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DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di controlli igienico-sanitari sulle merci all'importazione ed assistenza sanitaria negli istituti penitenziari.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/5/2006
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Testo in vigore dal:  26-5-2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Introduzione dell'articolo 3-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita) in materia di controlli igienico sanitari all'importazione
1. Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - 1. Al fine di assicurare il coordinamento tra le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano e quelle spettanti agli organi statali ai sensi dell'articolo 3, con particolare riferimento agli animali vivi, ai prodotti alimentari di origine animale, ai prodotti alimentari di origine non alimentare e ai prodotti non destinati all'alimentazione ma soggetti a controllo sanitario, sia di origine comunitaria movimentati fra gli Stati membri sia provenienti da Paesi terzi, nel territorio della regione Trentino-Alto Adige è comunque assicurata la costituzione di una sede dell'Ufficio veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) e di una sezione distaccata dell'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF). Salvo quanto espressamente previsto da questo articolo restano ferme le competenze dello Stato nelle materie previste dal medesimo articolo.
2. Per i fini di cui al comma 1 è stipulata apposita intesa tra il Ministro competente e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'intesa prevede in particolare:
a) l'individuazione, entro la data stabilita dall'intesa medesima, dell'ubicazione della sede dell'UVAC competente per il territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano; tale sede è resa operativa entro centottanta giorni dall'individuazione;
b) l'istituzione nell'ambito dell'USMAF competente per il territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano di un'apposita sede distaccata ubicata nel territorio della regione per lo svolgimento di tutti i compiti riferiti al predetto ambito territoriale; tale sede distaccata può essere collocata presso l'UVAC previsto alla lettera a);
c) i criteri e le modalità con i quali i competenti uffici dello Stato possono avvalersi, anche a tempo parziale, previa intesa fra le amministrazioni competenti, di personale delle province autonome o delle relative aziende sanitarie locali, in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento statale, da utilizzare nell'ambito delle strutture previste alle lettere a) e b); al predetto personale è comunque garantito il mantenimento del trattamento economico in godimento. L'intesa regola i rapporti organizzativi ed economici conseguenti, comunque senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
d) gli uffici statali previsti dalle lettere a) e b) si avvalgono, di norma, delle prestazioni fornite dalle competenti strutture specialistiche e diagnostiche delle aziende sanitarie locali delle province autonome, degli Istituti zooprofilattici sperimentali e delle Agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente competenti per territorio; per tale fine i responsabili degli uffici previsti alle lettere a) e b) e quelli dei predetti enti e agenzie concordano appositi programmi operativi anche mediante scambio di note; i corrispettivi per l'avvalimento sono determinati sulla base di quanto previsto dai rispettivi tariffari.».
2. L'intesa prevista dall'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, introdotto dal comma 1, è sottoscritta entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 settembre 1975, n. 252, S.O.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 è citato nella nota al titolo.
- Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:
«Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.».
Nota agli articoli 1 e 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 è citato nella nota al titolo.