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DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115

Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/7/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/2020)
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Testo in vigore dal:  19-7-2014
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Art. 18

Diagnosi energetiche e campagne di informazione
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Unità per l'efficienza energetica definisce le modalità con cui assicura la disponibilità di sistemi di diagnosi energetica efficaci e di alta qualità destinati a individuare eventuali misure di miglioramento dell'efficienza energetica applicate in modo indipendente a tutti i consumatori finali, prevedendo accordi volontari con associazioni di soggetti interessati.
2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, l'Unità per l'efficienza energetica predispone per i segmenti del mercato aventi costi di transazione più elevati e strutture non complesse altre misure quali i questionari e programmi informatici disponibili su Internet o inviati per posta, garantendo comunque la disponibilità delle diagnosi energetiche per i segmenti di mercato in cui esse non sono commercializzate.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 LUGLIO 2014, N. 102))
.
4. Con i provvedimenti di cui all'articolo 7 sono stabilite le modalità con cui le imprese di distribuzione concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di garantire la disponibilità di diagnosi energetiche a tutti clienti finali.
5. Ai fini di dare piena attuazione alle attività di informazione di cui dall'articolo 4, comma 4, lettera e), l'Unità per l'efficienza energetica si avvale delle risorse rinvenenti dal fondo di cui all'articolo 2, comma 162, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, assegnate con le modalità previste dal medesimo comma.
6. Ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, in materia di diagnosi energetiche e certificazione energetica degli edifici, nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo e fino alla data di entrata in vigore degli stessi decreti, si applica l'allegato III al presente decreto legislativo. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le disposizioni di cui all'allegato III si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti nazionali o regionali. Le regioni e le province autonome che abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire la coerenza e il graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con i contenuti dell'allegato III.