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DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2008, n. 13

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di motorizzazione civile e di tasse automobilistiche.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/2/2008
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Testo in vigore dal:  19-2-2008

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale della regione Valle d'Aosta;
Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 6 giugno 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Uffici della motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione
1. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative inerenti alla motorizzazione civile.
2. Per effetto del trasferimento delle funzioni di cui al comma 1, dalla data di cui al comma 5, l'Ufficio periferico di Aosta del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti è soppresso, con conseguente trasferimento alla regione dei relativi compiti e del personale, ai sensi dell'articolo 2.
3. Per l'esercizio delle residue funzioni, lo Stato può avvalersi delle strutture di settore come previste dalla normativa regionale, secondo criteri e modalità definiti convenzionalmente con la regione.
4. Al fine di garantire la necessaria uniformità operativa per quanto concerne il trasferimento delle funzioni svolte con l'ausilio dell'informatica, le competenti strutture utilizzano le procedure dei sistemi informativi automatizzati del Ministero dei trasporti ed i protocolli di trasmissione compatibili con i medesimi sistemi.
5. I beni mobili registrati e gli altri beni mobili di proprietà degli uffici stessi sono trasferiti in proprietà alla regione, a decorrere dalla data della loro consegna, con conseguente successione allo Stato in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni suddetti.
6. La consegna dei beni di cui al comma 5, da effettuarsi da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, avviene mediante la redazione dei relativi verbali che, per i beni mobili registrati, costituiscono titolo per la loro trascrizione e voltura a favore della regione.
7. Restano in capo al Ministero dei trasporti gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di consegna dei beni ed a quelli originati da fatti accaduti antecedentemente alla data di consegna.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 48-bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per a Valle d'Aosta), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 1948, è il seguente:
«Art. 48-bis. - Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.
Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso.».
- La legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 1993, n. 226.