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DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2006, n. 63

Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/3/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2023)
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Testo in vigore dal:  18-3-2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 luglio 2005, n. 154, recante delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2006;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni
1. Il presente decreto legislativo disciplina la carriera dirigenziale penitenziaria individuata dalla legge 27 luglio 2005, n. 154, e dà attuazione alla delega legislativa al Governo contenuta nella stessa legge.
2. Ai fini del presente decreto legislativo, si intendono:
a) per legge, la legge 27 luglio 2005, n. 154;
b) per decreto, il presente decreto legislativo;
c) per Ministro, il Ministro della giustizia;
d) per Ministero, il Ministero della giustizia;
e) per Amministrazione, l'Amministrazione penitenziaria, in ogni sua articolazione, centrale e territoriale;
f) per funzionari, il personale appartenente alla nuova carriera dirigenziale penitenziaria;
g) per carriera, la nuova carriera dirigenziale penitenziaria disciplinata dal presente decreto;
h) per Dipartimento, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
Note all'art. 1:
- La legge 27 luglio 2005, n. 154 reca: «Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria».