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DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 176

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirol, concernenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di trasferimento di beni del demanio stradale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/5/2006
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Testo in vigore dal:  31-5-2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I beni immobili che risultino non più funzionali alla viabilità stradale dello Stato, diversi da quelli previsti nel precedente periodo, sono trasferiti sulla base di appositi verbali di consegna redatti, anche di volta in volta, di intesa fra i rappresentanti della Provincia autonoma interessata e dell'amministrazione statale competente. Tali verbali costituiscono titolo per l'intavolazione, su richiesta del Presidente della Provincia autonoma.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia urbanistica ed opere pubbliche) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1974, n. 223.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, è citato nella nota al titolo.
- Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:
«Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.».
Nota all'art. 1:
- Il testo del quarto comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
«4. I beni immobili espropriati dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano, secondo le procedure di cui alle rispettive normative provinciali, per la costruzione, l'ampliamento, la rettifica e la manutenzione delle strade statali sono intavolati a favore del demanio dello Stato - ramo strade. Sono intavolati alla provincia autonoma territorialmente competente, su istanza del rispettivo presidente, i relitti stradali già facenti parte del demanio dello Stato - ramo strade, derivanti da interventi predetti. I beni immobili che risultino non più funzionali alla viabilità stradale dello Stato, diversi da quelli previsti nel precedente periodo, sono trasferiti sulla base di appositi verbali di consegna redatti, anche di volta in volta, di intesa fra i rappresentanti della provincia autonoma interessata e dell'amministrazione statale competente. Tali verbali costituiscono titolo per l'intavolazione, su richiesta del presidente della provincia autonoma.».