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DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2005, n. 96

Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-6-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2011)
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Testo in vigore dal:  23-6-2005

Art. 15

Della navigazione da turismo e con alianti
1. Il titolo X del libro I della parte II del codice della navigazione è abrogato.
4. Al primo comma dell'articolo 865 del codice della navigazione le parole: «o, se trattasi di alianti libratori, mediante trascrizione nel registro matricolare dell'Aero club d'Italia» sono soppresse.
5. L'articolo 866 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 866 (Ufficio competente ad eseguire la pubblicita). - La pubblicità deve essere richiesta all'ENAC ovvero all'autorità consolare del luogo ove l'aeromobile si trova. L'autorità consolare trasmette immediatamente all'ENAC la documentazione presentata dall'interessato.».
7. Al primo comma dell'articolo 1030, le parole: «, ovvero mediante trascrizione nel registro matricolare, se trattasi di alianti libratori» sono soppresse.
Note all'art. 15:
- Il testo vigente dell'art. 864 del codice della navigazione, così come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:
«Art. 864 (Forma degli atti relativi alla proprietà dell'aeromobile). - Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali sull'aeromobile o quote di esso devono essere fatti per iscritto a pena di nullità. Tali atti all'estero devono essere ricevuti dall'autorità consolare.».
- Il testo vigente dell'art. 865 del codice della navigazione, così come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:
«Art. 865 (Pubblicità degli atti relativi alla proprietà dell'aero-mobile). - Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su aeromobili o loro quote sono resi pubblici mediante trascrizione nel registro aeronautico nazionale ed annotazione sul certificato di immatricolazione.
Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli atti e le domande, per i quali il codice civile richiede la trascrizione.».
- Il testo vigente dell'art. 867 del codice della navigazione, così come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:
«Art. 867 (Forma del titolo per la pubblicita). - La trascrizione e l'annotazione non possono compiersi, se non in forza di un titolo avente la forma prescritta nell'art. 2657 del codice civile.».
- Il testo vigente dell'art. 1030 del codice della navigazione, così come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:
«Art. 1030 (Pubblicità dell'ipoteca). - Per gli effetti previsti dal codice civile, l'ipoteca sull'aeromobile deve essere resa pubblica, mediante trascrizione nel registro aeronautico nazionale e annotazione sul certificato di immatricolazione.
L'ipoteca su aeromobile in costruzione è resa pubblica mediante trascrizione nel registro delle costruzioni.
Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti per i quali il codice civile richiede l'iscrizione.».