/mastice: composti densi destinati ad essere
          applicati   per   riempire   profonde   imperfezioni  della
          superficie prima di applicare il surfacer/filler;
                c) primer:  qualsiasi  tipo di rivestimento destinato
          ad   essere  applicato  sul  metallo  nudo  o  su  finiture
          esistenti,   per   assicurare   una  protezione  contro  la
          corrosione,   prima  dell'applicazione  di  uno  strato  di
          finitura; tali prodotti comprendono:
                  surfacer/filler:      rivestimento     da     usare
          immediatamente prima dello strato di finitura allo scopo di
          assicurare la resistenza alla corrosione e l'adesione dello
          strato  di  finitura  e  di  ottenere  la formazione di una
          superficie  uniforme  riempiendo  le  piccole  imperfezioni
          della superficie stessa;
                  primer   universali  per  metalli:  i  rivestimenti
          destinati  ad  essere  applicati  come  prima mano, quali i
          promotori di adesione, gli isolanti, i fondi, i sottofondi,
          i primer in plastica, i fondi riempitivi bagnato su bagnato
          non carteggiabili e i fondi riempitivi a spruzzo;
                  wash primer: I) i rivestimenti contenenti almeno lo
          0,5%  in  peso  di  acido  fosforico  e destinati ad essere
          applicati  direttamente sulle superfici metalliche nude per
          assicurare  resistenza  alla  corrosione  e  adesione;  II)
          primer  saldabili; III) le soluzioni mordenti per superfici
          galvanizzate e zincate;
                d) strato   di   finitura   (topcoat):   rivestimento
          pigmentato  destinato ad essere applicato in un solo strato
          o  in piu' strati per conferire brillantezza e durata; sono
          inclusi  tutti  i  prodotti di finitura, come le basi "base
          coating"  (rivestimento  contenente  pigmenti  che  serve a
          conferire  al sistema di verniciatura il colore e qualsiasi
          effetto  ottico  desiderato  ma  non  la  brillantezza o la
          resistenza  della  superficie)  e  le  vernici  trasparenti
          "clear coating" (rivestimento trasparente che conferisce al
          sistema   di  verniciatura  la  brillantezza  finale  e  le
          proprieta' di resistenza richieste);
                e) finiture   speciali:   rivestimenti  destinati  ad
          essere  applicati  come  finiture  per conferire proprieta'
          speciali  (come  effetti  metallici  o  perlati in un unico
          strato),  strati  di  colore uniforme o trasparenti ad alte
          prestazioni    (per   esempio,   le   vernici   trasparenti
          antigraffio   e  fluorurate),  basi  riflettenti,  finiture
          testurizzate   (per   esempio,   con  effetto  martellato),
          rivestimenti     antiscivolo,    sigillanti    sottoscocca,
          rivestimenti  antisasso, finiture interne. Sono inclusi gli
          aerosol.".
              - Si riporta il testo vigente dell'allegato II, tabella
          1  e  2,  del  decreto  legislativo  27 marzo 2006, n. 161,
          citato  nelle  premesse, cosi' come modificato dal presente
          decreto:
                                                         "Allegato II

                     ---->   Vedere tabelle a pag. 9    <----


              Ai   fini   della  valutazione  della  conformita'  del
          prodotto  ai valori limite, il volume e' determinato previa
          detrazione  del  contenuto  di  acqua  del  prodotto.  Tale
          detrazione  non  si applica ai prodotti di cui alla lettera
          a).".