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DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n. 30

Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/4/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/12/2023)
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Testo in vigore dal:  11-4-2007

Art. 17

Carta di soggiorno permanente per i familiari
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
1. Ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una "Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei".
2. La richiesta di Carta di soggiorno permanente è presentata alla Questura competente per territorio di residenza prima dello scadere del periodo di validità della Carta di soggiorno di cui all'articolo 10 ed è rilasciata entro 90 giorni, su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno.
3. Il rilascio dell'attestazione è gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati o del materiale utilizzato.
4. Le interruzioni di soggiorno che non superino, ogni volta, i due anni consecutivi, non incidono sulla validità della carta di soggiorno permanente.