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DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2006, n. 158

((Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonchè abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.))

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/5/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2021)
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vigente al 04/03/2014
Testo in vigore dal:  1-11-2009 al: 25-3-2021
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, l'articolo 5 e l'allegato B;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, recante attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE, concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti;
Vista la direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali;
Visto il Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso in data 15 dicembre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo d'applicazione e definizioni
1. Il presente decreto riguarda il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze (ß)-agoniste nelle produzioni animali, nonché le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti.
2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di:
((a) carni e prodotti a base di carne di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive modificazioni;))

b) prodotti dell'acquacoltura di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, e successive modificazioni;
((c) medicinali veterinari di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni.))
3. Si intende, inoltre per:
a) azienda: qualsiasi luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono allevati, o detenuti, anche transitoriamente;
b) animali da azienda: gli animali domestici delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, nonché i volatili da cortile e i conigli domestici, gli animali selvatici di dette specie e i ruminanti selvatici allevati in un'azienda;
c) animale: tutti gli animali delle specie disciplinate dai provvedimenti di cui agli allegati al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni, e di cui al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633;
d) partita di animali: un gruppo di animali della stessa specie e della stessa fascia di età, allevati, in una medesima azienda nello stesso tempo, in condizioni uniformi di allevamento;
((
e) trattamento terapeutico: la somministrazione in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 4, ad un singolo animale da azienda di una delle sostanze autorizzate allo scopo di trattare, previo esame dell'animale da parte di un veterinario, una disfunzione della fecondità, inclusa l'interruzione di una gravidanza indesiderata, e, per quanto riguarda le sostanze beta-agoniste, in vista dell'induzione della tocolisi nelle vacche al momento del parto nonché del trattamento di disfunzioni respiratorie, di malattia navicolare e di laminite e dell'induzione della tocolisi negli equidi;
))
f) trattamento zootecnico: la somministrazione di una delle sostanze autorizzate in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 5:
1) ad un singolo animale da azienda, ai fini della sincronizzazione del ciclo estrale e della preparazione delle donatrici e delle ricettrici per l'impianto di embrioni, previo esame dell'animale in oggetto da parte di un medico veterinario;
2) agli animali d'acquacoltura, destinati alla riproduzione a scopo di inversione sessuale, su prescrizione di un veterinario e sotto la sua responsabilità;
g) trattamento illecito: l'utilizzazione di sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti autorizzati, a fini o a condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti;
h) sostanze o prodotti non autorizzati: sostanze o prodotti, compresi i medicinali, la cui somministrazione ad un animale è vietata;
i) sostanze o prodotti autorizzati: sostanze o prodotti, compresi i medicinali, la cui somministrazione ad un animale non è vietata;
l) residuo: residuo di sostanze ad azione farmacologica, di loro prodotti di trasformazione, nonché di altre sostanze che si trasmettono ai prodotti animali e che possono essere nocivi per la salute umana;
m) autorità competente: gli organi individuati nelle singole disposizioni secondo il riparto di funzioni e compiti stabilito dal titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
n) campione ufficiale: campione prelevato dall'autorità competente e che, ai fini dell'analisi dei residui o delle sostanze di cui all'allegato I, deve essere accompagnato dall'indicazione della specie, della natura e della quantità e del metodo di prelievo, nonché dall'indicazione del sesso e dell'origine dell'animale o del prodotto animale;
o) laboratorio autorizzato: l'Istituto zooprofilattico sperimentale o altro laboratorio pubblico individuato dal Ministero della salute per l'esecuzione delle analisi di un campione ufficiale per la ricerca di residui;
p) laboratorio nazionale di riferimento per i residui: l'Istituto superiore di sanità o altro laboratorio pubblico individuato dal Ministero della salute per categorie o gruppi di sostanze o residui;
q) sostanza (ß)-agonista: una sostanza agonista della stimolazione dei (ß)-adrenorecettori.