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DECRETO LEGISLATIVO 20 novembre 2008, n. 188

Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2020)
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vigente al 19/03/2024
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Testo in vigore dal:  20-3-2016
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007;
Vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2008;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;

Sulla

proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, dello sviluppo economico, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per i rapporti con le regioni; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori di cui al comma 2 e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose, nonché la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e di riciclaggio.
2. Il presente decreto si applica alle pile e agli accumulatori, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni,
4. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le pile e gli accumulatori utilizzati in:
a) apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, armi, munizioni e materiale bellico, purché destinati a fini specificamente militari;
b) apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio.