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DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2008, n. 46

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Sardegna concernenti il conferimento di funzioni e compiti di programmazione e amministrazione in materia di trasporto pubblico locale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/4/2008
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  • Servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale
    e locale erogati dalle ferrovie della Sardegna e
    dalle ferrovie meridionali sarde.
    Trasferimento delle Aziende
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  • 2
  • 3
  • Servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale
    erogati da Trenitalia S.p.A. e infrastrutture ferroviarie
    di proprietà di R.F.I. S.p.A.
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  • 5
  • 6
  • Allegati
Testo in vigore dal:  12-4-2008

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto Speciale della regione autonoma della Sardegna;
Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della citata legge costituzionale n. 3 del 1948;
Visto il parere del Consiglio regionale della Sardegna, espresso nella seduta del 25 ottobre 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dei trasporti, delle infrastrutture, e dell'economia e delle finanze;

Emana

il segue e decreto legislativo:

Art. 1

Trasferimento delle Ferrovie della Sardegna e
delle Ferrovie Meridionali Sarde
1. In attuazione dello Statuto Speciale sono trasferite alla Regione autonoma della Sardegna tutte le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione relativamente ai servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale attualmente erogati dalle Gestioni Governative Ferrovie della Sardegna e Ferrovie Meridionali Sarde, nonché le relative aziende e le risorse finanziarie necessarie a garantire l'attuale livello dei servizi erogati dalle gestioni stesse senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Sono trasferiti a titolo gratuito dal demanio e patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato al demanio e patrimonio indisponibile e disponibile della Regione i beni, il materiale rotabile, le infrastrutture e i relativi impianti in uso alle Ferrovie della Sardegna e alle Ferrovie Meridionali Sarde.
3. I soggetti individuati dalla Regione subentrano nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti. Contestualmente sono messi a disposizione dei soggetti individuati i relativi beni, l'organizzazione ed il personale.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 56, primo comma della legge costituzionale 2 febbraio 1948, n. 3 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58) è il seguente: «Una commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto commissario per la Sardegna sentita la consulta regionale, proporrà le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla regione, nonché le norme di attuazione del presente statuto.».