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DECRETO LEGISLATIVO 24 gennaio 2006, n. 36

Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/3/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2021)
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vigente al 25/08/2014
Testo in vigore dal:  10-7-2010 al: 24-7-2015
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;
Vista la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2005;

Sulla

proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente decreto legislativo disciplina le modalità di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici nella disponibilità delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico.
2. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico non hanno l'obbligo di consentire il riutilizzo dei documenti di cui al comma 1. La decisione di consentire o meno tale riutilizzo spetta all'amministrazione o all'organismo interessato, salvo diversa previsione di legge o di regolamento.
((Sono fatti salvi l'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e l'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 681. Ove consentito, il riutilizzo avviene secondo le modalità previste dal presente decreto.))
3. Il presente decreto si applica altresì quando i documenti di cui al comma 1 sono già stati diffusi per il loro riutilizzo dai soggetti ivi indicati. È in ogni caso assicurata la parità di trattamento tra tutti i riutillizzatori, salvo quanto previsto dall'articolo 11.
4. Nell'esercizio del potere di cui al comma 2 le pubbliche amministrazioni o gli organismi di diritto pubblico perseguono la finalità di rendere riutilizzabile il maggior numero di informazioni, in base a modalità che assicurino condizioni eque, adeguate e non discriminatorie.