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DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n. 25

Attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/3/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/08/2013)
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Testo in vigore dal:  4-9-2013
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Art. 3

Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo si applica a tutte le imprese che impiegano almeno 50 lavoratori.
((
2. La soglia numerica occupazionale è definita nel rispetto delle norme di legge e si basa sul numero medio mensile dei lavoratori subordinati, a tempo determinato ed indeterminato, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro
))
((1))
3. Il presente decreto legislativo non pregiudica eventuali procedure specifiche di informazione e consultazione già esistenti nel diritto nazionale al momento della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo applicabili ai datori di lavoro che perseguono direttamente e principalmente fini politici, di organizzazione professionale, confessionali, benefici, educativi, scientifici o artistici, nonché fini d'informazione o espressione di opinioni.

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 6 agosto 2013, n. 97 ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che "In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il computo dei dipendenti a tempo determinato ai sensi dei medesimi commi è effettuato alla data del 31 dicembre 2013, con riferimento al biennio antecedente a tale data".